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Ordinanza — n. 25369/2023 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal regarding tax collection notice, ruling ordinary procedure applies to prescription defenses.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 25369/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Cassation Court dismissed the appeal against a second-instance judgment that rejected a taxpayer's claim of prescription regarding tax collection notices. The taxpayer argued that the case should follow special administrative procedures allowing late document submission, but the lower courts correctly applied ordinary civil procedure rules. The Court held that since the taxpayer raised prescription as a defense rather than a recovery objection, the special procedural time limits did not apply, and the lower court's decision to reject the claim was correct.

Regesto Legislator

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Art. 615 c.p.c.; Art. 7 comma 7 d.lgs. 150/11: When a taxpayer raises prescription as a defense against a tax collection notice rather than a recovery objection, the special procedural time limits for document submission do not apply, and ordinary civil procedure rules govern the case.

Parole chiave

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tax collection notice prescription defense ordinary procedure special administrative procedure recovery objection document submission deadline Cassation Court tardivo pagamento delle spese

Disposizioni normative citate

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Art. 615 c.p.c.
L’intimato propose opposizione ex art. 615 c.p.c. avverso la suddetta intimazione dinanzi al Giudice di pace di Roma.
Art. 7 comma 7 d.lgs. 150/11
Oggetto:opposizione a sanzioni amministrative - termine per la produzione dei documenti -art. 7, comma 7, d.
Art. 154 c.p.c.
Art. 50 comma 2 d.p.r. 602/73
Il 26.1.2017 l’Agenzia delle Entrate -Riscossione notificò a Tito Rovedi una intimazione di pagamento (ex art. 50, comma 2., d.p.r.
art. 615 c.p
L’intimato propose opposizione ex art. 615 c.p.c.
art. 320 c.p
150/11, e la possibilità ivi prevista di depositare documenti dopo l’udienza di cui all’art. 320 c.p.c.
art. 154 c.p

Giurisprudenza citata

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Sez. 2- Ordinanza n. 22094 del 04/09/2019
Sez. 1 Sentenza n. 1226 del 20.01.2005
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Testo completo

ciato la seguente O R D I N A N Z A sui ricorsi riuniti nn. 21169/21 e 21258/21, ambedue proposti da: -) Rovedi Tito, elettivamente domiciliato presso l'indirizzo PEC del proprio difensore, difeso dall'avvocato Antonio Testa in virtù di procura speciale apposta in calce al ricorso; -ricorrente - contro -) Roma Capitale, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato presso l'indirizzo PEC del proprio difensore, difeso dall'avvocato Andrea Magnanelli in virtù di procura speciale apposta in margine al controricorso; -controricorrente - nonché -) Agenzia delle Entrate -Riscossione;

Comune di Fiumicino; -intimati - avverso la sentenza del Tribunale di Roma 18 febbraio 2021 n. 2976; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 5 aprile 2021 dal Consigliere relatore dott. Marco Rossetti; FATTI DI CAUSA 1. Il 26.1.2017 l’Agenzia delle Entrate -Riscossione notificò a Tito Rovedi una intimazione di pagamento (ex art. 50, comma 2., d.p.r. 29.9.1973 n. 602) per l’importo di euro 257.062,83, basata su numerose cartelle esattoriali insolute emesse per crediti vantati dall’Agenzia delle Entrate, dalla Camera di commercio, da enti previdenziali, davari Comuni.

Oggetto:opposizione a sanzioni amministrative - termine per la produzione dei documenti -art. 7, comma 7, d. lgs. 150/11 -applicabilità - presupposti. L’intimato propose opposizione ex art. 615 c.p.c. avverso la suddetta intimazione dinanzi al Giudice di pace di Roma.

2. Con sentenza 2.11.2017 n. 30870 il Giudice di pace di Roma accolse l’opposizione per i crediti sottesi da dieci cartelle, e la rigettò per quelli sottesi da altre otto. La sentenza fu impugnata da Tito Rovedi.

3. Il Tribunale di Roma con sentenza 18.2.2021 n. 2976 rigettò il gravame. Il Tribunale ritenne che: -) i crediti erariali non erano prescritti, poiché l’agente della riscossione aveva documentato la tempestività della notifica delle cartelle esattoriali; -) i documenti dimostrativi della tempestività della notifica, anche se depositati all’udienza di precisazione delle conclusioni dinanzi al Giudice di pace, erano utilizzabili; -) quei documenti erano utilizzabili perché il termine per produrli, stabilito dall’art. 7, comma 7, d. lgs. 150/11, è un termine non perentorio.

4. La sentenza d’appello è stata impugnata per cassazione da Tito Rovedi, con due distinti ricorsi di identico contenuto, fondati su due motivi ed illustrati da memoria. Soltanto Roma Capitale ha resistito con controricorso. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Va preliminarmente disposta la riunione dei due ricorsi, aventi ad oggetto la medesima sentenza e di identico contenuto. Col primo motivo il ricorrente formula una censura così riassumibile: -) la domanda da lui proposta - e cioè, come s’è detto, l’impugnazione dell’intimazione di pagamento ex art. 50 d.pr. 602/73 - andava qualificata (ed in effetti fu qualificata dal Giudice di pace) come opposizione all’esecuzione ex 615 c.p.c.; -) il giudizio di opposizione ex art. 615 c.p.c.

è soggetto al rito ordinario, e non al rito speciale previsto dal d. lgs. 150/11; -) ergo, erroneamente il Tribunale ha ritenuto applicabile l’art. 7, comma 7, d. lgs. 150/11, e la possibilità ivi prevista di depositare documenti dopo l’udienza di cui all’art. 320 c.p.c. 1.1.Il motivo è fondato. L’odierno opponente, secondo quanto si legge nella sentenza sia di primo che di secondo grado, una volta ricevuta l’intimazione di pagamento ex art. 50, comma 2, d.p.r. 602/73, propose avverso essa non un’opposizione recuperatoria (intesa, cioè, a far valere vizi anteriori alla formazione del titolo, ma non potuti eccepire tempestivamente a causa della mancata notifica del verbale o della cartella).

Eccepì, invece, la prescrizione del credito erariale. E la prescrizione del credito erariale, che si assume maturata dopo la formazione del titolo, costituisce una eccezione da far valere con l’opposizione all’esecuzione (Sez. 2- , Ordinanza n. 22094 del 04/09/2019, Rv. 655216 -02). Il giudizio introdotto da Tito Rovedi costituiva dunqueun’opposizione ex art. 615 c.p.c., come tale sottratta alle previsioni dell’art. 7, comma 7, d. lgs. 150/11. Tale ultima norma, infatti si applica alle opposizioni proposte avverso il verbale di accertamento ad infrazioni del c.d.s., ma non alle opposizioni “non recuperatorie”. 1.2.

Benché il rilievo che precede abbia carattere assorbente, reputa non superfluo la Corte rilevare che l’affermazione del Tribunale, secondo cui il mancato rispetto di un termine ordinatorio “non è idoneo a determinare preclusioni”non può condividersi nella sua assolutezza . Va in contrario osservato che il termine ordinatorio non è un termine che può essere impunemente violato: è solo un termine che può essere abbreviato o prorogato, ma solo per una volta, e comunque a condizione che la richiesta di proroga sia basata su un giustificato motivo, e sia formulata prima della scadenza (art. 154 c.p.c.).

Né rileva in senso contrario il precedente di questa Corte richiamato dal Tribunale (Sez. 1, Sentenza n. 1226 del 20.1.2005), il quale aveva ad oggetto una fattispecie diversa da quella odierna. In quel caso, infatti, questa Corte ritenne irrilevante l’intempestivo deposito dell’originale del verbale di contestazione dell’infrazione, da parte della p.a., non perché la violazione di un termine ordinatorio fosse giuridicamente irrilevante, ma sul diverso presupposto che la p.a. aveva in quel caso comunque tempestivamente depositato la copia del verbale, e “la redazione meccanizzata del verbale esclude la necessità del deposito dell'originale o di una copia autenticata”.

2. Il secondo motivo -che reitera la censura di cui al primo motivo sotto altri profili -resta assorbito.

3. Le spese del presente giudizio di legittimità saranno liquidate dal giudice del rinvio. P.q.m. -) riunisce i ricorsi; -) accoglie il primo motivo di ricorso; dichiara assorbito il secondo; cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa al Tribunale di Roma, in persona di altro magistrato, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità. Così dec