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Ordinanza — n. 25342/2023 — snciv Generato dall'IA

Ordinanza — n. 25342/2023 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 25342/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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unciato la seguente ORDINANZA sul ricorsoper revocazione 17204/2022 proposto da: E - DISTRIBUZIONE SPA , in persona del p residente del c onsiglio di amministrazione e legale rappresentante, ed ENEL SPA, in persona del procuratore, rappresentate e difese dagli avvocati ANTONIO BRIGUGLIO, RICCARDOSZEMERE, ROBERTO VACCARELLA; -ricorrenti - contro SOCIETÀ CATTOLICA DI ASSICURAZIONE SCARL, in persona del legale rappresentante, rappresenta ta e difesa dall’avvocato Giulio Calabrese; -controricorrente - Ric. 2022n. 17204 sez. S3 - ud. 14 - 06 - 20 23 -2- nonchè contro SCOR SE (già SCOR GLOBAL P C SE ), in persona del d irettore generale, e ZURICH INSURANCE PLC , in persona del p rocuratore speciale, rappresentate e difese dall’avvocato GiorgettiAlessandro;

Regesto Legislator

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art. 378 c.p; Ordinanza — n. 25342/2023 — snciv · Corte di Cassazione: b) per altro verso vengono formulate critiche sulla valutazione operata dall a Corte di cassazione sui motivi di ricorsoe non errori di fatto nella loro individuazione. Per altro verso ancora, comunque decisivo a prescindere dall’assorbenza dei due profili appena indicati, con i motivi vengono formulate doglianze che si riferiscono proprio a ciò che in sede di ricorso per cassazioneordinario ha costituito punto controverso . Ne discende ulteriore inammissibilità, giacché, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, ai sensi dell’art. 395, n. 4, c.p.c., richiamato per le sentenze della Corte di Ric. 2022n. 17204 sez.

Parole chiave

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riesame da parte dell'assicuratore revisione delle prestazioni d'invalidità revisione di una decisione azione revocatoria fallimentare revoca dell'annullamento revoca straordinaria

Disposizioni normative citate

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art. 378 c.p
ha statuito che rientra nella nozione di punto controverso anche un fatto introdotto da una parte nella memoria depositata ai sensi dell'art. 378 c.p.c.)(Cass.
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Testo completo

unciato la seguente ORDINANZA sul ricorsoper revocazione 17204/2022 proposto da: E - DISTRIBUZIONE SPA , in persona del p residente del c onsiglio di amministrazione e legale rappresentante, ed ENEL SPA, in persona del procuratore, rappresentate e difese dagli avvocati ANTONIO BRIGUGLIO, RICCARDOSZEMERE, ROBERTO VACCARELLA; -ricorrenti - contro SOCIETÀ CATTOLICA DI ASSICURAZIONE SCARL, in persona del legale rappresentante, rappresenta ta e difesa dall’avvocato Giulio Calabrese; -controricorrente - Ric. 2022n. 17204 sez. S3 - ud. 14 - 06 - 20 23 -2- nonchè contro SCOR SE (già SCOR GLOBAL P C SE ), in persona del d irettore generale, e ZURICH INSURANCE PLC , in persona del p rocuratore speciale, rappresentate e difese dall’avvocato GiorgettiAlessandro;

– controricorrent i – nonchè contro XL INSURANCE COMPANY SE - RAPPRESENTANZA GENERALE PER L’ITALIA (già AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCE SA ) , in persona del p rocuratore s peciale , rappresentata e difesa dagli avvocati ALBERTOMONTI, FRANCESCO NICOLA MAGNI, FRANCESCO ROLLE; -controricorrente - nonchè contro MUNCHENER RUCKVERSICHERUNGS -GESELLSCHAFT AG, in persona dei suoi procuratori, rappresentata e difesa dall’avvocato ALBERTO MONTI; -controricorrente - nonchè contro ENEL INSURANCE NV, in persona de i l egal i r appresentant i pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocatiPIERO GUIDO ALPA e ROBERTO MARTINI; -controricorrente - nonchè contro HANNOVER RUECK S E, in persona de i l egal i r appresentant i pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati GIORGIO GRASSO, ALBERTOBATINI e SILVIA TRAVERSO; -controricorrente - nonchè contro Ric. 2022n. 17204 sez.

S3 - ud. 14 - 06 - 20 23 -3- QBE UK LTD (già QBE INSURANCE (EUROPE) LIMITED)in persona del Legale Rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa da gli avvocatiALBERTO BATINI, GIORGIO GRASSO e SILVIA TRAVERSO ; –controricorrente – nonchè contro Zurich Insurance Company Ltd; -intimata - avverso la sentenza n. 12969/2022 della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE di ROMA, depositata il 26/04/2022; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 14/06/2023 dal Pres. di sez. dott.ssaANTONIETTA SCRIMA . FATTI DI CAUSA Con sentenza del 9 ottobre 2018 la Corte d'appello di Roma confermò la decisione con la quale il giudice di primo grado , in accoglimento della domanda proposta da Enel S.p.a. ed Enel Distribuzione S.p.a. , aveva accertato l'operatività della polizza assicurativa conclusa tra le società attrici e la Società C attolica di Assicurazione scarl e aveva condannato quest'ultima a manlevare le società attrici di quanto da esse pagatoo da pagarsi a terzi in relazione al blackout verificatosi in data 28 settembre 2003 , blackout in conseguenza del quale le società attrici erano state condannate, in molteplicigiudizi, a risarcire i danni e a rimborsare le spese giudiziali in favore di numerosi utenti.

Con quella stessa decisione la Corte di merito condannò Enel Insurance NV a manlevare laSocietà C attolica di A ssicurazione scarl di quanto chiamat a a pagare in esecuzione della medesima sentenza e condannò altresì Axa C orporate S olutions As sur anc e SA , Muncheener Ruckvericherungs-Gesellschaft AG, Z urich I nsurance PLC Ric. 2022n. 17204 sez. S3 - ud. 14 - 06 - 20 23 -4- Rappresentanza G enerale per l'Italia, S cor Global P C S.E., QB Insurance (Europe) L imited, Hannover R ucke verche r un g s Ag. nonché Cattolica di Assicurazione scarl a manlevare Enel I nsurance NV di quanto chiamata a pagare in esecuzione della medesima sentenza.

La Corte di merito, a fondamento di quella decisione rilev ò la correttezza della decisione del primo Giudice nella parte in cui aveva accertato la piena copertura,da parte di Cattolica di A ssicurazione, in base alle previsioni di polizza, del grave evento dannoso dedotto in giudizio dalle società attrici, con il conseguente diritto di queste a vedersi manlevare, dalla C attolica di A ssicurazione scarl , di tutte le conseguenze derivanti dalla pronuncia,nei propri confronti, di sentenze di condanna passate in giudicato, fondate sulle conseguenze risarcitorie connesse al blackoutin una parola.

Quella medesima Corte territoriale confermòla decisione del primo Giudice anche nella parte in cui aveva riconosciuto il diritto della Cattolica di Assicurazione scarl di vedersi manlevare da Enel Insurance NV in conseguenza di quanto già detto, nonché il diritto di quest'ultima a vedersi manlevare da A xa C orporate S olutions As sur anc e SA , Munchener Ruckvericherungs- Gesellschaft AG, Z urich I nsurance PLC Rappresentanza G enerale per l'Italia, S cor Global P C S.E., QB Insurance (Europe) L imited, Hannover R ucke verche r un g s Ag. nonché Cattolica di Assicurazione scarl in conseguenza dei medesimi fatti narrati, sulla base dei rispettivi rapporti r iassicurativi e controassicurativi.

Avverso questa sentenza d'appello Enel S.p.a. ed e - d istribuzione S.p.a.( già Enel D istribuzione S . p . a . ) prop osero ricorso per c assazione sulla base di due motivi. Si costituirono in quel giudizio Cattolica di Assicurazionescarl, che propose anche ricorso incidentale sulla base di due motivi di Ric. 2022n. 17204 sez. S3 - ud. 14 - 06 - 20 23 -5- impugnazione, Enel InsuranceNV, a sua volta proponendo pure ricorso incidentale sulla base di un motivo, Axa Corporation Solutions Assurance SA e Munchener Ruckvericherungs - Gesellschaft AG, proponendo,a loro volta, ricorsi incidentali sulla base di quattro motivi di impugnazione, Zurich Insurance PLC Rappresentanza Generale per l’Italia eScor Global P C, proponendo a loro volta appello incidentale sulla base di quattro motivi, QBE UK Ltd (già QBE Insurance Limited) resistette con controricorso proponendo , a sua volta , ricors o incidentalesulla base di due motivi, Hannover Rueck RE (già Hannover Ruckevercherungs AG), proponendo a sua volta ricorso incidentale sulla base di tre motivi.

Enel S.p.a. ed e - d istribuzione , da un lato , ed Enel I nsurance NV, dall’altro depositarono controricorso a vverso i ricorsi incidentali proposti dalle controparti. Questa Corte di Cassazione , con sentenza n . 12969 / 2022 , pubblicatail 26 a prile 2022 , a ccolse il ricorso incidentale proposto da Cattolica di Assicurazionescarl, dichiar ò assorbiti il ricorso principale e gli altri ricorsi incidentali, cass ò la sentenza impugnata e rinvi ò al la Corte di appello di Roma,in diversa composizione , anche per le spese di quel giudizio di legittimità.

Avverso tale decisione EnelS.p.a. e d e - distribuzione S. p . a . hanno proposto ricorso per revocazione ex artt.395 n. 4 e 3 91 - bis c.p.c. sulla base di due motivi. Hanno resistito con distinti controricorsile parti indicate in epigrafe come controricorrenti mentre non ha svolto attività difensiva in questa sede Zurich Insurance Company Ltd. La trattazione è stata fissata ai sensi dell’art. 380-bis.1. c.p.c. e il Pubblico Ministero presso la Corte non ha depositato conclusioni. Ric. 2022n. 17204 sez. S3 - ud. 14 - 06 - 20 23 -6- Enel S. p . a . ed e - d istribuzione S. p . a . , nonché XL Insurance Company SE- Rappresentanza Generale p er l ’ I talia (già AXA Corporate Solutions Assurance SA) e Munchener Ruckversicherungs - Gesellschaft AGhanno depositato memorie.

RAGIONI DELLA DECISIONE 1.Come sintetizzato dalle stesse ricorrenti a pagina 3 del ricorso, con il primo motivo si lamenta «Errore di fatto ex art. 395, n. 4, e 391 bis cpc, relativo alla mancata percezione del fatto processuale che le doglianze di Cattolica fatte valere con il primo motivo di ricorso incidentale non erano state da quest'ultima sollevate nei precedenti gradi di giudizi e che ostativamente ad esse si era pertanto formato il giudicato interno, così come rilevato dalle attuali ricorrenti che avevano infatti immediatamente eccepito l'inammissibilità del motivo per tale ragione.

L'esistenza (e la sicura rilevanza e decisività) di quel fatto processuale -incontrastabilmente risultante dagli atti e non costituente punto controverso- avre bbe dovuto indurre i Giudici di legittimità a dichiarare inammissibile il primo motivo di ricorso incidentale di Cattolica che invece è stato accolto». 2.Con il secondo motivo si deduce « Errore di fatto ex art. 395 n. 4,e 391 bis c.p.c., per avere la Suprema Corte erroneamente assunto la domanda di Enel S.p.a.ed e- distribuzione S.p.a. come diretta a far valere nei confronti di Cattolica l'efficacia riflessa del giudicato formatosi nei giudizi inter alios conseguenti al black out, quando invece le ricorrenti non hanno mai invocato l'efficacia riflessa del giudicato, come incontrastabilmente risultante dagli atti e non costituente punto controverso punto.

La insussistenza evidente di quel fatto avrebbe dovuto allora indurre la Suprema Corte a ritenere ultronea ed irrilevante l'evocazione da parte di Cattolica del principio dell'efficacia riflessa del giudicato nei confronti dell'assicuratore (anche a Ric. 2022n. 17204 sez. S3 - ud. 14 - 06 - 20 23 -7- prescindere dal profilo di inammissibilità: vedi primo motivo che precede) e a considerare -ai fini dell'esame e del rigetto comunque del merito di quel motivo - le sentenze intervenute tra g li utenti e le deducenti come semplici fatti rientranti nell'unico sinistro o al più per la loro intrinseca efficacia di prova libera» (v. sintesi del mezzo in parola a p. 3-4 del ricorso). 3.Il Collegio ritiene, preliminarmente, che debba darsi continuità all’orientamento giurisprudenziale che limita la astratta ipotizzabilità della revocazione per errore di fatto della sentenza di cassazione di accoglimento con rinvio alla sola eventualità che al giudice dirinvio sia demandato l'esame di eccezioni, questioni e tesi difensive chepossano costituire oggetto di una sua nuova, libera ed autonoma valutazione (Cass., ord.,n. 12046 del 17/05/2018, pronunciata dal Collegio nella composizione prevista da l punt o 41.2 delle tabelle 2014/2016 della Corte di Cassazione, e Cass. n. 7758 del 17/03/2023).

Nondimeno,si osserva che entrambi i motivi sono inammissibili in quanto con gli stessi:

a) per un verso vengono dedotti all’evidenza (come risulta dalle stesse espressioni sopra riferite) pretesi – ed ipotetici - errori di diritto commessi dal provvedimento impugnato nell’esame dei motivi di ricorso ordinario;

b) per altro verso vengono formulate critiche sulla valutazione operata dall a Corte di cassazione sui motivi di ricorsoe non errori di fatto nella loro individuazione. Per altro verso ancora, comunque decisivo a prescindere dall’assorbenza dei due profili appena indicati, con i motivi vengono formulate doglianze che si riferiscono proprio a ciò che in sede di ricorso per cassazioneordinario ha costituito punto controverso . Ne discende ulteriore inammissibilità, giacché, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, ai sensi dell’art. 395, n. 4, c.p.c., richiamato per le sentenze della Corte di Ric. 2022n. 17204 sez.

S3 - ud. 14 - 06 - 20 23 -8- cassazione dall'art. 391-bisc.p.c., rientra fra i requisiti necessari della revocazione che il fatto oggetto della supposizione di esistenza o inesistenza non abbia costituito un punto controverso sul quale la sentenza ebbe a pronunciarsi; pertanto, non è configurabile l'errore revocatorio qualora l'asserita erronea percezione degli atti di causa abbia formato oggetto di discussione e della consequenziale pronuncia a seguito dell'apprezzamentodelle risultanze processuali compiuto dal Giudice (Cass. n. 9527 del 4/04/2019 e Cass. n. 27094 del 15/12/2011; v. anche Cass. ord., n. 16439 del 10/06/2021).

È stato pure di recente precisato che, in tema di revocazione delle sentenze per errore di fatto ai sensi dell'art. 395, n. 4, c.p.c., nella nozione di punto controverso sul quale la sentenza ebbe a pronunciare rientra non solo il fatto che è stato controverso in ragione di un effettivo dibattito fra le parti, ma anche quello che, introdotto da una parte per mezzo di un atto difensivo, è divenuto per ciò solo controvertibile, così da formare comunque oggetto, implicito o esplicito, della successiva pronuncia con cui il giudice di merito ha definito il processo. (Nella specie, la S.C. ha statuito che rientra nella nozione di punto controverso anche un fatto introdotto da una parte nella memoria depositata ai sensi dell'art. 378 c.p.c.)(Cass. n. 7435 del 15/03/2023 ) .

Ed è proprio ciò che si è verificato nel caso all’esame, evidenziandosi che proprio le ricorrenti hanno rappresentato di aver dedotto l’inammissibilità del primo motivo del ricorso incidentale di Cattolica di Assicurazione scarlper non essere state le doglianze con esso veicolate mai sollevate nel giudizio di merito e di aver precisato di non aver fondato la loro domanda sull’efficacia riflessa del giudicato sia nel controricorso avverso i ricorsi incidentali che nelle memorie ex art. 378 c.p.c.del giudizio di cassazione (v. ricorso per revocazione p. 13 e 14 e 18, 20 e 21);inoltre su tali questioni sollevate dalle ricorrenti aveva Ric. 2022n. 17204 sez.

S3 - ud. 14 - 06 - 20 23 -9- replicato pure Cattolica di Assicurazione scarl nella sua memoria nel giudizio di cassazione.

4. Il ricorso deve essere, pertanto, dichiarato inammissibile.

5. Le spese del presente giudizio di revocazione, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza tra le parti costituite, mentre non vi è luogo a provvedere per dette spese né nei confronti dell’intimata, non avendo la stess a svolto attività difensiva in questa sede né nei confronti di Enel Insurance NV, che ha dichiarato di essere «del tutto estranea»alle doglianze di cui al ricorso proposto in questa sede e il cui controricorso risulta, comunque, essere, in sostanza, un ricorso adesivo a quello principale.

6. Non sussistono i presupposti per la condanna delle ricorrenti ai sensi dell’art. 96, terzo comma, c.p.c. chiesta da C attolica di Assicurazione scarlnonché da Scor SE (già Scor Global P C SE) e da Zurich Insurance PLC, evidenziandosi che, essendo iniziato il presente giudizio in primo grado nel 2008, in tesi, sarebbe stato applicabilenon la norma invocata dalle parti appena indicate ma l’art. 385, quarto comma,c.p.c..

7. Va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte delle ricorrenti, ai sensi dell'art. 13, comma 1- quater, d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, nel testo introdottodall’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello stabilito per il ricorso, a norma del comma 1-bisdello stesso art. 13 (Cass., sez. un., 20/02/2020, n. 4315),se dovuto.

P.Q.M.

La Cortedichiara inammissibile il ricorso; condanna l e ricorrent i al pagamento, in solido,delle spese del presente giudizio di revocazione, che liquida, in favore di XL Insurance Company SE - Rappresentanza Ric. 2022n. 17204 sez. S3 - ud. 14 - 06 - 20 23 -10- Generale per l’Italia (già AXA Corporate Solutions Assurance SA) e di Munchener Ruckversicherungs -Gesellschaft AG e per ciascuna di esse , in euro 8.000,00 per compensi, oltre alle spese forfetarie nella misura del15%, agli esborsi liquidati in euro 200,00 e agli accessori di legge, e,in favore di ciascun a altra parte controricorrente, in euro 6.000 ,00 per compensi, oltre alle spese forfetarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in euro 200,00 e agli accessori di legge; ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte delle ricorrenti, dell'ulteriore im