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Ordinanza — n. 25308/2023 — snciv Generato dall'IA

Italian Court allows correction of Cassation order to order defendant to pay lawyer's fees.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 25308/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)

Sintesi Legislator

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The Italian Court of Cassation granted a request to correct a material error in a previous ruling regarding the allocation of litigation costs. The appellant, representing a law firm, argued that the court omitted to order the respondent to pay the lawyer's fees despite a valid prior request. The court accepted the correction because the request for fee deduction was properly filed and the omission constituted a material error under the Civil Procedure Code.

Regesto Legislator

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Art. 93 c.p.c.; Art. 287, 288 c.p.c.: The omission by a court to order the payment of a lawyer's fees, despite a valid prior request, constitutes a material error subject to correction under the special procedure of Art. 287 and 288 of the Civil Procedure Code.

Parole chiave

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material error correction lawyer fees deduction Civil Procedure Code Cassation order amendment litigation costs allocation spese di difesa anticipo delle spese condono delle spese procedurali

Disposizioni normative citate

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Art. 93 c.p.c.
15302) che ‹‹ il diritto dell’avvocato ex art. 93 c.p.c.
Art. 287 c.p.c.
Art. 288 c.p.c.
Art. 375 c.p.c.
Art. 380-bis.1 c.p.c.
art. 93 c.p
15302) che ‹‹ il diritto dell’avvocato ex art. 93 c.p.c.
art. 287 cod. proc. civ
art. 391-bis cod. proc. civ
con il riferimento alla “parte”, quando propone il ricorso ai sensi dell’art. 391-bis cod. proc. civ.
art. 93 cod. proc. civ
Raffaele Mastrantuono, che ne ha fatto richiesta, ai sensi dell’art. 93 cod. proc. civ.» Dispone che la correzione sia annotata a cura della Cancel

Giurisprudenza citata

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Cass., Sez. L, n. 36579 del 2022
Cass., sez. 6-3, n. 6813/2015
36579 del 2022; Cass., sez. 6-3, n. 6813/2015; Cass., Sez.
Cass., Sez. 3, n. 15346/2011
6813/2015; Cass., Sez. 3, n. 15346/2011).
Cass., sez. L, 31/05/2023, n. 15302
Di recente si è affermato (Cass., sez. L, 31/05/2023, n. 15302) che ‹‹ il diritto dell’avvocato ex art.
Cass., sez. 6 – 3, 17/05/2017, n. 12437
(in tal senso Cass., sez. 6 – 3, 17/05/2017, n. 12437 ) e non dagli ordinari mezzi di impugnazione, non potendo la richiesta di distrazione qualificarsi come domanda autonoma.
Cass., sez. U, 27/11/2019, n. 31033
Cass. n. 8085/2006
Cass. n. 20547/2009
8085/2006 e Cass. n. 20547/2009; Cass., sez.
Cass., sez. U, n. 31033/19
20547/2009; Cass., sez. U, n. 31033/19).
Cass., sez. U, 27/06/2002, n. 9438
Non vi è luogo a provvedere sulle spese del presente procedimento (Cass., sez. U, 27/06/2002, n. 9438; Cass., sez.
Cass., sez. 3, 04/05/2009, n. 10203
9438; Cass., sez. 3, 04/05/2009, n. 10203; Cass., sez.
Cass., sez. 6 -2, 17/09/2013, n. 21213
10203; Cass., sez. 6 -2, 17/09/2013, n. 21213;Cass., sez.
Cass., sez. 6 -2, 22/06/2020, n. 12184
21213;Cass., sez. 6 -2, 22/06/2020, n. 12184).
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Testo completo

ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.2510/2023 R.G. proposto da : SUD IMMOBILIARE S.R.L., in persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa, in virtù di procura in calce al controricorso, dall’avv. Raffaele Mastrantuono, domiciliato per legge in Roma, piazza Cavour, presso la Cancelleria della Corte di cassazione -ricorrente - contro VERRONE GIORGIO, RUSSO ALBERTO, RUSSO VINCENZO, RUSSO ANIELLO, RUSSO ANNA, AIMONE ANNA CRISTINA -intimati – per la correzione di errore materiale contenuto nell’ordinanza della Corte Suprema di cassazione n. 34411 del 20 22 , pubblicata in data 23 novembre2022; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 12 luglio2023 dal C onsigliere dott.ssa P asqualina A.

P. C ondello Rilevato che 1. Con ordinanza di questa Corte n. 34411 del 20 22 è stato rigettato il ricorso proposto da Giorgio Verrone avverso la sentenza della Corte d’appello di Napoli n. 3386 /20 19 e la parte ricorrente è stata condannata al pagamento, in favore dei controricorrenti Sud Immobiliare, Anna Russo, Anna Cristina Aimone, Aniello Russo, Vincenzo Russo e Alberto Russo, delle spese del giudizio di legittimità.

2. Raffaele Mastrantuono, qual e difensore di Sud Immobiliare s.r.l., ha proposto ricorso per la correzione di errore materiale della suddetta ordinanza, per avere questa Corte omesso di disporre, in suo favore, la distrazione delle spese , sebbene ave sse f ormulato istanza. Non hanno svolto attività difensiva Giorgio Verrone, Anna Russo, Anna Cristina Aimone, Aniello Russo, Vicenzo Russo e Alberto Russo. É stata disposta la trattazione in camera di consiglio, in applicazione degli artt. 375 e 380-bis.1 cod. proc. civ. Considerato che 1. Preliminarmente, va rilevato che non occorre procedere alla notifica del ricorso anche alla Sud Immobiliare s.r.l., parte difesa dall’avv.

Raffaele Mastrantuono, in quanto il Collegio ritiene di doversi discostare dall’indirizzo secondo cui «concernendo la correzione sia la posizione del soggetto passivo della condanna nelle spese, sia quella del soggetto attivo, riguardo al quale il difensore esercitò il suo ministero, è necessaria la notificazione del ricorso per correzione ad entrambele parti» (Cass., Sez. L, n. 36579 del 2022; Cass., sez. 6-3, n. 6813/2015; Cass., Sez. 3, n. 15346/2011). Di recente si è affermato (Cass., sez. L, 31/05/2023, n. 15302) che ‹‹ il diritto dell’avvocato ex art. 93 c.p.c. sorge per il solo fatto della relativa dichiarazione ed il giudice non può interferire pretendendo di svolgere accertamenti sulla veridicità di essa, sicché, permanendo l’istanza di correzione nell’alveo del medesimo processo in cui si è realizzata la fattispecie legittimante, non è fondato richiedere incombenti notificatori ulteriori che non erano previsti in quel processo; neppure ha pregio una distinzione tra una proposizione “in proprio” della domanda di distrazione da parte del difensore (in ipotesi tale da imporre la notificazione dell’istanza di correzione anche alle parti rappresentate) ed una proposizione in rappresentanza di tali parti in forza dell’originaria procura (in ipotesi tale da non necessitare la notificazione predetta);come si è detto, la correzione dell’omessa disposizione della “distrazione” rientra, per sua natura, nell’alveo dell’originario processo in cui l’errore si è verificato e, quindi, non si può, per il solo fatto che l’istanza sia (ovviamente) successiva al provvedimento che contiene l’errore, in alcun caso richiedere notificazioni, in ragione della richiesta di distrazione, che non sarebbero richieste in quel processo; d’altra parte, l’istanza di “distrazione” è sempre proposta dal difensore, contemporaneamente ed inscindibilmente, a tutela di un proprio interesse ed in rappresentanza delle parti dal medesimo patrocinate, in cui favore è realizzata quell’anticipazione di spese e non percezione dei compensi che sta alla base dell’istituto; pertanto, non è proponibile una distinzione munita di fondamento logico-processuale tra un agire del difensore, nell’avanzare l’istanza di correzione, “in proprio” o “in rappresentanza” delle parti, perché è nella struttura della distrazione che quanto ad esso pertenga costituisca comunque a prescindere dalla formule utilizzate – quando l’istanza originaria su cui si è omesso di disporre sia stata avanzata nel corso del giudizio cui la correzione afferisce –esercizio contestuale delle due inscindibili qualità predette››.

A siffatto principio occorre dare continuità, con la precisazione che, poiché il difensore che ha chiesto la distrazione agisce ed è legittimato ad agire sulla base della precedente procura, ossia quella rilasciatagli in sede di ricorso o di controricorso, è palese che il suo agire deve intendersi effettuato certamente a tutela dell’interesse alla distrazione, ma è pur sempre basato sul ministero che ha esercitato per la parte che rappresentava, cosicché il ricorso, dovendo ritenersi proposto per il difensore e la parte, non necessita di notifica alla parte rappresentata.

Può, quindi, essere enunciato il seguente principio di diritto: ‹‹Il ricorso per correzione di errore materiale di una sentenza della Corte di cassazione per omessa pronuncia sulla distrazione delle spese non deve essere notificato anche alla parte difesa dall’avvocato antistatario, atteso che il difensore, secondo la logica che è espressa nell’art. 287 cod. proc. civ. con il riferimento alla “parte”, quando propone il ricorso ai sensi dell’art. 391-bis cod. proc. civ. necessariamente agisce in forza della procura rilasciatagli nel giudizio concluso con la pronuncia da correggere, di modo che la proposizione del ricorso per cassazione, ancorché diretta a conseguire un effetto vantaggioso a proprio favore, è necessariamente da intendere come ricorso riferibile anche alla “parte” che egli rappresentava nel giudizio conclusosi con la decisione di cui si chiede la correzione e dunque proposto anche da essa››.

2. L’istanza di correzione di errore materiale avanzata dal ricorrente è fondata. In caso di omessa pronuncia sull'istanza di distrazione delle spese proposta dal difensore, il rimedio esperibile, in assenza di un'espressa indicazione legislativa, è costituito dal procedimento di correzione degli errori materiali di cui agli artt. 287 e 288 cod. proc. civ. (in tal senso Cass., sez. 6 – 3, 17/05/2017, n. 12437 ) e non dagli ordinari mezzi di impugnazione, non potendo la richiesta di distrazione qualificarsi come domanda autonoma. La procedura di correzione, oltre ad essere in linea con il disposto dell'art. 93, secondo comma, cod. proc. civ.— che ad essa si richiama per l'ipotesi in cui la parte dimostri di aver soddisfatto il credito del difensore per onorari e spese — consente il migliore rispetto del principio costituzionale della ragionevole durata del processo, garantisce con maggiore rapidità lo scopo del difensore distrattario di ottenere un titolo esecutivo ed è un rimedio applicabile anche nei confronti delle pronunce della Corte di cassazione (Cass., sez. 6 - 3, 17/05/2017, n. 12437;

Cass. , sez. U, 27/11/2019, n. 31033).

3. Dall'esame degli atti di causa risulta che, effettivamente, nel controricorso a firma dell’avv. Raffaele Mastrantuono , era stata validamente chiesta la distrazione delle spese ex art. 93 cod. proc. civ., dovendo ritenersi l’istanza ritualmente formulata anche nel caso in cui manchi l'esplicita dichiarazione del difensore in ordine alla avvenuta anticipazione delle spese ed alla mancata riscossione degli onorari, dato che quest'ultima può ritenersi implicitamente contenuta nella domanda di distrazione delle stesse spese (Cass. n. 8085/2006 e Cass. n. 20547/2009; Cass., sez. U, n. 31033/19).

4. Il ricorso va, pertanto,accolto. Non vi è luogo a provvedere sulle spese del presente procedimento (Cass., sez. U, 27/06/2002, n. 9438; Cass., sez. 3, 04/05/2009, n. 10203; Cass., sez. 6 -2, 17/09/2013, n. 21213;Cass., sez. 6 -2, 22/06/2020, n. 12184).

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso e, per l'effetto, dispone che il dispositivo della ordinanza n. 34411 /22 di questa Corte sia corretto nel seguente modo: « Condanna il ricorrente Giorgio V e rrone al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, in favore di Sud Immobiliare s.r.l., che liquida in euro 5.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200,00 ed agli accessori, fiscali e previdenziali, di legge, da distrarsi in favore del procuratore della Sud Immobiliare s.r.l., avv. Raffaele Mastrantuono, che ne ha fatto richiesta, ai sensi dell’art. 93 cod. proc. civ.» Dispone che la correzione sia annotata a cura della Cancel