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Ordinanza — n. 25283/2023 — snciv Generato dall'IA

Italian court dismisses revocation appeal claiming factual error regarding document deposit requirements.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 25283/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Italian Court of Cassation declared the revocation appeal inadmissible, rejecting the claim that the lower court erred in fact regarding the deposit of a certified copy of the contested judgment. The appellant argued this omission prevented the appeal's admissibility under procedural law, but the court determined that the issue was merely a perceptive oversight rather than a substantive factual error. Consequently, the appeal was dismissed as it did not meet the strict criteria for revocation under the Civil Procedure Code.

Regesto Legislator

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Art. 391-bis, Art. 395 n. 4 c.p.c.; A perceptive oversight regarding procedural facts does not constitute a factual error justifying revocation, as such errors must involve a substantive evaluation of proceedings rather than mere clerical mistakes.

Parole chiave

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revocation appeal factual error perceptive oversight procedural admissibility Civil Procedure Code document deposit Cassation Court revisione processuale

Disposizioni normative citate

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Art. 391-bis c.p.c.
civ.(che prevede la pubblica udienza nei casi di revocazione di cui all’art. 391-quatercod.
Art. 395 n. 4 c.p.c.
Art. 369 c.p.c.
Nella fattispecie, il fatto che sarebbe stato erroneamentesupposto dalla sentenza impugnata (ovverosia, il rituale deposito di copia autentica della sentenza impugnata con la relazione di notificazione, ai fini d ella procedibilità del ricorso per cassazione , ex art. 369, comma secondo, n.2,cod.
Art. 13 comma 1-quater DPR n. 115/2002
5.Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R.
art. 375 cod. proc. civ
– ed avuto riguardo alla nuova formulazione dell’art. 375 cod. proc. civ.(che prevede la pubblica udienza nei casi di revocazione di cui all’art.

Giurisprudenza citata

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Cass. 26/01/2022, n. 2236
Cass. 22/10/2019, n. 26890
Cass. 22/10/2019, n. 26890; Cass.
Cass. 04/04/2019, n. 9527
26890; Cass. 04/04/2019, n. 9527; Cass.30/10/2018, n.
Cass. 30/10/2018, n. 27622
Cass. 08/06/2018, n. 14929
27622; Cass. 08/06/2018, n. 14929);
Cass. 15/03/2023, n. 7435
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Testo completo

Corte di cassazione ex art.391- biscod. proc. civ. RAFFAELE GAETANO ANTONIO FRASCA Presidente ANTONIETTA SCRIMA Consigliere FRANCESCO MARIA CIRILLO Consigliere Ud. 14/06/2023 CC Cron. R.G.N. 30068/2022 PASQUALINA ANNA PIERA CONDELLO Consigliere PAOLO SPAZIANI Consigliere - Rel. ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 30068/2022 R.G., proposto da MicheleUngolo; elettivamente domiciliato in Roma, Via G.B. Tiepolo n. 4, presso lo Studio dell’Avv. Giovanni Smargiassi ( ), che lo rappresenta e dife nde, unitamente all’Avv.

Alberto M. Tedoldi ( ), in virtù di procura in calce al ricorso; -ricorrente- nei confronti di Casa di Cura Privata San Giacomo s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore; elettivamente domiciliata in Roma, Viale G. Mazzini n.113, presso lo Studio dell’Avv. Rosa Alba Grasso ( ), che la rappresenta e difende, unitamente all’Avv. Daniela Braghieri ( ), in virtù di procura in calce al controricorso; -controricorrente- nonché di Alice Obonyo Luraschi , Riccardo Luraschi , Barbara Luraschi , SusannaLuraschi , quali eredi di Carlo Luraschi;

Gennaro Ungolo , MariaIacovelli; -intimati- per la revocazione dell’ordinanza n.17914/2022 della CORTE SUPREMA diCASSAZIONE, depositata il 1° giugno 2022; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 14 giugno 2023dal Consigliere relatore, Paolo Spaziani. FATTI DI CAUSA Michele Ungolo ricorre per revocazione con un unico , articolato motivo avverso l’ordinanzadi questa Corte 1° giugno 2022, n. 17914 . Resiste con controricorso la Casa di C ura Privata San Giacomo s.r.l.. Non svolgono difese gli intimati Alice Obonyo Luraschi, Riccardo Luraschi, Barbara Luraschi, Susanna Luraschi (tutti eredi di Carlo Luraschi), nonché GennaroUngolo e Maria Iacovelli .

In seguito all’abrogazione del disposto di cui all’art.391-bis, quarto comma, cod. proc. civ. – ed avuto riguardo alla nuova formulazione dell’art. 375 cod. proc. civ.(che prevede la pubblica udienza nei casi di revocazione di cui all’art. 391-quatercod. proc. civ., ma non anche nei casi di cui al precedente art. 391-bis) –la trattazione del ricorso è stata fissata in adunanza camerale. Il Procuratore Generale non ha depositato conclusioni scritte. La parte ricorrente hadepositato memoria. RAGIONI DELLA DECISIONE1.Con l’articolato motivo di revocazione , ulteriormente illustrato con la memoria depositata in vista dell’adunanza camerale, Michele Ungolo assume che l’ordinanzaimpugnata sarebbe affetta da errore di fatto, ai sensi degli artt.391-bise 395, n.4, cod. proc. civ..

L’errore sarebbe consistito nel ritenere che la ricorrente principale del ricorso esitato nell’ordinanza revocanda (la Casa di Cura Privata San Giacomo s.r.l.) avesse depositato, unitamente al deposito del ricorso, la copiaautentica della sentenza impugnata con la relazione di notificazione, in funzione della procedibilità del ricorso medesimo, ai sensi dell’art. 369, secondo comma, n. 2, cod. proc. civ.. L’inesistenza di questo fatto , erroneamente supposto dal collegio giudicante, sarebbe risultata immediatamente percepibile in base agli atti di causa, in quanto,dalla copia conforme rilasciata dalla Cancelleria della Corte di cassazione in data 10 dicembre 2018, sarebbe emerso con chiarezza che l’atto prodotto dallaCasa di Cura San Giacomo s.r.l., unitamente al ricorso per cassazione, non era la copia della sentenza notificata al fine del decorso del termine “breve” per la notificazione del ricorso, ma una mera copia della sentenza medesima, co mp l etamente priva delle relate e attestazioni di notifica PEC, così come di ogni dichiarazione di conformità da parte del difensore che l’aveva ricevuta. 2.Il ricorso è manifestamente inammissibile.

Ai fini della revocazione della sentenza per errore di fatto, ai sensi dell’art.395, n.4, cod. proc. civ., occorre che si integrino i seguenti presupposti: a)l’errore (c.d. di percezione) non deve consistere in un errore di giudizio ma in un errore di fatto (svista percettiva immediatamente percettibile) che abbia indotto, anche implicitamente, il giudice a supporre l’esistenza o l’inesistenza di un fatto che risulti incontestabilmente escluso o accertato alla stregua degli atti di causa; esso postula l’esistenza di un contrasto –risultante con immediatezza ed obiettività senza bisogno di particolari indagini ermeneutiche o argomentazioni induttive – t ra due rappresentazioni dello stesso oggetto, emergenti una dallasentenza impugnata e l’altra dagli atti processuali (Cass, Sez.

Un., 27/11/2019, n. 31032; Cass. 11/01/2018, n. 442; Cass. 29/10/2010, n. 22171);

b) l’errore deve essere essenzia le e decisivo, nel senso che, in mancanza di esso, la decisione sarebbe stata di segno opposto a quella in concreto adottata (Cass. 10/06/2021, n. 16439; Cass. 29/03/2016, n. 6038; Cass. 14/11/2014, n. 24334);

c) in particolare, l’errore di fatto idoneo a legittimare larevocazione della sentenza di cassazione, ex artt. 391 - bis e 395, n.4 cod. proc. civ., deve riguardare gli atti interni al giudizio di legittimità, che la Corte può esaminare direttamente, con propria indagine di fatto, nell’ambito dei motivi di ricorso e delle questioni rilevabili d’ufficio, e deve avere carattere autonomo, nel senso di incidere esclusivamente sulla sentenza di legittimità; diversamente, ove l’errore sia stato causa determinante della sentenza di merito, in relazione ad atti o documenti che sono stati o avrebbero dovuto essere esaminati in quella sede, il vizio della sentenza deve essere fatto valere con gli ordinari mezzi di impugnazione (Cass. 22/10/2018, n. 26643;

Cass.18/02/2014, n. 3820); d)il fatto incontrastabilmente escluso di cui erroneamente viene supposta l’esistenza (o quello positivamente accertato di cui erroneamente viene supposta l’inesistenza) non deve aver costituito oggetto di discussione nel processo e non deve quindi riguardare un punto controverso sul quale la sentenza si sia pronunciata;ove su un fatto siano emerse posizioni contrapposte tra le parti che abbiano dato luogo ad una discussione in corso di causa, la pronuncia del giudice non si configura, infatti, come mera svista percettiva, ma assume necessariamente natura valutativa delle risultanze processuali, sottraendosi come tale al rimedio revocatorio (Cass. 26/01/2022, n.2236;

Cass. 22/10/2019, n. 26890; Cass. 04/04/2019, n. 9527; Cass.30/10/2018, n. 27622; Cass. 08/06/2018, n. 14929);

e) sotto quest’ultimo profilo, va rilevato che nella nozione di puntocontroverso sul quale la sentenza ebbe a pronunciare rientra non solo il fatto che è statocontroverso in ragione di un effettivo dibattito fra le parti, ma anche quello che, introdotto da una parte per mezzo di un atto difensivo, è divenuto per ciò solo controvertibile, così da formare comunque oggetto, implicito o esplicito, della successiva pronuncia con cui il giudice ha definito il processo; invero, un qualsiasi punto (anche se concerne una questione rilevabile d'ufficio)– una volta che sulla base di poteri esercitabili dalla parte (come la presentazione di una memoria) o dal giudice (nel corso dell’ordinaria direzione del processo o nell’eserciziodei suoi poteri di controllo officiosi) è divenuto oggetto potenziale, per la sua stessa prospettazione, di dibattito processuale e, dunque, di decisione –diviene per ciò stesso un punto controverso tra le parti (Cass. 15/03/2023, n. 7435).

Nella fattispecie, il fatto che sarebbe stato erroneamentesupposto dalla sentenza impugnata (ovverosia, il rituale deposito di copia autentica della sentenza impugnata con la relazione di notificazione, ai fini d ella procedibilità del ricorso per cassazione , ex art. 369, comma secondo, n.2,cod. proc. civ.) , ha costituito un p unto controverso nel senso sopra precisato, per essere stato introdotto nel giudizio a quo mediante eccezione sollevata dalla stessa parte attuale ricorrente per revocazione, la quale ha suscita to, sul punto , la statuizione og g i censurata per erroredi fatto.

3. N e d iscende la manifesta inammissibilità del ricorso per revocazione.

4. Le spese del giudizio di revocazione relative al rapporto processuale tra Michele Ungolo ela Casa di Cura Privata San Giacomo s.r.l. seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.Non vi è luogo a provvedere su quelle relative ai rapporti processuali con gli altri intimati, che non hanno svolto difese in questa sede. 5.Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, si deve dare atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis del citato art. 13, ove dovuto.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna Michele Ungolo a rimborsare a lla Casa di C ura Privata San Giacomo s.r.l. le spese del giudizio di revocazione concernenti il relativo rapporto processuale, che liquida in Euro 4.300,00, oltre le spese forfetarie, gli esborsi liquidati in Euro 200,00 e gli accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17, della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma