Italian Supreme Court dismisses appeal due to late filing caused by previous counsel's failure to notify the opposing party.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Supreme Court declared the appeal inadmissible because the appellant failed to file within the statutory deadline. The court found that the opposing party's lawyer was notified of the second-instance judgment on November 12, 2019, but the appellant's previous counsel did not inform the new team of this fact. The court ruled that this failure to communicate constitutes a personal impediment attributable to the appellant's professional relationship, rather than an event of absolute impossibility that would justify an extension of the filing deadline.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 160 c.p.c.; Art. 288 c.p.c.: The failure of a party's previous counsel to notify the opposing party of a judgment constitutes a personal impediment attributable to the party, precluding an extension of the appeal deadline.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
ciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 6280/2020 proposto da: OFFICINE G GIORDANO SRL - IMPIANTI PER TELECOMUNICAZIONI , in persona dell’ a mministratore u nico, rappresentata e difesa dall'avvocato MARIOPOLIZZY ; -ricorrente - contro HOTEL ULISSE DEI FRATELLI SCOTTI C SNC (già Pensione Ulisse dei Fratelli Scotti 6 C snc), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difes a unitamente dagli avvocati NICOLA LAUROe PASQUALE PACIFICO ; -controricorrente – avverso la sentenza n. 4768/2019 della CORTE D'APPELLO di NAPOLI, depositata il 2/10/2019;
Ric. 2020n. 06280 sez. S3 - ud. 24 - 05 - 20 23 -2- udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 24/05/2023 dalpresidente di sezione dott.ssa ANTONIETTA SCRIMA . Rilevatoche: Officine G Giordano S.r.l. - Impianti p er Telecomunicazioni ha proposto ricorso per cassazione, basato quattro motivi (pur se nella sintesi di p. 2 e 3 del ricorso ne sono indicatisolo tre) , nei confronti di Hotel Ulisse dei F.lli Scotti C. s.n.c. e a v v erso l a sentenza n. 4768/2020della Corte di appello Napoli pubblicata il 2 o ttobre 20 19 , che ha rigettato l’appello proposto dall’attuale ricorrente avverso la sentenza del Tribunale di Napoli - Sezione distaccata di Ischia n. 80 del 17 ottobre 2016 che, pronunciando sulla domanda proposta dall’Hotel Ulisse dei F.lli Scotti C. s.n.c. nei confronti della convenuta OfficineGiordano S.r.l., aveva dichiar ato la risoluzion e del contratto di locazione del 23 maggio 2003 , stipulato tra le parti, per inadempimento della parte convenuta, av eva condann ato quest’ultima al pagamento, in favore della società attrice , dell’indennità di occupazione, quantificata in euro 141.750,00 per il periodo successivo al 1° gennaio 2004, oltre interessi, e alla rimessione in pristino dello stato dei luoghi a sua cura e spese, aveva rigettato le altre domande, aveva compens ato per un terzo le spese di lite e aveva condann ato la convenuta al pagam e nto dei restanti due terzi in favore dell’attrice;
Hotel Ulisse dei F.lli Scotti C. s.n.c. (già Pensione Ulisse dei Fratelli Scotti 6 C s.n.c.)ha resistito con controricorso ; la società ricorrente ha depositatomemoria; Il P.M. non ha depositato sue conclusioni scritte; consideratoche: va preliminarmente esaminata l'eccezione - proposta dall a controricorrente - di inammissibilità del ricorso per tardività dello Ric. 2020n. 06280 sez. S3 - ud. 24 - 05 - 20 23 -3- stesso, essendo stata la sentenza impugnata – contrariam e nte a quanto dedotto dalla r icorrente - notificata a l difensore costituito in secondo gradodell’Hotel Ulisse dei F.lli Scotti C. s.n.c. a mezzo pec in data 12 novembre 2019; taleeccezione è fondata; risulta, infatti, dagli atti cheeffettivamente la sentenza impugnata è stata notificata a mezzo pec n ella predetta data dal difensore dell’attuale controricorrente all’avv.
Giuseppe Di meglio, difensore nel giudizio di appello dell’attuale ricorrente; (v. documentazione depositata dalla p arte contro ricorrente, attestante la detta notifica della sentenza impugnata a mezzo pec ) e che Officine G Giordano S.r.l. - Impianti p er Telecomunicazioni ha notificato il ricorso in data 14 febbraio 2020a mezzo pec, quindi oltre il termine di gg. 60 di cui all'ultimo comma dell'art. 325 cod. proc. civ., decorrente dalla notificazione della sentenza impugnata in questa sede e venuto a scadere lunedì 13 gennaio 2020; successivamente la ricorrente ha depositato istanza di rimessione in termini deducendo che il difensore di secondo grado di detta parte, diverso da quello nominatoper il presente giudi zio di cassazione , non avrebbe mai comunicato né a quest’ultimo né alla parte assistita in appello - neppure allorché i l 12 dicembre 2019, in epoca successiva all’intervenuta notifica della sentenza di secondo grado, aveva comunicatoall’avv.
Polizzy che la sentenza impugnata in questa sede era stata oggetto di correzion e di errore materiale , con riferimento all’indicazione del d ifensore della parte appellata - la dedotta circostanza dell’intervenuta notifica della sentenza di secondo grado, sicché l’intervenuta decadenza non sarebbe imputabile né alla parte ricorrente né al suo attuale difensore; Ric. 2020n. 06280 sez. S3 - ud. 24 - 05 - 20 23 -4- ritiene il Collegio che l’stanza di rimessione in termini non può essere accolta in quanto la mancata comunicazione, da parte del precedente difensore dell’attuale ricorrente, della interv e nuta notifica della sentenza impugnata costituisce impedimento riconducibile alla patologia del rapporto intercorso tra la parte e il professionista incaricato per il precedente grado ma non costituisce una causa non imputabile alla parte, riferibile ad un evento che presenti il carattere dell’assolutezza e non della mera difficoltà (arg. ex Cass., ord., n. 27726 del 3/12/2020 ;
Cass., sez. un., n. 27773 del 4/12/2020 ; Cass., n. 3340 del 10/02/2021); si aggiunge che nell’istanza di rimessione in termini si sosteneva che la notificazione della sentenza sarebbe stata inesistente, o meglio irrilevante ai fini del decorso del termine per l’impugnazione, ma l’argomento – peraltro non mantenuto nella memoria – era privo di fondamento, giacché l’oggetto della correzione era ininfluente ai fini del decorso del termine breve, giusta il terzo comma dell’art. 288 c.p.c.; alla luce di quanto sopra evidenziato, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile; le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo; va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, se dovuto, da parte dellaricorrente, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 - bis dello stesso art. 13 (Cass., sez. un., 20/02/2020, n. 4315).
P.Q.M.
Ric. 2020n. 06280 sez. S3 - ud. 24 - 05 - 20 23 -5- La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del presente giudizio di legittimità, che liquida in euro 5 . 6 00,00 per compensi, oltre alle spese forfetarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in euro 200,00 ed agli accessori di legge; ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento,se dovuto, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello eventualmente dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bisdello stesso art.
13. Così decis