Italian Supreme Court dismisses revocation appeal for raising new legal issues not previously contested.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Supreme Court declared the revocation appeal filed by Baglioni Hotels s.p.a. inadmissible. The court found that the appellant attempted to raise new legal arguments regarding the validity of exceptions not previously contested in the appellate proceedings. Consequently, the court ruled that these new issues constituted errors of law rather than errors of fact, which are not subject to revocation under Italian civil procedure law.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 395, n. 3 c.p.c.; Art. 395, n. 4 c.p.c.: A revocation appeal is inadmissible if it relies on new legal issues not previously raised, as such arguments constitute errors of law rather than errors of fact.
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- Rel. ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 24063/2022R.G., proposto da Baglioni Hotels s.p.a., in persona dell’Amministratore Delegato e legale rappresentante pro tempore;elettivamente domiciliata in Roma, Via A. Mordini n. 14, presso lo Studio dell’Avv. Luca Fiormonte ( ), che la rappresenta e difende, in virtù di procura in calce al ricorso; -ricorrente- nei confronti di Hdi Privat Versicherung Gerlin Industrie Versicherung Ag, in persona del legale rappresentante pro tempore ; elettivamente domiciliata in Roma, Via Cicerone n.49, presso lo Studio dell’Avv.Sveva Bernardini ( ), che la rappresenta e difende, in virtù di procura in calce al controricorso; -controricorrente- nonché di BarbaraTrevisan, in proprio e quale titolare della Ditta Individuale “Autorimessa Paradiso di Trevisan Barbara”; elettivamente domiciliata in Roma, Lungotevere Flaminio n.76, presso lo Studio dell’Avv.Antonella Faieta;rappresentata e difesa dall’Avv.
Bru no Gulino ( ), in virtù di procura allegata al controricorso; -controricorrente- per la revocazione della sentenza n. 21219/2022 della CORTE SUPREMA diCASSAZIONE, depositata il 5 luglio 2022; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 14 giugno 2023dal Consigliere relatore, Paolo Spaziani. FATTI DI CAUSA 1.la società ClassiCon Vertrieb di Monaco (di seguito, per brevità, “ClassiCon”) stipulò un contratto di assicurazione contro il rischio del furto del veicolo Mercedes 500, tg. M-VP4004, con la compagnia assicurativa Hdi Privat Versicherung Gerlin Industrie Versicherung Ag (di seguito, per brevità, “HDI”).
Il veicolo fu consegnato da un funzionario della ClassiCon al personale di un albergo gestito dallaBaglioni Hotels s.p.a.. Il personale dell’albergo consegnò il veicolo a Barbara Trevisan, titolare della ditta individuale “ Autorimessa P aradiso di B arbara Trevisan”. Mentre si trovava nell’autorimessa, il veicolo fu rubato da ladri rimasti ignoti. La HDIpagò alla ClassiCon un indennizzo di Euro 80.528,47. Dopo aver pagato l’indennizzo, si surrogò nel diritto di credito vantato dalla ClassiCon verso la Baglioni Hotels s.p.a., convenendola dinanzi al Tribunale di Verona e chiedendonela condanna al la rifus ione della suddettasomma.La Baglioni Hotels s.p.a., costituitasi in giudizio, chiamò in manleva Barbara Trevisan, titolare dell’autorimessa ove il furto era stato commesso.
Con sentenza 10 aprile 2018, n. 839, il Tribunaledi Verona accolse sia la domanda principale della HDI verso la Baglioni Hotels s.p.a . , sia la domandadi manleva proposta da quest’ultima società verso Barbara Trevisan, sui rilievi: che la ClassiCon aveva stipulato un contratto di depositocon la Baglioni Hotels s.p.a. pe r il tramite del funzionario che aveva consegnatoil veicolo; che la Baglioni Hotel s s.p.a. , a sua volta, aveva stipulato un sub - deposito con Barbara Trevisan; e che l a HDI , avendo pagato l’indennizzoalla Classi C on , si era su rro gata nei diritti della depositanteverso la depositaria Baglioni Hotels s.p.a. . 2.La sentenza fu appellata in via principale da Barbara Trevisan e in via incidentaledalla Baglioni Hotels s.p.a..
Con sentenza 6 luglio 2020, n. 1738, la Corte d’appellodi Venezia accolse le impugnazioni e rigettò la domanda di surrogazione di HDI , sui rilievi: che il veicolo era stato consegnatoal personale dell’albergo da un personache non era amministratore della Clas s iCon , né risultava avere poteri di rappresentanza; che, dunque, nessun contratto di depositoper conto della ClassiCon era stato stipulato; che, pertanto, il diritto vantato da questa verso l a Baglioni Hotel s s.p.a. , in seguito al furto del veicolo, era di natura extracontrattuale , come tale soggetto alla prescrizione quinquennale ex art. 2947 c od. civ. ; che, di conseguenza, doveva accogliersi l’ eccezione di prescrizione sollevata dalla Baglioni Hotel s s.p.a., poiché la domanda di surrogazione era stata introdotta dopo che erano trascorsi oltre cinque an ni dal furto; che, infine, in funzione della regolazione delle spese, doveva escludersi la sussistenza di una condotta colposa da parte di Barbara Trevisan, poiché essa aveva consegnato il veicolo ad unapersona in possesso di un titolo di legittimazione formalmente emesso dalla B aglioni Hotel s s.p.a..3.
Avverso la sentenza della Corte d ’ appello di Venezia propose ricorso per cassazioneHDI sulla base di due motivi, entrambi diretti a censurare il giudizio di applicabilità alla fattispe cie della prescrizione quinquennale. Dedusse, precisamente , HDI che il diritto di credito vantato d a ClassiCon verso la Baglioni Hotels s.p.a. aveva natura contrattuale ( e si prescriveva, dunque , in dieci anni) in quanto derivante da un contratto di depositostipulato da colui che aveva consegnato il veicolo al personale dell’albergo, con effetti direttamente ricadenti sulla società proprietaria, che ne aveva ratificato l’agire negoziale. 4.Con sentenza 5 luglio 2022, n. 21219, questa C orte ha accolto il ricorso proposto da HDI, sul rilievo che il contrattodi deposito avente ad oggetto beni altrui (come quello concluso nella fattispecie) costituisce contratto a favore di terzo ex art. 1411 c od. civ. , da cui sorgono l’obbligazione di cus todire e restituire la cosa ( in capo al depositario) e il correlativo diritto soggettivo alla custodia e alla restituzione,non solo in capo al depositante ma anche in capo al terzo (nella specie , il proprietario del bene custodito) , che ha titolo per esigere la restituzione.
Il ricorso proposto da HDI, dunque, non solo era ammissibile (in quanto, contrariamente all’opinione sostenuta dal Pubblico Ministero, era diretto a censurare non l’interpretazionedel contratto, bensì la sua qualificazione), ma era anche fondato nel merito. 5.Per la revocazione di questa sentenza ricorre la Baglioni Hotel s s.p.a., sulla basedi tre motivi . Resistecon controricorso HDI. Meramente adesivo è il controricorso di BarbaraTrevisan. In seguito all’abrogazione del disposto di cui all’art.391-bis, quarto comma, cod. proc. civ. – ed avuto riguardo alla nuova formulazione dell’art. 375 cod. proc. civ.(che prevede la pubblica udienza nei casi di revocazione di cui all’art. 391-quatercod. proc. civ., ma non anche nei casi di cui al precedente art. 391-bis) –la trattazione del ricorso è stata fissata in adunanza camerale.
Il Procuratore Generale non ha depositato conclusioni scritte. La Baglioni Hotelss.p.a. e la HDI hanno depositato memorie. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Con il p rimo motivo di revocazione , l a Baglioni Hotel s s.p.a. assume che la sentenza impugnatasarebbe affetta da errore di fatto, ai sensi degli artt.391-bise 395, n.4, cod. proc. civ.. L’errore sarebbe ravvisabile nel rilievo comp iuto dal c ollegio giudicante secondo cui, con il ricorso per cassazione , HDI non si sarebbedoluta dell’interpretazione del contratto compiuta dal giudice del merito ma della sua qualificazione.
Rileva,al riguardo, la Baglioni Hotel s s.p.a. che, tutt’al contrario, nel ricorso di HDI (alla pag .13 ) era censurata invece proprio l’interpretazionedel contratto. 1.1.Il motivo è manifestamente inammissibile. La sentenza impugnata, nell’esporre le argomentazioni poste a fondamento del giudizio di ammissibilità e fondatezza del ricorso per cassazionesottoposto al suo esame, ha affermato che , contrariamente a quanto ritenuto dal Procuratore G enerale, il ricorso in questione dovesse ritenersi ammissibile perché l e censure formulate dal ricorrente non attenevano all’interpretazione ma allaqualificazione del contratto.
Il giudice di legittimità,quindi, non ha formulato una proposizione descrittiva, dicendo che nel ricorso figurava la parola “qualificazione” e non la parola “interpretazione” (il che avrebbeconcretato un errore di fatto revocatorio), ma ha formulato una proposizione espressiva , valutando che il senso della doglianza propostacon il ricorso attenesse alla qualificazione del contratto (non alla sua interpretazione ) e pertanto dovesse reputarsi ammissibile.Viene,dunque, in considerazione un’ attività valutativa che, anche ove fosse stata fallace, avrebbe dato luogo ad un errore di giud izio e non ad un errore di fatto,deducibile come error e revocatori o . 2.Anche con il secondo motivo viene dedotto – in t h esi – un errore di giudizio e non un errore di fatto revocatorio, con conseguente inammissibilità anche di tale censura.
La Baglioni Hotelss.p.a. assume, infatti , che la sentenza impugnata per revocazione avrebbe deciso su una questione mai prospettata primadel giudizio di legittimità. 2.1.Ora, se, da un lato, è vero che n el giudizio di cassazione è preclusa alle parti la prospettazione dinuove questioni di diritto onuovi temi di contestazione che postulino indagini ed accertamenti di fatto non compiuti dal giudice del merito (a meno che taliquestioni o temi non abbiano formato oggetto di gravame o di tempestiva e rituale contestazione nel giudizio di appello), è, dall’altro lato, altrettanto vero che,ove la Corte di cassazione obliteri tale principio e pronunci su una questione “nuova” , l’errore commesso dal giudice di legittimità non integra un errore di fatto, bensìun errore di diritto (“ error iuris ”) , non sindacabile con ilrimedio revocatorio.
3. Ad analoga sanzione di inammissibilità, infine, va incontro il terzo motivo, con c ui si imputa alla sentenza impugnata per revocazione l’ulteriore errore di non avere esaminato le eccezioni sollevatenel controricorso. 3.1.Sta, però, di fatto che la sentenza impugnata non ha affermato l’inesistenza delleeccezioni contenute nel controricorso o di taluna tra di esse, ma ne hapiuttosto valutato implicitamente l’infondatezza, con ciònuovamente ponendosi nell’ambito del giudiz i o (e, quindi – in thesi –dell’error iuris) e non del fatto. 4.In definitiva, all’esitodello scrutinio dei tre motivi (mentre quello contrassegnato con il numero 4 ) – e oscuramente rubricato «Ammissibilità del presente ricorso in quanto principio fondamentale dell’enunciazione del principiodi diritto e poiché fatto decisivo che ha condotto allamotivazione della sentenza quivi impugnata ovvero della fase processuale del giudizio di cassazione.
Impossibilità di eccepire l’errore di fatto nel successivo giudizio di rinvio» –non ha autonomia, costituendo una sorta di giustificazione dei tre motivi precedenti ) , il ricorso per revocazioneproposto da Baglioni Hotels s.p.a. va dichiarato inammissibile.
5. Le spese del giudizio di revocazione relative al rapporto processuale tra la Baglioni Hotelss.p.a. e HDI seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo. Non deve provvedersi sulle spese del rapporto processuale tra la società ricorrente e Barbara Trevisan, in ragione del carattere meramente adesivo del controricorso depositato da quest’ultima. 6.Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, si deve dare atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della società ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis del citato art. 13, ove dovuto.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna Baglioni Hotels s.p.a. a rimborsare ad Hdi Privat Versicherung Gerlin Industrie Versicherung Agle spese del giudizio di revocazione, che liquida in Euro 6.000,00, oltre alle spese forfetarie, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17, della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della società ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello