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Ordinanza — n. 25197/2023 — snciv Generato dall'IA

Court dismisses lawyer's appeal for breach of guarantee statute due to missing six-month judicial action deadline.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 25197/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation rejected Mattia Grassani's appeal against the Appellate Court of Bologna regarding a guarantee dispute. Grassani, representing a football association, failed to initiate judicial proceedings against the principal debtor within the six-month statutory period required by Article 1957 of the Civil Code. The court held that non-judicial notices like precetto do not interrupt this deadline, and since Grassani's first judicial step occurred over two years after the debt became due, the guarantee obligation was extinguished. Consequently, the appeal was dismissed, and Grassani was ordered to pay the opposing party's litigation costs.

Regesto Legislator

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Art. 1957 cod. civ.; The six-month deadline for guarantee holders to initiate judicial action runs from the date the principal debt becomes due, and any delay results in the extinction of the guarantee obligation regardless of subsequent agreements or non-judicial notifications.

Parole chiave

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guarantee extinction six month deadline judicial action requirement principal debt due date statutory decadenza danno ai creditori legittimazione per agire in via esecutiva azione creditoria

Disposizioni normative citate

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Art. 1957 cod. civ.
e l’applicabilità della disciplina prevista dall’art. 1957 cod. civ., con conseguente estinzione dell’obbligazione per mancato rispetto da parte del creditore del termine semestrale previsto per azionare la tutela nei riguardi del fideiussore.
Art. 38 cod. proc. civ.
civ., eccependo l’inapplicabilità del secondo comma dell’art. 38 cod. proc. civ. e l’applicabilità della disciplina prevista dall’art.
Art. 615 cod. proc. civ.
Art. 86 c.p.c.
proposto da : GRASSANI MATTIA, che si difende ai sensi dell’art. 86 c.p.c., elettivamente domiciliato presso lo studio dell’avv.
Art. 380-bis.1 cod. proc. civ.
La trattazione è stata fissata in camera di consiglio ai sensi dell’art. 380-bis.1.
art. 86 c.p
proposto da : GRASSANI MATTIA, che si difende ai sensi dell’art. 86 c.p.c., elettivamente domiciliato presso lo studio dell’avv.
art. 38 cod. proc. civ
civ., eccependo l’inapplicabilità del secondo comma dell’art. 38 cod. proc. civ.
art. 1957 cod. civ
e l’applicabilità della disciplina prevista dall’art. 1957 cod. civ., con conseguente estinzione dell’obbligazione per mancato rispetto da parte del creditore del termine semestrale previsto per azionare la tutela nei riguardi del fideiussore.
art. 1957 c.c
Il dies a quo per la proposizione delle istanze ai sensi dell’art. 1957 c.c.
art. 2957 cod. civ
In ambito di competenze dovute agli avvocati, la conclusione della prestazione, prevista dall’art. 2957 cod. civ.

Giurisprudenza citata

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Cass., sez. 3, 11/07/2014, n. 15902
Cass., sez. 3, 28/12/1993, n. 12901
in favore del fideiussore (Cass., sez. 3, 28/12/1993, n. 12901).
Cass., sez. 1, 22/07/1976, n. 2898
Cass., sez. 2, 29/01/2016, n. 1724
2898), indipendentemente dal loro esito e dalla loro concreta idoneità a sortire il risultato sperato (Cass., sez. 2, 29/01/2016, n. 1724;
Cass., sez. 2, 14/01/1997, n. 283
civ., la notifica di un atto stragiudiziale, quale è la nota pro forma del 4 marzo 2013, inviata dal ricorrente alla debitrice principale (Cass., sez. 2, 14/01/1997, n. 283; e neppure il precetto notificato dal creditore ma non seguito dall’esecuzione, come chiarito da Cass., sez.
Cass., sez. 3, 20/04/2004, n. 7502
Cass., sez. 3, 20/04/2004, n. 7502; Cass., sez.
Cass., sez. 3, 18/05/2001, n. 6823
7502; Cass., sez. 3, 18/05/2001, n. 6823).
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Testo completo

ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.11068/2021 R.G. proposto da : GRASSANI MATTIA, che si difende ai sensi dell’art. 86 c.p.c., elettivamente domiciliato presso lo studio dell’avv. Valerio Santagata, in Roma, via Muzio Clementi, n. 51 -ricorrente - contro GUGNONI PIER PAOLO, che si difende ai sensi dell’art. 86 c.p.c., elettivamente domiciliato presso lo studio dell’avv. Luigi Pirozzi, in Roma, via Rodolfo Lanciani, n. 30 - controricorrente - nonché nei confronti di GUGNONI GABRIELE- intimato - avverso la sentenza del la Corte d’appello di Bologna n. 2 876 /202 0 , pubblicata in data28 ottobre 20 2 0 ; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 5 luglio2023 dal C onsigliere dott.ssa P asqualina A.

P. C ondello Fatti di causa 1. Mattia Grassani, avvocato, avendo ricevuto dalla Associazione Sportiva Dilettantistica Meldola l’incarico professionale di rappresentarla in una controversia dinanzi alla Commissione Disciplinare Territoriale c/o il Comitato Regionale Emilia Romagna F.I.G.C. –L.N.D., definita con decisione pubblicata in data 20 febbraio 2013, chiese ed ottenne dal Tribunale di Bologna decreto ingiuntivo per il pagamento dei compensi professionali, avverso il quale l’Associazione propose opposizione, che venne rigettata. Il Grassani notificò atto di precetto, unitamente alla sentenza, sia all’Associazione sia a Gabriele e Pier Paolo Gugnoni, rispettivamente Presidente e Direttore Generale della stessa Associazione.

2. Gabriele e Pier Paolo Gugnoni proposero opposizione ex art.615 cod. proc. civ., eccependo l’inapplicabilità del secondo comma dell’art. 38 cod. proc. civ. e l’applicabilità della disciplina prevista dall’art. 1957 cod. civ., con conseguente estinzione dell’obbligazione per mancato rispetto da parte del creditore del termine semestrale previsto per azionare la tutela nei riguardi del fideiussore. Il Tribunale di Forlì accolse l’opposizione.

3. Interposto appello dal Grassani, la Corte d’appello di Bologna ha respinto il gravame, confermando che l’appellante era incorso nella decadenza prevista dall’art. 1957 cod. civ., per avere atteso oltre due anni per proporre le proprie istanze (giudiziarie) nei confronti del debitore principale, ossia dell’Associazione, rilevando che il termine semestrale decorreva dalla data di pubblicazione del provvedimento della Commissione Territoriale Disciplinare, essendosi in quel momento esaurito l’incarico conferito dall’Associazione all’avvocato.

4. Mattia Grassani ricorre per la cassazione della suddetta decisione, con un unico motivo, cui resiste Pier Paolo Gugnoni mediante controricorso. Gabriele Gugnoni non ha svolto attività difensiva in questa sede.

5. La trattazione è stata fissata in camera di consiglio ai sensi dell’art. 380-bis.1. cod. proc civ. Non sono state depositate conclusioni dal Pubblico Ministero. Il ricorrente ed il controricorrente hanno depositato memorie illustrative. Ragioni della decisione 1. Con l’unico motivo di ricorso si de nunzia ‹‹Violazione e falsa applicazione ex art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., degli articoli 38, 1182, 1957 e 2957 c.c. (impugnazione del capo n. 6 –punti 6.1, 6.2, 6.3, 6.4. e 6.5.). Il dies a quo per la proposizione delle istanze ai sensi dell’art. 1957 c.c. Il credito del professionista.

Il titolo e la somma richiesta. I compensi professionali››. Il ricorrente censura la decisione gravata nella parte in cui i giudici di appello hanno ritenuto che l’esigibilità della pretesa azionata debba farsi coincidere con l’emissione della decisione della Commissione Disciplinare Territoriale, momento dal quale sarebbe iniziato a decorrere il termine semestrale per il recupero del credito. Sostiene, invece, il ricorrente che, in assenza di un contratto che stabilisca l’ammontare del compenso, il credito dell’avvocato può dirsi scaduto e, quindi, esigibile, solo allorquando intervenga un titolo giudiziale che accerti l’esatto ammontare delle somme dovute, nel caso di specie, il decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale di Bologna e la sentenza pronunciata dallo stesso Tribunale che aveva rigettato l’opposizione; la sentenza gravata avrebbe, quindi, errato là dove, sulla base del disposto dell’art. 2957 cod. civ., che disciplina la prescrizione presuntiva relativa alle competenze dovute agli avvocati, ha ‹‹acriticamente accostato›› la conclusione della prestazione del legale e la scadenza dell’obbligazione pecuniaria in capo alladebitrice ai fini dell’art. 1957 cod. civ, senza tenere conto della diversità di ratiodelle due disposizioni normative.

Soggiunge che, se pure è vero che la conclusione della prestazione fa presumere l’immediata esigibilità del corrispettivo – ai soli fini della decorrenza del termine prescrizionale presuntivo – tale presunzione ben può essere superata da una prova contraria, ovvero dalla prova che la prestazione, in quanto illiquida, non poteva dirsi scaduta.

2. Il motivo è infondato. 2.1. Varrà, preliminarmente, dare atto che la Corte territoriale, a pag. 5 della motivazione, ha rilevato che si è formato giudicato interno sulle statuizioni contenute nella sentenza di primo grado che riconoscevano, da un lato, l’applicabilità, nella specie, della previsione contenuta nell’art. 1957 cod. civ. e, dall’altro, che la decadenza prevista da tale disposizione potesse essere interrotta solo dalla proposizione di istanze giudiziarie rivolte al debitore principale. 2.2. La questione che la censura in esame pone concerne l a individuazione del momento in cui l’obbligazione in capo al cliente diviene esigibile per il professionista, dal momento che il primo comma dell’art. 1957 cod. civ., pacificamente applicabil e al credito vantato dal ricorrente nei confrontidi coloro che hanno agito in nome e per conto dell’Associazione non riconosciuta, pone a carico del creditore un termine di decadenza decorre nte ‹‹ dalla scadenza dell’obbligazione principale››. 2.3.

La ‹‹scadenza dell’obbligazione›› è il momento in cui il creditore può pretendere l’adempimento del credito che ne formava oggetto. L'art. 2957, secondo comma , c od. civ. , f a decorre re la prescrizione presuntiva del diritto al compenso dalla conclusione del giudizio per il quale l'opera professionale venne svolta, che fa presumere l’immediata esigibilità del corrispettivo, in mancanza di una diversa pattuizione (Cass., sez. 2, 26/03/2009, n. 7378);ciò vuol dire che è solo da tale momento che l'obbligazione può dirsi ‹‹scaduta››ed il relativo diritto può essere fatto valere.

In ambito di competenze dovute agli avvocati, la conclusione della prestazione, prevista dall’art. 2957 cod. civ. quale dies a quo del decorso del termine triennale di prescrizione, deve, quindi, individuarsi nell’esaurimento dell’affare per il cui svolgimento è stato conferito l‘incarico, momento che coincide con la pubblicazione del provvedimento decisorio definitivo (Cass., sez. 2, 22/07/2004, n. 13774; Cass., sez. 2, 30/06/2015, n. 13401; Cass., sez. 2, 02/09/2019, n. 21943; Cass., sez. 3, 21/02/ 2020, n. 4595) ; con la conseguenzache la prescrizione, prima della definizione del giudizio, può decorrere solo dal momento in cui, per una qualunque causa, sia venuto a cessare il rapporto con il cliente, inclusa la morte di quest’ultimo, la quale estingue il rapporto di mandato e determina l’insorgenza del diritto del difensore al pagamento delle competenze professionali ( Cass., sez. 2, 17/12/2021, n. 40626;

Cass., sez. 3, 11/05/2012, n. 7281; Cass., sez. 1, 23/05/1979, n. 2987). 2.4. Nel caso de quo, pertanto, l’obbligazione gravante sul cliente è ‹‹ scaduta ›› , ed è divenuta esigibile, nel momento in cui l’odierno ricorrente ha esaurito la propria attività professionale, ossia alla data in cui è intervenuto il provvedimento decisorio della Commissione Territoriale Disciplinare e dalla d ata di pubblicazione di tale ultimo provvedimento (20 febbraio 2013) è iniziato a decorrere il termine di sei mesi previsto, a pena di decadenza, dall’art. 1957 cod. civ.

Lo scopo di tale termine è quello di evitare che il fideiussore si trovi esposto all’aumento indiscriminato degli oneri inerenti alla sua garanzia, per il fatto che il creditore non si sia tempestivamente attivato al primo manifestarsi dell’inadempimento, lasciando incrementare l’importo del debito, magari proprio contando sulla responsabilità solidale del fideiussore (Cass., sez. 3, 11/07/ 2014 , n. 15902). E proprio in considerazione della ratio di tale norma, si è avuto modo di affermare che eventuali accordi tra creditore ed il debitore principale, che possano eventualmente dilazionare il termine di pagamento del debitore principale, non hanno rilevanza sul termine di decadenza previsto dall’art. 1957 cod. civ. in favore del fideiussore (Cass., sez. 3, 28/12/1993, n. 12901). 2.5.

La sentenza impugnata non si è discostata dai suddetti criteri, avendo i giudici di merito affermato che l’obbligazione principale era scaduta alla data del 20 febbraio 2013, in cui l’attività professionale si era esaurita, data dalla quale aveva iniziato a decorrere il termine semestrale per il recupero del credito. Individuato il dies a quo, hanno poi accertato che, prima del decorso del termine semestrale, il Grassani non aveva posto in essere alcuna valida iniziativa nei confronti del debitore principale. Infatti, l’istanza del creditore deve neces sariamente essere ‹‹giudiziale››, ossia deve consistere in un ricorso ad un mezzo di tutela processuale, volto ad accertare, in via di cognizione o esecutivamente, secondo le forme e nei modi di legge, l’accertamento ed il soddisfacimento delle pretese del creditore (Cass., sez. 1, 22/07/1976, n. 2898), indipendentemente dal loro esito e dalla loro concreta idoneità a sortire il risultato sperato (Cass., sez. 2, 29/01/2016, n. 1724;

Cass., sez. 3, 20/04/2004, n. 7502; Cass., sez. 3, 18/05/2001, n. 6823). Non costituisce, pertanto, valida ‹‹istanza››ex art. 1957 cod. civ., la notifica di un atto stragiudiziale, quale è la nota pro forma del 4 marzo 2013, inviata dal ricorrente alla debitrice principale (Cass., sez. 2, 14/01/1997, n. 283; e neppure il precetto notificato dal creditore ma non seguito dall’esecuzione, come chiarito da Cass., sez. 2, 29/01/2016, n. 1724). Poiché il primo atto di natura giudiziale esercitato è stato il ricorso monitorio, depositato nel 2015, il Grassani è incorso nella decadenza di cui all’art. 1957 cod. civ.

3. Conclusivamente, il ricorso deve essere rigettato. Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento, in favore del controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità che liquida in euro 3.400,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi, pari ad euro 200,00, ed agli accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato