Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 25171/2023 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for non-notification; court corrects error ex officio without contradicting absent parties.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 25171/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The court declared the cassation appeal inadmissible due to the applicant's failure to notify the intimate parties of the hearing date. While the applicant argued for a correction of the material error, the court noted that other parties were not present and thus no contradicting procedure could be established. Consequently, the court exercised its power to correct the error ex officio and dismissed the appeal.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 367 c.p.p.; Art. 368 c.p.p.: The court may correct material errors ex officio even when a party's appeal for correction is declared inadmissible, provided the contradicting procedure is not required due to the absence of other parties.

Parole chiave

Generato dall'IA
cassation appeal inadmissibility material error correction ex officio power contradicting procedure notification of hearing

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 367 c.p.p.
Art. 368 c.p.p.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Cass. Sez. U. n. 4353 del 2023

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

della data dell’adunanza, ma, avendo omesso il ricorrente di depositare la notifica del ricorso alle parti intimate nel giudizio di cassazione, deve essere dichiarata l’inammissibilità del medesimo. Secondo la giurisprudenza Corte (Cass. Sez. U. n. 4353 del 2023) tuttavia, poiché la correzione può essere domandata con ricorso dalla parte interessata, ma anche rilevata d’ufficio dalla Corte (eventualmente dietro mera sollecitazione del privato), laddove sia proposto ricorso per correzione dell’errore materiale e questo sia poi dichiarato inammissibile, improcedibile ovvero, comunque, rinunciato, resta fermo il potere della Corte di correggere d’ufficio la propria statuizione, a condizione che sia instaurato il contraddittorio.

Nella specie, non vi è da instaurare il contraddittorio ai fini della correzione d’ufficio posto che parte presente nel giudizio di legittimità era solo l’odierno ricorrente, cui è stata comunicata la data dell’odierna camera di consiglio, mentre le altre parti sono rimaste intimate. Previa conversione della procedura nel rilievo d’ufficio della Corte, va quindi disposta la correzione. P. Q. M. Dichiara l’inammissibilità dell’istanza di correzione di errore materiale; dispone la conversione del procedimento su istanza di parte nella correzione d’ufficio e pertanto dispone che nell’ordinanza n. 10175 del F i r m a t o D a :

C A T A N I A F R A N C E S C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 2 0 4 4 3 2 4 2 a b 2 9 e 4 3 0 0 6 1 8 a 0 5 5 4 2 6 4 3 0 9 F i r m a t o D a : F R A S C A R A F F A E L E G A E T A N O A N T O N I O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 5 a 4 e 9 4 d b 5 7 a b c d d 6 8 1 8 0 4 9 c 8 5 e 8 0 4 b f