Court allows appeal against appellate court's refusal to apply new leasing law to ongoing contract after bankruptcy.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation allowed the first ground of appeal regarding the application of the new leasing law to an ongoing contract following the debtor's bankruptcy. The lower courts had incorrectly rejected the claim for restitution of payments based on the argument that the new law did not apply retroactively to the specific facts. The Court ruled that the new legislation introduced a previously unregulated legal figure, necessitating its application by analogy to stabilize the effects of the contract still in progress.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 1, 138 L. 124/2017; When new legislation introduces a legal figure previously unregulated, it must be applied by analogy to ongoing contracts to ensure legal stability and effectuate the legislative intent.
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ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 10026/2019 R.G. proposto da: FALLIMENTO DELLA SOCIETA’FIGI SRL, domiciliato ex lege in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato NAPOLITANO ROBERTA (CF: NPLRRT68L52F839M) – Ricorrente– Contro MONTE DEI PASCHI DI SIENA LEASING FACTORING BANCA PER I SERVIZI FINANZIARI ALLE IMPRESE SPA, elettivamente domiciliata in ROMA VIA FLAMINIA VECCHIA 691, presso lo studio dell’avvocato LEPPO MARCO FABIO (CF: LPPMCF64B04H501O), rappresentat a e difesa dall ’ avvocato BALOSSI GIORDANO ( CF:
BLSGDN69M09F133X) – Controricorrente– avverso la SENTENZA di CORTE D ’ APPELLO FIRENZE n. 2998/2018 depositata il18/12/2018. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 30/1/2023dal Consigliere CARMELO CARLO ROSSELLO. S VOLGIMENTO DEL PROCESSO 1. La curatela del fallimento della società Figi s .r.l. (odierna ricorrente) evocò in giudizio dinanzi al Tribunale di Siena la società Monte dei Paschi di Siena Leasing Factoring-Banca per i servizi finanziari alle imprese s.p.a. (odierna resistente) per sentir accertare e dichiarare che, stante la natura traslativa del contratto di leasing tra di esse intercorso quest’ultima era debitrice del (nel frattempo intervenuto) Fallimento della società Figi s.r.l. del l ’ importo complessivo di euro 122.244,31, oltre ad interessi e rivalutazione, nonché per sentir accertare e dichiarare la nullità della clausola di cui all’art. 17 del contratto di locazione finanziaria de quo per violazione della norma imperativa di cui all’art. 1526 cod. civ.nella parte in cui prevede , tra i diritti del concedente, quello di trattenere le somme corrisposte dall’utilizzatore a qualsiasi titolo.
2. Il Tribunale qualificò il contratto di leasing per cui è causa quale leasing traslativo, ritenendo dover trovare in ipotesi come nella specie di relativa risoluzione per inadempimento applicazione l’art.1526 cod. civ., secondo il quale “il venditore deve restituire lerate riscosse, salvo il diritto un equo compenso per l’uso della cosa; oltre al risarcimento del danno”. D ichiarò la nullità dell ’ art. 17 del contratto de quo per violazione di tale norma , condannando la convenuta società Monte dei Paschi di Siena Leasing Factoring - Banca per i servizi finanziari alle imprese s.p.a. al pagamento della somma di euro 122.244,31 in favore della Curatela. Dichiarò improcedibile la domanda da quest’ultima in via riconvenzionale proposta, affermando spettare alla sede fallimentare l’accertamento degli eventuali crediti in favore della concedente.
3. In accoglimento del gravame interposto dalla società Monte dei Paschi di Siena Leasing Factoring-Banca per i servizi finanziari alle imprese s.p.a.e in conseguente riforma della sentenza del giudice di prime cure, con sentenza n. 2998 del 18/12/2018 la Corte d’Appello di Firenze ha successivamente rigettato la domanda originariamente proposta dalla Curatela, condannandola alla restituzione di quanto percepito in virtù della riformata pronunzia.
4. Avverso la suindicata sentenza della corte di merito la curatela del Fallimento della società Figis.r.l. propone ora ricorso per c assazione affidato atre motivi, cui la società Monte dei Paschi di Siena Leasing Factoring-Banca per i servizi finanziari alle imprese s.p.a. resiste con controricorso, illustrato da memoria.
5. La trattazione del ricorso è stata fissata in adunanza camerale ai sensi dell’art. 380-bis1 cod. proc. civ. M OTIVI DELLA DECISIONE 1. Con il primo motivo la ricorrente denunzia ” Violazione e falsa applicazione di norme di diritto ex art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c. della L. n. 108 del 1996, del D.L. n. 394/2000 e dell’art. 1815 c.c.”, in relazione all’art. 360, 1° co. n. 3, cod. proc. civ., lamentando essersi dalla corte di merito erroneamente ritenut a applicabile la disciplina dettata dalla L. n.124/2017, in viola zione dell’ art. 11 delle preleggi.
2. Il motivo è fondato e va accolto nei termini di seguito indicati. Come le Sezioni Unite di questa Corte hanno avuto modo di affermare in tema di leasing finanziario, la disciplina di cui all'art. 1, commi 136-140, L. n. 124 del 2017 non ha effetti retroattivi, s ì che il comma 138 si applica alla risoluzione i cui presupposti si siano verificati dopo l'entrata in vigore della legge stessa, laddove per i contratti anteriormente risolti resta valida invece la distinzione tra leasing di godimento e leasing traslativo, con conseguente applicazione analogica a quest'ultima figura della disciplina dell'art.1526 c.c., e ciò anche se la risoluzione sia stata seguita dal fallimento dell'utilizzatore, non potendosi applicare analogicamente l'art. 72 quater L.F., né essendo altrimenti consentito giungere in via interpretativa ad una applicazione retroattiva della L.n. 124 del 2017 ( v.
Cass., Sez. Un., 28/1/2021, n. 2061 ). Orbene, pur confermando la qualificazione come di leasing traslativo data dal giudice di prime curedel contratto de quo avente ad oggetto tre moduli commerciali ubicati presso il Centro Polifunzionale “Polo della Qualità” sito in Marcianise, incontestatamente risolto nel 2010 all’esito della comunicazione della società Monte dei Paschi di Siena Leasing Factoring-Banca per i servizi finanziari alle imprese s.p.a. di volersi avvalere della clausola risolutiva a fronte del reiterato inadempimento della società Figi s.r.l. in bonis , successivamente dichiarata fallita con sentenza Trib.
Napoli 23/12/2011 cui in data 17/7/2013 è seguitala restituzione dei beni da parte della curatela, nell’impugnata sentenzala corte di merito ha i nvero erroneamente affermato che “Solo in data 29.08.2017 entravano in vigore le disposizioni di cui alla l. n. 124/2017 del 04.08.2017, c.d. Legge annuale per il mercato e la concorrenza: in particolare, l’art. 1 della legge, si occupa in cinque commi (136-140) della figura contrattuale della locazione finanziaria in generale dandone la definizione e disciplinandone, in particolare, i profili dell’inadempimento e delle restituzioni connesse, così ovviando alla carenza normativa in materia ed offrendo una disciplina comune alle relative operazioni economiche.
Può pertanto evocarsi la disciplina del ius superveniens, ma con la specificazione che nel casode quo non vi è sovrapposizione in eadem materiadi normativa successiva a normativa precedente, con relative questioni di limiti di applicabilità temporale, bensì introduzione di nuova, normativa che disciplina fattispecie precedentemente non normata. Di talché essa va applicata non soltanto, come ovvio, ai futuri stipulandicontratti ma altresì a quelle operazioni economiche per analogiam, finora disciplinate alla stregua di differenti istituti giuridici considerati prossimi, i cui effetti non si sono ancora definitivamente stabilizzati o perché il contratto è ancora in corso o perché i suoi effetti sono comunque, come nel presente caso, sub iudice , sicché nel caso di specie che ai sensi dell’art. 1/138 l. cit. spetta al concedente la restituzione del bene (vale a dire i moduli immobiliari già rilasciati) e all’utilizzatore il ricavato della vendita del bene stesso dedotte le poste specificamente indicate in legge, nella sostanza al fine di far conseguire alla concedente l’esatto corrispettivo attribuito da contratto nel caso di suo fisiologico ed esatto adempimento.
Nulla quaestio, con tutta evidenza, sul diritto di quest’ultima a trattenere in base a detta normativa i canoni dovuti e già corrisposti in costanza di rapporto, oggetto proprio del contendere . Dell’impugnata sentenza, assorbiti ogni altra questione e differente profilo nonché il 2° motivo ( con il quale la ricorrente denunzia “Violazione e falsa applicazione di norme di diritto in relazione agli art. 138 e 139 della L. 124/2017”,in riferimento all’art. 360, 1° co. n. 3, cod. proc. civ. ) e il 3° motivo ( con il quale la ricorrente denunzia “ N ullità della sentenza per omessa pronunzia ” , in riferimento all’art. 360, 1° co. n. 4, cod. proc. civ. ) di ricorso, s’impone pertanto la cassazione in relazione, con rinvio alla Corte d’Appello di Firenze, che in diversa composizione procederà a nuovo esame, facendo del suindicato disatteso principio applicazione.
Il giudice del rinvio provvederà anche in ordine alle spese del giudizio di cassazione.
P.Q.M.
La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, assorbiti il 2° e il 3°. Cassa in relazione l’impugnata sentenza e rinvia,anche per le spese del giud