Italian Supreme Court dismisses appeal against distribution contract termination due to breach of payment obligations.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Supreme Court rejected the appeal filed by Net-Tyre S.p.a. against the lower court's decision to terminate its distribution agreement with Michelin Italiana. The court found that Michelin lawfully terminated the contract because Net-Tyre failed to make even a single scheduled payment and did not meet its commercial obligations. The appeal was dismissed because the complainant's arguments were generic and sought a re-evaluation of the case merits, which is precluded in a review of legality.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 1444 c.c.; Art. 112 c.p.c.: A distribution contract may be terminated for breach of payment obligations, and appeals cannot be used to circumvent the res judicata of rejected compensation claims.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
/2020 ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 20406/2020 R.G. proposto da: Fallimento NET-TYRE S.p.a. in liquidazione, in persona del c uratore, rappresentato e difeso, giusta procura in calce al ricorso, dall’avv. Roberto Landolfi(roberto.landolfi@legalmail.it), elettivamente domiciliato in Roma, via Ovidio, n. 20, presso il difensore. -ricorrente - contro SOCIETÀ PER AZIONI MICHELIN ITALIANA –S.A.M.I., con socio unico, con sede in Torino, corso Romania n. 546, in persona del legale rappresentante pro tempore, nel presente giudizio rappresentata e difesa, anche disgiuntamente, dagli avv.ti Vincenzo Fanelli (vincenzofanelli@pec.ordineavvocatitorino.it) e Maria Giovanna Fanelli (mariagiovannafanelli@pec.ordineavvocatitorino.it) del Foro di Torino, in forza di procura specialesu foglio separato allegato al presente atto, ed elettivamente domiciliata in Roma, piazza di Villa Carpegna, n. 58 , presso lo studio dell’avv.
Marco Petrini(marcopetrini@ordineavvocatiroma.org). - controricorrente - avversola sentenza della Corte d’Appello di Milano n. 1196/2020, depositata in data 20 maggio 2020 e notificata il 22 maggio 2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 23 giugno 2023 dal Consigliere dott.ssa Stefania Tassone Fatti di causa 1. In data 2 gennaio 2010 s .p. a . Michelin Italiana e Net - Tyre s .p.a. stipulavano un “Accordo per la diffusione commerciale di pneumatici Turismo Gruppo Michelin” (“Accordo”), di durata annuale e con possibilità di tacito rinnovo sino al 31 dicembre 2012, con cui a Net-Tyre s .p.a., in qualità di “Diffusore”, veniva riconosciuta la possibilità di distribuire pneumatici Michelin “Turismo” ai rivenditori al dettaglio, nonché di proporre ai clienti,aventi sede nel territorio ad essa assegnato e non aderenti alla r ete di altro Diffusore, l’adesione alla propria c.d.
“Rete Associati”. 1.1 A termini dell’Accordo, s.p.a. Michelin Italiana si impegnava ad affidare a Net-Tyre il compito di distribuire i propri pneumatici ai rivenditori aderenti alla sua “Rete Associati”nel territorio ad essa assegnato e si obbligava inoltre ad investire in azioni commerciali e servizi a valore aggiunto al fine di supportare il Diffusore nell'animazione ed implementazione della sua Rete. A sua volta, Net-Tyre S.p.a. si impegnava, tra l'altro, a non promuovere presso i propri Associati programmi di partenariato di altri fabbricanti, a promuovere le vendite dei diversi prodotti del gruppo Michelin eda mantenere elevati standard qualitativi e gestionali. 1.2Il suddetto contratto di diffusione prevedeva, tra le altre clausole, una facoltà di recesso a favore della s.p.a.
Michelin Italiana nel caso in cui il Diffusore non avesse rispettato gli impegni assunti o non fosse risultato “puntuale nel pagamento anche di una sola delle scadenze fissate” (art. 5). Avendo rilevato che Net-Tyre aveva associato alla propria Rete un numero estremamente limitato di rivenditori,alla fine del 2011 s.p.a. Michelin Italiana decideva di inserire nella propria rete distributiva della Regione Lazio un nuovo Diffusore, ad esso attribuendo per le suddette zone una titolarità concorrente con quella di Net-Tyre s.p.a.; inoltre addiveniva alla sospensione di alcuni ordini di merci – immessi a sistema da Net - Tyre S.p.a. ma non accettati da s.p.a.
Michelin Italiana- stante il superamento del limite prefissato per le forniture a credito.
2. Con atto di citazione introduttivoNetTyre citava s.p.a . Michelin Italiana dinanzi al Tribunale di Milano, chiedendo accertarsi il suo inadempimento alle obbligazioni assunte e, per l’ effetto, la risoluzione per inadempimento dell'Accordo edil risarcimento del danno (causa n. 21580/2012 R.G.). 2.1 Preso atto di tale iniziativa giudiziaria e considerati i ritardi o le omissioni nei pagamenti delle proprie forniture, s .p. a . Michelin Italiana a sua volta comunicava a Net-Tyre il proprio recesso dall’Accordo. 2.2 C on un secondo atto di citazione introduttivo Net - Tyre s .p.a. citava nuovamente la s .p.A.
Michelin Italiana innanzi al Tribunale di Milano, chiedendo la declaratoria dell’illegittimità e conseguente inefficacia del suo recesso dall'Accordo e la sua condanna al risarcimento di ulteriori danni asseritamente subiti(causa n. 30402/12 R.G.). 3.A sua volta s.p.a. Michelin Italiana agiva in via monitoria per il proprio credito di pagamento delle forniture, e Net-Tyre S.p.a. proponeva opposizione al decreto ingiuntivo(causa n. 20726/13 R.G. avanti al Tribunale di Milano) non contestando l’esistenza del credito, ma limitandosi ad opporre in compensazione il preteso danno da inadempimento di Michelin Italia derivante dalla decisione sia di incrementare il numero dei Diffusori presenti nel Lazio, sia di aver ingiustificatamente bloccato parte delle forniture relative agli ordini inoltrati da essa Net-Tyre. 3.1 S.p.a.
Michelin Italiana si costituiva in entrambi i giudizi avviati da Net- Tyre S.p.a., contestando fermamente qualsivoglia proprio inadempimento ed affermando la piena legittimità del proprio recesso dall’Accordo di diffusione.3.2 Riunite le cause, con sentenza n. 7252/2018, depositata in data 27 giugno 2018, il Tribunale di Milano, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così disponeva: pronuncia la risoluzione del contratto intercorrente tra Net Tyre s.p.a. e Michelin Italiana s.p.a., stipulato il 2 gennaio 2010, per inadempimento di Michelin Italiana s.p.a.; condanna Michelin Italiana s.p.a. a pagare a Net Tyre s.p.a. la somma di euro 1.200.000 a titolo di risarcimento del danno da inadempimento contrattuale, con la rivalutazione e gli interessi, come specificato in motivazione.
Rigetta la domanda di risarcimento avanzata da Net Tyre s.p.a. nei confronti di Michelin Italiana s.p.a. in relazione alla violazione della legislazione sulla privacy .
4. Avverso tale sentenza Net - Tyre s .p.a. e s.p.a. Michelin Italia proponevano separateimpugnazioni avanti alla Corte d’Appello di Milano. Nelle more, con sentenza n. 478 del 17 giugno 2019, il Tribunale di Roma, dichiarava il fallimento di Net-Tyre S.p.a. in liquidazione. Riuniti i processi, con la qui impugnata sentenza n. 1196/2020, pubblicata il20 maggio 2020, in accoglimento dell’appello proposto da s.p.a. Michelin Italiana, la Corte d’Appello di Milano rigettava tutte le domande avanzate da Net-Tyre s.p.a. in liquidazione, ora Fallimento Net-Tyre s.p.a. in liquidazione, condannandolo al rimborso delle spese di entrambi i gradi di giudizio.
5. Avverso tale sentenza il Fallimento Net-Tyre S.p.a. propone oraricorso per cassazione affidato a due motivi. Resiste con controricorso s.p.a.Michelin Italia.
6. La trattazione del ricorso è stata fissata in adunanza camerale ai sensi dell’art. 380-bis.1, cod. proc. civ. Il Pubblico Ministero non ha depositato conclusioni. I ricorrenti ed il resistente hanno depositato memorie illustrative. Ragioni della decisione 1. Con il primomotivo la ricorrente deduce l’illegittimità e conseguente nullità della sentenza n. 1196/2020, pronunciata dalla Corte d’Appello di Milano: 1.a - per erroneo, parziale, carente e/o omesso esame e valutazione delle risultanze probatorie (artt. 115 e 116 cpc); 1.b - comunque, per essere la decisione, impugnata nella presente sede, fondata, quanto meno in parte su presunzioni soggettive, prive dei requisiti di gravità, precisione e concordanza (art. 2729 c.c.) e/o, comunque, fondate su mere affermazioni (prive di riscontro); 1.c - per violazione del principio in tema di onere della prova (art. 2697 c.c.);
Violazioni, tutte, riconducibili rispettivamente all’art. 360, comma I, nn. 3 e/o 5 c.p.c. 1.1 A prescindere dalla dubbia ammissibilità delle censure che lo compongono, in quanto connotate da profili fattuali e valutativi, i l motivo è infondato. Afferma anzitutto il Fallimento Net - Tyre s .p.a. che la c orte milanese erroneamente non ha ritenuto provato l’inadempimento di s.p.a. Michelin Italia, in quanto ha ome ss o di valutare la prova documentale sia dell’accettazione da parte di Michelin degli ordini ricevuti da Net-Tyre” …sia del blocco parziale delle forniture dei medesimi ordini .
Invero, questa Suprema Corte ha già avuto modo di rilevare non solo che gli ordini possono essere qualificati soltanto quale mera proposta di contratto, che in quanto tale non si perfeziona in mancanza di accettazione (Cass., 09/12/2014, n. 25923), ma anche che il giudice di merito deve procedere ad una valutazione comparativa dei prospettati opposti inadempimenti, avuto riguardo anche alla loro proporzionalità rispetto alla funzione economico- sociale del contratto ed alla loro rispettiva incidenza sull’equilibrio sinallagmatico, sulle posizioni delle parti e sugli interessi delle stesse (Cass., 16/06/2014, n. 13685).
Orbene, nell’affermare nell’impugnata sentenza che da tempo Net - Tyre s.p.a. si era resa morosa nel pagamento di pregresse forniture; che non emergeva nessun obbligo di s.p.a. Michelin Italiana di garantire forniture di penumatici in quantitativi determinati e a precise scadenze; che gli ordini di pneumatici, pur caricati a sistema informatico da Net-Tyre, erano stati rifiutati dal sistema di s.p.a. Michelin Italia; che dall’Accordo stipulato tra le parti non emergeva alcun diritto di esclusiva di Net-Tyre; che la valutazione complessiva di tali elementi giustificava la decisione di s.p.a.
Michelin Italiana di non dare esecuzione agli ingenti ordinativi ricevuti da Net-Tyre, la corte territoriale ha fatto buon governo dei suindicati principi di diritto. Parimenti infondate, in quanto genericamente formulate, sono le ulteriori censure in cui si articola il motivo, secondocui la corte di merito non ha preso in considerazione documentazione da cui sarebbe emerso il diritto di esclusiva di Net-Tyre, ha erroneamente considerato legittima la modifica unilaterale all’Accordo di diffusione da parte di s.p.a. Michelin Italiananonostante il diritto di esclusiva di Net-Tyreed infine ha erroneamente ritenuto non contestata la morosità di Net-Tyre.
La motivazione della corte d’appello è invero sotto tali profili cong ru a e scevra di vizi logico-giuridici, mentre le doglianz e d i parte ricorrente sono generiche e , al di là delle denunziate violazioni di legge, finiscono sostanzialmente per sollecitare un riesame del merito della causa attraverso una nuova valutazione delle risultanze processuali sindacato di merito precluso nel giudizio di legittimità(Cass . , 04/07/2017, n. 16467; Cass., 03/12/2021, n. 38235).
2. Con il secondo motivo la ricorrente deducel’ omessa pronuncia e la violazione del principio della corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato (violazione dell’art. 112 c.p.c.) sulle domande risarcitorie avanzate da Net-Tyre con l’atto di appello . Lamenta la ricorrente che, avendo accolto l’impugnazione di s.p.a.Michelin Italiana e respinto la sua domanda risarcitoria, la corte d’appello non h a esaminato le sue censure in punto quantificazione del risarcimento. 2.1 Il motivo è inammissibile in quanto dichiaratamente formulato al fine di evitare il passaggio in giudicato della reiezione delle domande risarcitorie avanzate da NetTyre e dunque privo di autonomo contenuto.
3. In conclusione, il ricorso deve essere rigettato.
4. Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente a pagare allacontroricorrente le spese del giudizio di legittimità che liquida in euro 20.000,00 per compensi, oltre spese forfettarie nella misura del 15 per cento, esborsi, liquidati in euro 200,00, ed accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso articolo