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Ordinanza — n. 24896/2023 — snciv Generato dall'IA

Cassation court allows compensation defense by quashing appeal judgment due to conflicting res judicata on debt satisfaction.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 24896/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation quashed the appeal judgment and remanded the case for a new trial. Giacinto D'Amario argued that a prior appellate decision definitively established his credit against his brothers, which the current judgment contradicted by finding no payment occurred. The court ruled that because the brothers had explicitly requested restitution of overpaid funds in the appeal, the appellate court's rejection of this claim created a substantive res judicata that cannot be challenged in a separate proceeding.

Regesto Legislator

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Art. 615, comma 1, cod. proc. civ.; Art. 2905 c.c.: When a party explicitly requests restitution of overpaid funds in an appeal and the court rejects this claim with a substantive ruling, that decision constitutes res judicata and cannot be contradicted in a separate incident judgment.

Parole chiave

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compensation defense res judicata restitution of overpaid funds appellate judgment separate incident judgment debito pecuniario credito contestato condanna al pagamento pecuniario

Disposizioni normative citate

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Art. 615, comma 1, cod. proc. civ.
1916 del 25/9/2018 della Corte d’appello di L’Aquila; − il destinatario proponeva opposizione ex art. 615, comma 1, cod. proc. civ., eccependo la compensazione col proprio controcredito derivante dalla sentenza n.
Art. 2905 c.c.
art. 2909 cod. civ
civ., il ricorrente deduce la violazione e falsa applicazione dell’art. 2909 cod. civ., per essersi il giudice d’appello pronunciato in contrasto con la statuizione della sentenza n.

Giurisprudenza citata

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Cass., Sez. 6-3, Ordinanza n. 30495 del 21/11/2019
Cass., Sez. L, Ordinanza n. 14253 del 24/05/2019
Cass., Sez. 6-3, Ordinanza n. 22380 del 15/10/2020
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 20240/2021 R.G. proposto da GIACINTO D’AMARIO, rappresentato e difes o dall ’ avv. Nicola Sotgiu, elettivamente domiciliato in Roma, Via Carlo Conti Rossini 95, presso lo studio dell’avv. Giuseppe Ruffini -ricorrente- contro DOMENICANTONIO D’AMARIO e GIACOMO D’AMARIO, rappresentatie difesidall’avv. Fiorenzo Pavone, elettivamente domiciliati presso il suo domicilio digitale fiorenzo.pavone@pec-avvocatiteramo.it -controricorrente - avverso la sentenza n. 704/2021 della CORTE D’APPELLO di L’AQUILA, depositata il 12/5/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 7/6/2023 dal Consigliere Dott.

GIOVANNI FANTICINI;RILEVATO CHE : − Giacomo e Domenicantonio D ’ Amario, con precetto del 9/1/2019, intimavano a Giacinto D’Amario il pagamento della complessiva somma di Euro 46.396,62, dovuta in forza della sentenza n. 1916 del 25/9/2018 della Corte d’appello di L’Aquila; − il destinatario proponeva opposizione ex art. 615, comma 1, cod. proc. civ., eccependo la compensazione col proprio controcredito derivante dalla sentenza n. 706 del 27/5/2015 della Corte d’appello di L’Aquila, che aveva condannato gli opposti al pagamento della somma di Euro 77.234,23 (per capitale);

− i precettanti affermavano che il credito derivante dalla sentenza n. 706/2015 era stato soddisfatto sin dal 28/4/2004, attraverso la conversione del pignoramento nella procedura esecutiva immobiliare promossa da Giacinto D’Amario in base alla pronuncia di primo grado (sentenza n. 1738/2002 del Tribunale di Teramo); − con la sentenza n. 742 in data 1/10/2020, il Tribunale di Teramo respingeva l’opposizione, rilevando che la prova della soddisfazione del credito opposto in compensazione era da rinvenirsi nella quietanza di pagamento dell’importo di Euro 426.519,63 rilasciata in data 28/4/2004 nell’ambito della procedura esecutiva immobiliare promossa contro gli odierni controricorrenti;

− la Corte d’appello di L’ Aquila – con la sentenza n. 704 del 12/5/2021 –confermava la decisione di primo grado; per quanto qui rileva, il giudice d’appello riteneva infondata la doglianza di Giacinto D’Amario, secondo il quale la sentenza n. 706/2015 aveva, da un lato, definitivamente accertato il suo credito nei confronti dei fratelli e, dall’altro, escluso un pagamento da parte di questi ultimi in virtù della pronuncia di primo grado, essendo stata respinta la corrispondente istanza di restituzione degli importi versati in eccedenza; osservava il giudice d’appello che la menzionata sentenza si era limitata a riscontrare un difetto di prova dell’avvenuto pagamento, che, però, trovava riscontro in base i documenti già esaminati di primo grado, dai quali emergevano l’avvio del processo esecutivo (per il pagamento della somma precettata di Euro 426.519,63) e il positivo esito della conversione del pignoramento immobiliare, con attribuzione al creditore di Euro 427.844,55;

− avverso tale decisione Giacinto D ’ Amario proponeva ricorso per cassazione, basato su un unico motivo; − resistevano con unico controricorso Giacomo e Domenicantonio D’Amario; − le parti depositavano memori e ex art. 380 - bis .1 cod. proc. civ. ; − all’esito della camera di consiglio del 7 giugno 2023, il Collegio si riservava il deposito dell’ordinanza nei successivi sessanta giorni, a norma dell’art. 380-bis.1, comma 2, cod. proc. civ.; CONSIDERATO CHE : − con la propria censura, formulata ai sensi dell ’ art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., il ricorrente deduce la violazione e falsa applicazione dell’art. 2909 cod. civ., per essersi il giudice d’appello pronunciato in contrasto con la statuizione della sentenza n. 706 del 27/5/2015 della Corte d’appello di L’Aquila, passata in giudicato il 15/10/2020, data della sentenza n. 22380 di questa Corte che aveva, tra l’altro, dichiarato inammissibile il motivo formulato da Giacomo e Domenicantonio D’Amario «in quanto, la motivazione della sentenza impugnata sulla mancata prova in ordine all’avvenuto pagamento del credito - mediante assegni circolari - scaturente dall ’ esecuzione della sentenza di primo grado, è congrua e si colloca di sopra del “minimo costituzionale”, mentre, una questione di un’erronea valutazione del materiale istruttorio, non può porsi in cassazione»;

− sostiene il ricorrente che, pertanto, si è formato il giudicato sul suo credito, opposto in compensazione e riconosciuto dalla sentenza n. 706 del 27/5/2015 della Corte d’appello di L’Aquila, la stessa che –con efficacia di giudicato – ha definitivamente accertato il mancato pagamento da parte degli opposti; − il motivo è fondato; − l ’ accertamento compiuto dal giudice di merito riguar do all’avvenuta soddisfazione – da parte degli opposti Giacomo e Domenicantonio D’Amario – del credito opposto in compensazione dall’opponente Giacinto D’Amario si scontra con le statuizioni della sentenza n. 706 del 27/5/2015 della Corte d’appello di L’Aquila, passata in giudicato;

− infatti, anche dalla sentenza di questa Corte n. 22380 del 15/10/2020 risulta evidente che gli odierni controricorrenti hanno avanzato nel grado di appello domanda di restituzione delle somme asseritamente versate in esito al primo grado e che tale istanza è stata respinta perché carente di prova del pagamento; − come statuito dalla giurisprudenza di legittimità (tra le altre: Cass., Sez. 6-3, Ordinanza n. 30495 del 21/11/2019; Cass., Sez. L, Ordinanza n. 14253 del 24/05/2019), la domanda di restituzione degli importi liquidati nella sentenza di primo grado e corrisposti in ragione della sua esecutività può essere alternativamente proposta in appello oppure fatta valere in un giudizio autonomo; una volta introdotta la domanda con l’appello, qualora il giudice ometta di provvedere a riguardo, la parte può alternativamente denunciare l’omissione con ricorso per cassazione o avanzare la propria pretesa in autonomo giudizio, posto che la mancata pronuncia dà luogo ad un giudicato solo processuale e non sostanziale; al contrario, se il giudice d’appello rigetta la domanda (ancorché con una reiezione implicita;e comunque implicando il rilievo di idonea prova la conclusione dell’infondatezza della relativa pretesa e non già una statuizione di mero rito, né, tanto meno, allo stato degli atti, liberamente riconsiderabile in altra sede), tale statuizione è idonea al giudicato;− per quanto esposto, avendo Giacomo e Domenicantonio D’Amario avanzato esplicita domanda di restituzione delle somme versate in primo grado, respinta dalla Corte d’appello di L’Aquila con espressa statuizione, passata in giudicato, l’accertamento riguardante la mancata soddisfazione del credito di Giacinto D’Amario, anche se per difetto di prova, costituisce res iudicata , che non può essere contrastata in un separato giudizio, nemmeno allo scopo di accertare in via incidentale l’estinzione del controcredito opposto in compensazione;

− la decisione di merito, perciò, va cassata con rinvio alla Corte d’appello di L’Aquila (in diversa composizione) per nuovo esame; − si rimette al giudice del rinvio la regolazione delle spese, anche del presente giudizio di legittimità; p.q. m. la Corte accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte d’appello di L’Aquila, in diversa composizione, anche per le spese