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Ordinanza — n. 24890/2023 — snciv Generato dall'IA

Ordinanza — n. 24890/2023 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 24890/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 31969/2021 R.G. proposto da DOMENICO CAMPO, rappresentato e difes o dall ’ avv. Nicolò Solina , elettivamente domiciliato presso il suo domicilio digitale nicolo.solina@avvocatitrapani.legalmail.it -ricorrente- contro LEONARDO FODERÀ, rappresentat o e difes o dall ’ avv. Rita Cantavenera, elettivamente domiciliato presso il suo domicilio digitale ritacantavenera@pecavvpa.it -controricorrente - avverso la sentenza n. 976/2021 della CORTE D’APPELLO di PALERMO, depositata il 16/06/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 7/6/2023 dal Consigliere Dott.

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 24890/2023 — snciv · Corte di Cassazione: 31969/2021 R.G. proposto da DOMENICO CAMPO, rappresentato e difes o dall ’ avv. Nicolò Solina , elettivamente domiciliato presso il suo domicilio digitale nicolo.solina@avvocatitrapani.legalmail.it -ricorrente- contro LEONARDO FODERÀ, rappresentat o e difes o dall ’ avv. Rita Cantavenera, elettivamente domiciliato presso il suo domicilio digitale ritacantavenera@pecavvpa.it -controricorrente - avverso la sentenza n. 976/2021 della CORTE D’APPELLO di PALERMO, depositata il 16/06/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 7/6/2023 dal Consigliere Dott.

Parole chiave

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legittimazione a contestare licenza impugnazione di decisioni amministrative causa civile domanda di ricusazione opposizione al precetto esecutivo legittimazione a ricorrere
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 31969/2021 R.G. proposto da DOMENICO CAMPO, rappresentato e difes o dall ’ avv. Nicolò Solina , elettivamente domiciliato presso il suo domicilio digitale nicolo.solina@avvocatitrapani.legalmail.it -ricorrente- contro LEONARDO FODERÀ, rappresentat o e difes o dall ’ avv. Rita Cantavenera, elettivamente domiciliato presso il suo domicilio digitale ritacantavenera@pecavvpa.it -controricorrente - avverso la sentenza n. 976/2021 della CORTE D’APPELLO di PALERMO, depositata il 16/06/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 7/6/2023 dal Consigliere Dott.

GIOVANNI FANTICINI;RILEVATO CHE : − Leonardo Foderà proponeva opposizione ex art. 615, comma 1, cod. proc. civ. contestando il diritto di Domenico Campo di agire in executivisnei suoi confronti in forza della sentenza n. 1430/2012 della Corte d’appello di Palermo e, in particolare, per la rifusione di 1/3 delle spese ivi liquidate; − il titolo esecutivo azionato traeva origine da una controversia tra le odierne parti: inizialmente, il Tribunale di Trapani aveva accolto la domanda proposta da Cesare Foderà, Leonardo Foderà e Paolo Foderà (anche quale procuratore di Wladimira Kadlec Fode rà) diretta alla condanna di Domenico Campo al rilascio, in favore degli attori (e dei terzi intervenuti Lucina Titone, Pietro Lanza di Scalea, Francesco Lanza di Scalea, Manlio Lanza di Scalea e Teresa Lanza di Scalea) di un immobile detenuto sine titulo dal convenuto, oltre al risarcimento dei danni; la Corte d’appello di Palermo, con la sentenza n. 1430/2013, aveva accolto l’impugnazione del Campo e accertato l’esistenza di un valido rapporto di locazione tra le parti, rispetto al quale il conduttore non era incorso in alcuna morosità alla data della domanda ; e, di conseguenza, aveva condannato i locatori al rimborso delle spese del doppio grado di giudizio in favore del Campo; avverso la sentenza d’appello, avevano proposto ricorso per cassazione Cesare Foderà e Paolo Foderà; questa Corte, con sentenza n. 22627 in data 8/11/2016, rigettava i primi tre motivi del ricorso, accoglieva il quarto e, assorbite le restanti censure, cassava la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto, rinviando ad altra sezione della Corte d’appello di Palermo, anche per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità;

− sosteneva l’opponente Leonardo Foderà che la sentenza azionata era stata caducata dalla decisione di questa Corte; di contro, l’opposto affermava che la decisione di legittimità aveva riguardato il rapporto, scindibile, tra il Campo e i ricorrenti (Cesare Foderà e Paolo Foderà), mentre nel rapporto tra gli odierni contendenti era sceso il giudicato sulle statuizioni della sentenza n. 1430/2013 della Corte d’appello; − con la sentenza n. 670 del 22/6/2018 il Tribunale di Trapani accoglieva l’opposizione e la Corte d ’ appello di Palermo rigettava l’appello di Domenico Campo;

− avverso tale decisione Domenico Campo proponeva ricorso per cassazione, fondato su un unico motivo; resisteva con controricorso Leonardo Foderà; − il ricorrente depositava memori a ex art. 380 - bis .1 cod. proc. civ. ; − all’esito della camera di consiglio del 7 giugno 2023, il Collegio si riservava il deposito dell’ordinanza nei successivi sessanta giorni, a norma dell’art. 380-bis.1, comma 2, cod. proc. civ.; CONSIDERATO CHE : − è superfluo illustrare le censure del ricorrente, in quanto il ricorso è improcedibile; − infatti, la copia (rectius , il duplicato) della sentenza depositata è priva di elementi grafici che consentano di individuarne il numero e la data di pubblicazione; dal controllo del documento digitale trasmesso dalla parte ricorrente emerge che la pronuncia reca la sottoscrizione digitale di presidente ed estensore e del difensore del Campo;

− va dichiarata l ’ improcedibilità del ricorso, conformemente all’orientamento di questa Corte (tra le altre, Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 5771 del 24/02/2023, Rv. 666908-01: «È improcedibile il ricorso per cassazione nel caso in cui la sentenza impugnata, redatta in formato digitale, risulti priva dell’attestazione di cancelleria circa l’avvenuta pubblicazione, la relativa data e il conseguente numero di pubblicazione, sia perché i suddetti adempimenti sono gli unici che permettono alla S.C. di controllare se e quando il provvedimento impugnato sia effettivamente venuto ad esistenza, sia perché la produzione di una copia della sentenza incerta nella data e priva del numero identificativo non consente di verificare la tempestività dell’impugnazione, né, in caso di accoglimento del ricorso, di formulare un corretto dispositivo che, coordinato con la motivazione, individui con esattezza il provvedimento cassato»);

− il ricorrente va condannat o alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità, che sono liquidate, secondo i parametri normativi, nella misura indicata nel dispositivo; − va dato atto, infine, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello previsto per il ricorso, ove dovuto, a norma dell’art. 1-bisdello stesso art. 13; p.q. m. la Corte dichiara improcedibile il ricorso; condanna il ricorrente a rifondere al controricorrent e le spese di questo giudizio, liquidate in Euro 4.500,00 per compensi ed Euro 200,00 per esborsi, oltre ad accessori di legge; ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello versato per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso articolo 13, qualora dovuto.

Cos