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Ordinanza — n. 24805/2023 — snciv Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses revocation appeal for erroneous legal qualification, not factual error, and orders costs.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 24805/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Italian Supreme Court declared the revocation appeal filed by Ignazio Barone inadmissible, rejecting his claims of factual error regarding property ownership and co-ownership type. The court determined that the alleged mistakes constituted erroneous legal qualifications rather than the specific factual errors required to trigger revocation under Article 391-bis of the Civil Procedure Code. Consequently, the appeal was dismissed, and Barone was ordered to pay aggravated procedural responsibility costs of €7,500 to the Regional Infrastructure Authority.

Regesto Legislator

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Art. 391-bis c.p.c.; Art. 96, 3rd comma c.p.c.: The revocation remedy is strictly limited to errors of fact; erroneous legal qualifications or misinterpretations of law do not constitute grounds for revocation and are considered abuse of process.

Parole chiave

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revocation appeal error of fact erroneous legal qualification abuse of process procedural responsibility Civil Procedure Code property ownership opposizione al precetto esecutivo

Disposizioni normative citate

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Art. 391-bis c.p.c.
Raffaele Rossi la manifesta inammissibilità delle censure, palesando il distorto utilizzo dello strumento revocatorio di cui all’art. 391-biscod.
Art. 96, 3rd comma c.p.c.
Raffaele Rossi sensi dell’art. 96, terzo comma, cod.
Art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
4315) per il versamento da parte del ricorrente - ai sensi dell’art. 13, comma 1 - quater , del d.P.R.
art. 391-bis cod. proc. civ
Raffaele Rossi la manifesta inammissibilità delle censure, palesando il distorto utilizzo dello strumento revocatorio di cui all’art. 391-biscod.

Giurisprudenza citata

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Cass. 09/05/2022, n. 14548
Cass. 27/02/2019, n. 5725
Cass., Sez. U, 20/02/2020, n. 4315
Cass., Sez. U, 20/02/2020, n. 4315) per il versamento da parte del ricorrente - ai sensi dell’art.
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 24069/2022R.G. proposto da BARONE IGNAZIO, elettivamente domiciliato in Roma, via le delle Milizie n. 9, presso lo studio dell’Avv. Carlo Rienzi , dal quale è rappresentatoe difeso –ricorrente – contro ASSESSORATO DELLE INFRASTRUTTURE E DELLA MOBILITA’ DELLA REGIONE SICILIA, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difes o dall’Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio legale in Roma, via dei Portoghesi, n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato –controricorrente – nonché contro BARONE MARIO, BARONE, GIOVANNI, BARONE ROSALIA E BARONE RITA –intimati – REVOCAZIONE SENTENZA CASSAZIONEr.g. n. 24069/2022 Cons. est.

Raffaele Rossi Avverso l a sentenza n. 11489/2022 della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, pubblicata il giorno 8 aprile 2022. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio tenuta il giorno 5 luglio2023 dal Consigliere RAFFAELE ROSSI . Rilevato che con ricorso articolato in due motivi, Ignazio Barone domanda la revocazione della sentenza di questa Corte in epigrafe indicata, con la quale è stata rigettata l’impugnazione di legittimità dallo stesso proposta avverso la pronuncia della Corte d’appello di Palermo che, confermando la decisione di prime cure, aveva accolto l’opposizione dispiegata dall’Assessorato delle Infrastrutture e della Mobilità della Regione Sicilia avverso l’esecuzione minacciata dal Barone con precetto per il pagamento di somme di denaro; resiste, con controricorso, l’Assessorato delle Infrastrutture e della Mobilità della Regione Sicilia, mentre non svolgono difese in questo giudizio Giovanni, Mario, Rita e Rosalia e Barone; parte ricorrente ha depositato memoria illustrativa; all’esito dell’adunanza camerale sopra indicata, il Collegio si è riservato il deposito dell’ordinanza nel termine di cui al secondo comma dell’art. 380-bis.1 cod. proc. civ.;

Considerato che con il primo motivo, rubricato «errore di fatto sulla proprietà del fondo Patti; sulla efficacia della trascrizione di una scrittura privata: sul regime di opponibilità, nonché sulla legittimazione del creditore di una obbligazione pecuniaria», il ricorrente lamenta la «palese svista» in cui sarebbe incorsa laCorte con il ritenere che «dal 1993 nessun soggetto avesse acquisito la proprietà del fondo oggetto di espropriazione pur emergendo chiaramente dagli atti di causa il contrario», ovvero la titolarità del diritto dominicale in capo a Ignazio Barone; r.g. n. 24069/2022 Cons. est.

Raffaele Rossi con il secondo motivo, rubricato «errore di fatto sulla natura pro indivisodella comproprietà dei signori Barone», si assume che questa Corte, nel considerare irrilevanti ai fini del decidere le norme sulla comproprietà, abbia ritenuto, a causa di «un palese errore di fatto immediatamente percepibile», sussistente una comunione pro diviso sul fondo Patti, oggetto invece di una comproprietà pro indiviso; i motivi sono inammissibili; in tema di revocazione delle sentenze della Corte di cassazione, la configurabilità dell’errore revocatorio di cui all’art. 391-bis cod. proc. civ. presuppone un errore di fatto, che si configura ove la decisione sia fondata sull’affermazione di esistenza o inesistenza di un fatto che la realtà processuale induce ad escludere o ad affermare, non anche quando la decisione della Corte sia conseguenza di una pretesa errata valutazione o interpretazione delle risultanze processuali, essendo esclusa dall’area dei vizirevocatori la sindacabilità di errori di giudizio formatisi sulla base di unapprezzamento (da ultimo, in tal senso, Cass.16/02/2023, n. 4893;

Cass. 29/03/2022, n. 10040); tanto precisato, le doglianze formulate dall’impugnante fuoriescono manifestamentedal perimetro dei vizi revocatori così tracciato; esse, invero, si risolvono nella denuncia di erronee qualificazioni giuridiche della vicenda esaminata, in specie circa la denegata titolarità del diritto dominicale in capo ad Ignazio Barone e la non corr etta individuazionedella tipologia di comunione insistente sul fondo Patti: si tratta, evidentemente ed a tutto concedere, di vizi di sussunzione del fatto nella fattispecie giuridica regolatrice, di certo non integranti errori di percezione, oltremodo concernenti aspetti o questioni non decisive ai fini della statuizione sul diritto a procedere esecutivamente oggetto della controversia definita con la sentenza qui impugnata; il ricorso è dichiarato inammissibile; il regolamento delle spese del giudizio segue la soccombenza; r.g. n. 24069/2022 Cons. est.

Raffaele Rossi la manifesta inammissibilità delle censure, palesando il distorto utilizzo dello strumento revocatorio di cui all’art. 391-biscod. proc. civ., è elemento idoneo e sufficiente a considerare temeraria l’impugnazione proposta e giustifical’irrogazione della condanna della parte ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, di una somma equitativamente determinata ex art.96, terzo comma, cod. proc. civ., la quale «configura una sanzione di carattere pubblicistico che non richiede l’accertamento dell’elemento soggettivo del dolo o della colpa dell’agente ma unicamente quello della sua condotta processualmente abusiva, consistente nell’avere agito o resistito pretestuosamente» (Cass. 09/05/2022, n. 14548; conf.Cass. 27/02/2019, n. 5725); in applicazione della citata disposizione, ilricorrente va condannato al pagamento, in favore della controricorrente, a titolo di responsabilità processuale aggravata, dell’ulteriore somma di euro7.500; atteso l’esito del ricorso, va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali (a tanto limitandosi la declaratoria di questa Corte:

Cass., Sez. U, 20/02/2020, n. 4315) per il versamento da parte del ricorrente - ai sensi dell’art. 13, comma 1 - quater , del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 - di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello previsto per il ricorso, ove dovuto, a norma dell’art. 1-bisdello stesso art. 13; P. Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso per revocazione; Condanna il ricorrente al pagamento in favore del controricorrente delle spese del presente giudizio, che liquida in euro 7.500 per compensi, oltre alle spese eventualmente prenotate a debito.

Condanna parte ricorrente al pagamento in favore della controricorrente,a titolo di responsabilità processuale aggravata ed ai r.g. n. 24069/2022 Cons. est. Raffaele Rossi sensi dell’art. 96, terzo comma, cod. proc. civ., dell’ulteriore somma di euro 7.500. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, previsto per il ricorso principale, a