Court dismisses appeal where parties cured a null but existing power of attorney, rejecting full cost compensation.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation dismissed the appeal filed by the plaintiffs against the lower court's confirmation of a water damage claim. The lower court had ruled that the defendants' power of attorney was null but validly cured by the plaintiffs' subsequent deposit of a new mandate. The Court agreed that the original document existed but was invalid for the specific litigation, classifying the defect as nullity rather than non-existence, which allows for cure. Consequently, the Court rejected the request for full cost compensation due to the parties' conduct in curing the procedural flaw.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 182 c.p.c.; Art. 92, co. 2 c.p.c.; The nullity of a power of attorney, unlike its non-existence, is curable during proceedings, and such cure precludes the application of the rule requiring full cost compensation for the appeal.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
ENTI Consigliere ORDINANZA sul ricorso 30977/2020 proposto da: Ciari Franca, Matteoli Licia, rappresentati e difesi unitamente dagli avvocati Bernini Filip, Scarselli Giuliano; -ricorrenti - contro Laura Giotti, in qualità di erede di Forniti Nadia, Giotti Daniele, in proprio e quale erede di Forniti Nadia, rappresentati e difesi dall’avvocato Vallini Daniela; -controricorrenti – avverso la sentenza n. 2056/2020 del TRIBUNALE di FIRENZE, depositata il 28/09/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 22/05/2023 dal cons. DANILO SESTINI.Rilevato che: dopo aver promosso un procedimento per ATP , Mauro Giotti e Nadia Forniti convennero in giudiziodavanti al Giudice di Pace di Empoli Franca Ciarie Licia Matteoli, proprietarie della terrazza sovrastante il loro appartamento, per sentirle condannare al risarcimento di danni caudati dainfiltrazioni di acqua; le convenute si costituirono in giudizio eccependo il difetto di procura alle liti in capo al difensore degli attori e contestando la pretesa avversaria nel merito; il Giudice di Pace di Firenze (subentrato nella trattazione della causa a seguito della soppressione della sede distaccata di Empoli) pronunciò sentenza non definitiva n. 216/2015 con cui dichiarò l’inidoneità della procura alle liti utilizzata dal difensore degli attori (trattandosi della procura rilasciata per il procedimento di ATP, non valida anche per il giudizio di cognizione) e invitò gli attori a sanare il vizio mediante il deposito di altra procura; alla successiva udienza, il difensore degli attori depositò una procura, priva di data, con cui il Giotti e la Forniti davano atto«di aver già conferito mandato all’avv.
Cesare Zingoni a margine del ricorso per ATP del 6.09.11» e dichiaravano, «per quanto occorrer possa», di delegare il medesimo professionista «a rappresentarli e difenderli nella procedura avanti al giudice di Pace di Firenze iscritta al n. 652/2013»; con successiva sentenza n. 24/2018, il Giudice di Pace, senza pronunciarsi sulla rinnovata eccezione di invalidità della procura, statuì nel merito e condannò le convenute al pagamento della somma di 1.000,00 euro; pronunciando sul gravame principale della Ciari e della Matteoli e su quello incidentale della Forniti e di Daniele Giotti (entrambi quali eredi di Mauro Giotti, nel frattempo deceduto , e la prima anche in proprio), il Tribunale di Firenze ha confermato la sentenza non definitiva n. 216/2015 del Giudice di Pace, ritenendo sanabile e, in concreto, sanato l’originario difetto di procura alle liti del difensore degli attori; in parziale riforma della sentenza definitiva n. 24/2018, ha rideterminato il risarcimento dovuto alla Forniti e al Giotti in 500,00 euro, oltre alla quota della somma di 1.600,00 euro rapportata ai millesimi di comproprietà dei sottoterrazzi spettanti ai medesimi appellati; hanno proposto ricorso per c assazione Franca C iari e L i cia Matteoli, affidandosi ad un unico motivo; adesso hanno resistito Laura Giotti e Daniele Giotti( entrambi in qualità di eredi di Nadia F orniti e, il secondo, anche in proprio); la trattazione del ricorso è stata fissata ai sensi dell’art. 380 bis.1. c.p.c.; entrambe le parti hanno depositato memoria.
Considerato che: Con l'unico motivo, le ricorrenti hanno denunciato, ex art. 360, n. 4 c.p.c.,la nullità della sentenza per violazione dell'articolo 182 c.p.c.: hanno censurato il giudice di appello per aver erroneamente«ritenuto che fosse sanabile con una procura rilasciata ex novo l'assoluta mancanza della procura nel momento iniziale del giudizio e comunque entro il termine della costituzione in giudizio», ribadendo la fondatezza dell'eccezione di nullità degli atti di parte attrice sollevata dalle parte convenuta fin dal momento della costituzione avanti al Giudice di Pace; il motivo è infondato; va richiamato, al riguardo, il recentissimo ar resto del le Sezioni Unite di questa Corte(n. 37434/2022), secondo cui «l'art. 182, comma 2, c.p.c., nella formulazione introdotta dall'art. 46, comma 2, della l. n. 69 del 2009, non consente di "sanare" l'inesistenza o la mancanza in atti della procura alla lite»; detta pronuncia ha rilevato, fra l’altro, che il tenore letterale della norma « suffraga l’idea che la legge non abbia inteso contemplare l’inesistenza (peraltro fenomeno, per così dire, esterno ed estraneo alla categoria giuridica dell’atto viziato in senso proprio), avendo inteso considerare la procura affetta da nullità.
Dice la norma siccome novellata, «Quando rileva un difetto di rappresentanza, di assistenza o di autorizzazione ovvero un vizio che determina la nullità della procura al difensore, il giudice assegna alle parti un termine perentorio per la costituzione della persona alla quale spetta la rappresentanza o l’assistenza, per il rilascio delle necessarie autorizzazioni, ovvero per il rilascio della procura alle liti o per la rinnovazione della stessa». La categoria del vizio inficiante la procura è, per espressa e testuale disposizione, quella della nullità.
Nullità emendabile attraverso la rinnovazione, evidentemente eliminando il vizio che l’affetta, oppure, a discrezione della parte, mediante il rilascio di una nuova procura. Quest’ultima opzione non contempla affatto che una procura possa non essere esistita, ma, ben diversamente, che la parte possa sanare il vizio, implicante nullità, mediante un nuovo rilascio. Diversamente si sarebbe dovuto divisare ove, a fianco dell’ipotesi della nullità la legge avesse espressamente previsto quella dell’inesistenza»; le Sezioni Unite hanno anche dato atto della modifica dell’art. 182 c.p.c. introdotta dal decreto legislativo n. 149 del 10/10/2022 (che avrà vigore dal 30.6.2023 e si applicherà ai giudizi instaurati successivamente a tale data), rilevando che nel nuovo testo «non solo viene espressamente indicato il caso della “mancanza della procura”, ma il vizio della nullità viene riferito al difetto di rappresentanza, di assistenza e di autorizzazione, quindi all’ipotesi della legittimazione sostanziale», ed hanno evidenzia t o che «l’intervento in questione conferma “a contrario” la correttezza della linea interpretativa qui sposata, secondo la quale la norma vigente non consente la “sanatoria” dell’inesistenza della procura»; tanto premesso e rilevato che le Sezioni Unite ha nno ribadito la sanabilità della nullità della procura alle liti (escludendo dall’ambito di operatività dell’art. 182 c.p.c. la diversa ipotesi della inesistenza), deve ritenersi che il caso in esame non si inscriva nella cornice della inesistenza, ma in quella della nullità; con la conseguenza che l’originaria inidoneità della procura alle liti (non inesistente, ma null a ) deve intendersi validamente sanata col deposito del nuovo mandato effettuato dagli attori a seguito dell’invito rivolto loro dal Giudice di Pace con la sentenza non definitiva n. 216/2015; in effetti, la procura in base alla quale il difensore del Giotti e della Forniti aveva avviato il giudizio di merito, ossia quellache gli era stata rilasciata per il procedimento di ATP, era sicuramente esistente e concerneva la medesima vicenda (le infiltrazioni di acqua dal terrazzo dele convenute) poi dedotta nel giudizio risarcitorio; cosicché il difensore non aveva agito in totale difetto di mandato, ma sulla base di una procura che, ancorché relativa agli stessi fatti sottesi al procedimento per ATP, non era valida ai fini dell’instaurazione del giudizio contenzioso ordinario; ricorreva, quindi, un’ipotesi di nullità che –come anticipato-è stata validamente sanata in corso di giudizio; la peculiarità della vicenda e le preesistenti ragioni di contrasto composte dal richiamato intervento dele Sezioni Unite costituiscono gravi o eccezional i ragion i ( secondo il tenore dell’art. 92, co. 2, cod. proc. civ., applicabile ratione temporisin relazione ad una controversia iniziata nel 2013) che giustifica no l’inte g rale compensazione delle spese del giudizio di legittimità; sussistono le condizioni per l’applicazione dell’art. 13, comma 1 quater del D.P.R. n. 115/2002.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e compensa le spese di lite. Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del D.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte delle ricorrent i , dell’ulterior