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Ordinanza — n. 24281/2023 — snciv Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal for material error correction as it constitutes a revocable factual error, not a drafting mistake.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 24281/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Italian Court of Cassation declared the appeal for material error correction inadmissible because the alleged discrepancy involved the factual basis of the judgment rather than a mere drafting mistake. The appellant argued that the court's order incorrectly stated he did not defend himself, whereas he had actually notified the counterclaim and filed documents promptly. The court ruled that such an error regarding the existence of a defense constitutes a revocable factual error, which requires a separate revocation procedure instead of a correction under Article 391-bis of the Civil Procedure Code.

Regesto Legislator

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Art. 391-bis cod. proc. civ.; Material error correction applies only to drafting discrepancies that do not affect the substantive content, whereas errors regarding the factual basis of the decision constitute revocable errors requiring a distinct legal remedy.

Parole chiave

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material error correction revocable error factual basis drafting mistake Civil Procedure Code Cassazione procedural remedy difetto di legittimazione del ministero pubblico

Disposizioni normative citate

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Art. 391-bis cod. proc. civ.
Rilevato che: Arturo Pagliarapropone ricorso ai sensi dell'art. 391-bis cod. proc. civ. per ottenere la correzione per errore materiale dell’ordinanza di questa Corte n.
Art. 323 cod. proc. civ.
Art. 395 cod. proc. civ.
391-bis, comma primo, in combinato disposto con l’art. 395, num.
Art. 391-ter cod. proc. civ.
24951/2020, pubblicata il 6 novembre 2020; Oggetto Correzione errore materiale ex art. 391-biscod.
Art. 111 cost.
Art. 287 cod. proc. civ.
Art. 13 comma 1-quater d.P.R. n. 115/2002
14); va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, ai sensi dell’art. 13, comma 1- quater, d.P.R.
art. 391-bis cod. proc. civ
Rilevato che: Arturo Pagliarapropone ricorso ai sensi dell'art. 391-bis cod. proc. civ.
art. 111 cost

Giurisprudenza citata

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Cass. Sez. U. n. 5165 del 2004
Cass. n. 5950 del 2007
5165 del 2004, cui adde Cass. n. 5950 del 2007; n.
Cass. n. 16205 del 2013
Cass. n. 5733 del 2019
Sez. U. n. 11508 del 2012
pure Sez. U. n. 11508 del 2012); si aggiunga ulteriormente, e per esplicitare con riferimento al caso di specie la giustificazione delle svolte considerazioni, che il ricorso per correzione di errore materiale sarebbe stato ammissibile, qualora l’ordinanza n.
Cass. Sez. U. n. 12210 del 14/04/2022
Cass. Sez. U. n. 12210 del 14/04/2022; v.
Cass. n. 657 del 17/01/2003
anche, ivi richiamata, Cass. n. 657 del 17/01/2003); non v’è luogo a provvedere sulle spese del presente procedimento, non solo perché gli intimati non hanno svolto difese, ma prima ancora perché trattasi di procedimento di correzi one di errori materiali ex artt.
Cass. Sez. U. 27/06/2002, n. 9438
che, come tale, non si presta alla individuazione di una parte vittoriosa e di una soccombente (Cass. Sez. U. 27/06/2002, n. 9438; Cass.
Cass. 04/05/2009, n. 10203
9438; Cass. 04/05/2009, n. 10203; 17/09/2013, n.
Cass. 17/09/2013, n. 21213
Cass. 04/01/2016, n. 14
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 288/2021R.G. proposto da Pagliara Arturo, rappresentato e difeso dall’Avv. Sergio Romanelli, con domicilio eletto in Roma, Via Tacito, n. 10, presso lo studio dell’Avv. Giulia Dante; –ricorrente – contro D’Amico Mirella, Cifelli Nunzio, Cifelli Romolo e Inail; –intimati – per la correzione di errore materiale del l’ordinanza della Corte Suprema di Cassazione, n. 24951/2020, pubblicata il 6 novembre 2020; Oggetto Correzione errore materiale ex art. 391-biscod. proc. civ.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 12 luglio 2023 dal Consigliere Emilio Iannello.

Rilevato che: Arturo Pagliarapropone ricorso ai sensi dell'art. 391-bis cod. proc. civ. per ottenere la correzione per errore materiale dell’ordinanza di questa Corte n. 24951/2020, pubblicata il 6 novembre 2020, che ha rigettato il ricorso proposto nei confronti suoi e dell’Inail da Nunzio e Romolo Cifelli e da Mirella D’Amico avverso sentenza della Corte d’appello di Genova in controversia in tema di responsabilità civile da diffamazione decisa nel merito con esito pienamente favorevole ad esso odierno ricorrente; con l’istanza di correzione si segnala che ─ diversamente da quanto esposto nella parte narrativa dell’ordinanza corrigenda (nella quale si attesta che, sebbene il ricorso fosse stato notificato presso il difensore domiciliatario in data 8 gennaio 2019, egli non ha svolto difese nel giudizio di cassazione) ─ egli aveva tempestivamente notificato ai ricorrenti ed all’istituto di previdenza controricorso, altrettanto tempestivamente provvedendo al suo successivo deposito presso la cancelleria della S.C. ed anche a depositare memoria in vista dell’adunanza del 10 luglio 2020; chiede provvedersi alla correzione di tale errore con ordinanza che integri il testo del detto provvedimento con l'attestazione della notifica del controricorso e del deposito degli atti e delle memorie da parte sua e con le modifiche del caso anche nel dispositivo; gli intimati sono rimastitali; la trattazione è stata fissata in adunanza camerale ai sensi dell’art. 380-bis.1cod. proc. civ.; non sono state depositate conclusioni dal Pubblico Ministero; il ricorrente ha depositato memoria. considerato che: il ricorsoè inammissibile;l’errore materiale o di calcolo, suscettibile di correzione ex art. 391-biscod. proc. civ., deve pur sempre consistere in una divergenza evidente tra l’ideazione e l’intendimento del giudice e la sua materiale esteriorizzazione non in grado di incidere sul contenuto sostanziale della decisione; nella specie è evidente che l'errore dedotto ha, in tesi, colpito non la mera manifestazione del giudizio di fatto, altrimenti inequivocabilmente risultante, sia pure per implicito, dal provvedimento, ma piuttosto la formazione di quel giudizio; quello dedotto costituirebbe più precisamente – ove effettivamente risultante dagli atti di causa ─ un errore di fatto revocatorio, discendente dalla erronea percezione di un fatto processuale (lo svolgimento di attività difensiva della parte destinataria della notifica del ricorso per cassazione), affermato o comunque supposto come insussistente nella ordinanza ed invece incontrastabilmente documentato in atti, come tale suscettibile di revocazione exart. 391-bis, comma primo, in combinato disposto con l’art. 395, num. 4, cod. proc. civ., sempre che il fatto non costituì un punto controverso sul quale l’ordinanza ebbe a pronunciare; in argomento questa Corte ha avuto già occasione di evidenziare, in casi analoghi (v.

Cass. n. 32665 del 09/11/2021), che la linea di demarcazione tra il procedimento di correzione dell'errore materiale (o della materiale omissione) e quello di revocazione per errore di fatto è correlata al livello di incidenza dell'errore: nel primo caso l'errore si colloca al livello della semplice manifestazione della volontà espressa dal comando giudiziale, mentre nel secondo si inquadra come causa di un vero e proprio vizio di formazione di quella volontà; nell'ipotesi della revocazione è la volontà del giudice a essere viziata dall'errore di fatto, al punto da imporsi non la semplice correzione dell'aspetto parvente (art. 287 ss. cod. proc. civ.) legato alla forma estrinseca del documento che la racchiude, mediante emenda dell'errore in ciò immediatamente riscontrabile, ma l'esperimento di un apposito mezzo di impugnazione della sentenza (artt. 323 e 395 cod. proc. civ.), anche di cassazione (art. 391-bis e 391-ter cod. proc. civ.), onde rimuoverla perché giustappunto inficiata sul piano contenutistico, seppure per effetto di una svista di quanto emergente dagli atti processuali; questo è normalmente riconosciuto in giurisprudenza mercé l'affermazione per cui il procedimento di correzione di errori materiali è funzionale alla eliminazione di semplici errori di redazione del documento cartaceo, e non può in alcun modo incidere sul contenuto concettuale della decisione; tanto che l'ordinanza che lo conclude è per tale ragione priva di funzione propriamente decisoria, e non è soggetta a impugnazione neppure col ricorso straordinario ex art. 111 cost. (v.

Cass. Sez. U n. 5165 del 2004, cui adde Cass. n. 5950 del 2007; n. 16205 del 2013; n. 5733 del 2019; v. pure Sez. U. n. 11508 del 2012); si aggiunga ulteriormente, e per esplicitare con riferimento al caso di specie la giustificazione delle svolte considerazioni, che il ricorso per correzione di errore materiale sarebbe stato ammissibile, qualora l’ordinanza n. 24951 del 2020 avesse indicato il Pagliara come “resistente”, in tal caso evidenziandosi la contraddizione fra tale affermata (ed esistente) qualità e l’omessa statuizione sulle spese; ciò posto, è appena il caso poi di rammentare che il ricorso per correzione di errore materiale non può essere convertito in ricorso per revocazione, in quanto con questo ricorso si assume l'erroneità del deciso per effetto di un'errata percezione delle risultanze di fatto, con la conseguente necessità di un'impugnazione, mentre la correzione suppone l'esattezza della decisione giudiziale, nonostante l'erroneità dei dati indicati (v.

Cass. Sez. U. n. 12210 del 14/04/2022; v. anche, ivi richiamata, Cass. n. 657 del 17/01/2003); non v’è luogo a provvedere sulle spese del presente procedimento, non solo perché gli intimati non hanno svolto difese, ma prima ancora perché trattasi di procedimento di correzi one di errori materiali ex artt. 287 e 391 - bis cod. proc. civ. che, come tale, non si presta alla individuazione di una parte vittoriosa e di una soccombente (Cass. Sez. U. 27/06/2002, n. 9438; Cass. 04/05/2009, n. 10203; 17/09/2013, n. 21213; 04/01/2016, n. 14); va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, ai sensi dell’art. 13, comma 1- quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012, n. 228, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello previsto per il ricorso, ove dovuto, a norma dell’art. 1-bisdello stesso art.

13.

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso. Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012, n. 228, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello previsto per il ricorso, ove dovuto, a norma dell’art. 1-bisdello stesso art. 13.