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Ordinanza — n. 24268/2023 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal on tardiness grounds, ruling second-instance judge correctly omitted non-raised nullity plea.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 24268/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The court dismissed the appeal regarding the tardiness of the second-instance filing, ruling that the lower court's omission to address this specific plea was erroneous. While the appellant argued the appeal was late because the first-instance citation was validly served at the defendant's actual address, the court found the second-instance judge failed to rule on the nullity exception raised by the defendant. Consequently, the court held that the second-instance judge should have addressed the tardiness issue separately rather than absorbing it into the merits judgment.

Regesto Legislator

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Art. 324, 325, 326 c.p.c.; Art. 112 c.p.c.; Art. 145 c.p.c.; Art. 46 c.c.: When a party raises a plea of nullity or tardiness in the second instance, the court must rule on it separately; failure to do so constitutes a violation of procedural rules requiring distinct examination of such exceptions.

Parole chiave

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tardiness of appeal nullity of notification separate ruling requirement procedural violation absorption of pleas vittima di infortunio risarcimento del danno alla persona risarcimento dei danni da incidente stradale

Disposizioni normative citate

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Art. 324 c.p.c.
Art. 325 c.p.c.
Art. 326 c.p.c.
Art. 112 c.p.c.
Art. 145 c.p.c.
Art. 46 c.c.
articolo 112 c.p
5.1.-Con il secondo motivo si prospetta violazione dell’articolo 112 c.p.c.
articolo 145 c.p
Il ricorso incidentale è fondato su un motivo, che prospetta la violazione dell’articolo 145 c.p.c.
articolo 46 c.c
e dell’articolo 46 c.c., e verte su una questione speculare a quella posta dal ricorso principale.
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Testo completo

ELLO Consigliere ORDINANZA sul ricorso 25882/2019 proposto da: Petrocelli Giacomo, rappresentato e difeso dall’avvocato Varricchio Roberto; -ricorrente - contro Sita Sud Srl; -intimata - nonchéda Sita Sud Srl, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avvocato Fiorillo Luigi, Carrieri Giuseppe, -Ricorrente incidentale - contro Petrocelli Giacomo; -intimato – avverso la sentenza n. 2977/2019 del TRIBUNALE di BARI, depositata il 11/07/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 22/06/2023 da CRICENTI GIUSEPPE Ritenuto che 1.-Giacomo Petrocelli ha subìto danni nell’atto di scendere da un autobus della società “Sita Sud srl”, a Bari. 2.-Ha dunque citato la società, notificando atto di citazione presso la sede di Bari,in via Bruno Buozzi 36, davanti al Giudice di Pace, il quale ha accolto la domanda riconoscendo all’attore la somma di 1.870,00 euro. 3.-La società “SitaSud srl” è rimasta contumace, ma ha poi proposto appello, eccependo la nullità della notifica dell’atto di citazione e chiedendo nel merito la riforma della sentenza di primo grado.

L’impugnazione ha portato ad un parziale accoglimento, con la riduzionedella somma di risarcimento a 1. 092,000 euro. 4.-Questa decisione del Tribunale è qui impugnata con due motivi di ricorso dal Petrocelli, e con ricorso incidentale dalla Sita Sud srl. Considerato che Sul ricorso principale. 5.-Il primo motivo di ricorso prospetta violazione degli articoli 324, 325, 326 c.p.c.. Osserva il ricorrente che l’appello della Sita Sud srl è tardivo: la sentenza infatti è stata notificata il 16.11.2012, mentre l’appello risulta proposto il 27.7.2012.

Secondo il ricorr ente , poiché il gi udice di merito ha ritenuto validamente notificata in via Bruno Buozzi 36 la citazione introduttiva , questione eccepita dalla Sita Sud srl, allora ciò significa che anche l’appello è stato lì regolarmente notificato e dunque era idoneo a far decorrere il termine breve. 5.1.-Con il secondo motivo si prospetta violazione dell’articolo 112 c.p.c. . Sempre sulla questione della tardività dell’appello, il ricorrente lamenta di averla eccepita al giudice di secondo grado, che però non ha pronunciato sulla relativa eccezione.

Sul ricorso incidentale. Il ricorso incidentale è fondato su un motivo, che prospetta la violazione dell’articolo 145 c.p.c. e dell’articolo 46 c.c., e verte su una questione speculare a quella posta dal ricorso principale. La società Sita Sud srl,infatti, eccepisce nuovamente la nullità della notifica della citazione di primo grado e conseguentemente della notifica della sentenza di primo grado in quanto effettuata nella sede di via Bruno Buozzi 36. Osserva la ricorrente che gli attisi notificano nella sede legale della società , che , nella specie, è a Putignano , in via San Francesco d’Assisi, n. 12 : p ossono notificarsi in una sede diversa da quella legale quando quelladiversa sia la sede effettiva, ma deve essere chi ha notificato nella sede secondaria o diversa da quella legale a dimostrare che il luogo in cui ha notificato costituisce sede effettiva.

Ed il Petrocelli non avrebbe assolto a tale onere. 6.-I due ricorsi presentano connessione logica e possono esaminarsi insieme. Il Tribunale ha ritenuto (p. 3 e 4) che la sede di via Bruno Buozzi 36 a Bari è da ritenersi la sede effettiva, e che dunque correttamente in quella sede è stata notificata la citazione in giudizio. Questo accertamento è fatto non in violazione della regola che fa gravare l’onere della prova su chi notifica, ma sulla base dei documenti acquisiti in atti: non dice il Tribunale che l’onere della prova compete a chi ha ricevuto la notifica.

L’accertamento è stato compiuto allo stato degli att i, ma è anche un accertamento che è rimesso al giudice di merito e che è insindacabile,salvo che per difetto di motivazione: emergono invece da quest’ultima le ragioni che hanno indotto il Tribunale a ritenere come sede effettiva quella di Bari in via Bruno Buozzi, 36. Ciò posto,e quanto al ricorso principale, il Petrocelli allega adeguatamente di avere eccepito in appello, con la comparsa di costituzione, la tardività della impugnazione, ed è fondata la sua censura circa la omessa pronuncia del giudice di merito su tale eccezione.

L’ accoglimento del secondo motivo di ricorso principale rende assorbito l’esame del primo. Il ricorso incidentale va considerato assorbito anche esso, di conseguenza.

P.Q.M.

La Corte accoglie il secondo motivo del ricorso principale, dichiara assorbito il primo. Dichiara assorbito il ricorso incidenta