Cassation court dismisses appeal and orders integration of proceedings with the liquidated seller company. The court ruled that the seller's liquidation status requires successor liability for unresolved debts. The decision mandates adding the liquidated company or its partners to the case. The court applied procedural rules regarding inscindible causes and successor liability. The ruling ensures all relevant parties are present for the final judgment.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe court dismissed the cassation appeal and ordered the integration of proceedings with the liquidated seller, Euroservisud s.r.l., or its partners. The appellant argued that the lower court incorrectly denied damages because a settlement extinguished the debt, while the respondent insisted on strict procedural adherence. The court decided that because the seller was liquidated, its unresolved debts transfer to its partners, making their presence mandatory under the doctrine of inscindible causes.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 331 cod. proc. civ.; Art. 2490 cod. civ.; The court orders the integration of proceedings with a liquidated company or its partners when the original defendant is dissolved, as unresolved debts succeed to the partners under inscindible cause rules.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
22 ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 6732/2022 R.G. proposto da: CAMPANIA IMMOBILIARE SRL, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentat a e difes a dall'avv . Giuseppe Della Pietra (giuseppedellapietra@avvocatinapoli.legalmail.it), giusta procura speciale allegata al ricorso, elettivamente domiciliata in R oma, v ia C assiodoro, n. 1/A, presso lo studio dell’avv. Marco Annecchino (marco.annecchino@avvocato.pe.it). -ricorrente- contro LALLO GIUSEPPE, rappresentato e difeso, giusta procura speciale allegata al controricorso, dall’avv.
Alfredo Irti (alfredoirti@ordineavvocatiroma.org ) , ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Roma, viaAndrea Vesalio n. 22. -controricorrente- avverso la sentenza della Corte di Appello di Napoli, n. 6052/2021, depositata il 29.12.2021e notificata il 10.01.2022 Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 12/07/2023 dal Consigliere Stefania Tassone. Rilevato che 1. Con scrittura privata autenticata per notaio Lallo, Campania Immobiliare s.r.l. acquistò da Euroservisud s.r.l. alcune unità immobiliari in Pompei. Quale nuova proprietaria degli immobili, le fu notificato precetto ai sensi dell’art. 602 c.p.c., e solo in tale frangente Campania Immobiliare rilevò scoperto l’esistenza d i un ’ipoteca, che non le era stata dichiarata dalla venditrice, né era stata rilevata dal notaio rogante. 2.Con atto di citazione introduttivo Campania Immobiliare s.r.l. conveniva Euroservisud edil notaio Giuseppe Lallo in giudizio dinanzial Tribunale di Torre Annunziata per conseguire il risarcimento di ogni danno.
Si costituiva resistendo il solo notaio Lallo. Con sentenza del 25 marzo 2011 il Tribunale di Torre Annunziata dichiarava la responsabilità del notaio per aver omesso una visura completa e aggiornata sugli immobili, ma nel contempo rigett ava la domanda di risarcimento del danno, per difetto dell’attualità del pregiudizio.
3. Avverso questa pronunzia Campania Immobiliare s.r.l. propo neva appello avanti alla Corte d’Appello di Napoli. Si costituiva nuovamente il solo notaio (Euroservisud, inattiva ormai da tempo, risulta cancellata dal Registro dell’Imprese ai sensi dell’art. 2490 cod. civ.). Nelle note scritte per l’udienza di precisazione delle conclusioni Campania Immobiliare documentava di aver conseguito l’estinzione della procedura esecutiva, per cui chiedeva in subordine che il risarcimento fosse contenuto entro l’importopagato al creditore procedente per la liberazione degli immobili. Con sentenza n. 4807/2021,pubblicata il 29 dicembre 2021 e notificata il 10 gennaio 2022,la Corte d’Appello di Napoli rigettava il gravame.
4. Avverso questa pronunzia Campania Immobiliare propone ora ricorso per cassazione sulla base di tre motivi. Resiste con controricorso, illustrato da memoria, il notaio Lallo.
5. La trattazione del ricorso è stata fissata in adunanza camerale ai sensi dell’art. 380-bis.1, cod. proc. civ. Il Pubblico Ministero non ha depositato conclusioni. Considerato che 1. Con il primo motivo la ricorrente deduce: Violazione e/o falsa applicazione di norme di diritto (art. 360, n. 3, c.p.c.) in relazione agli artt.: 1176, 1218, 1223, 1225, 1227, 1470, 1476, 1486, 1483, 1498, 2236, 2858 c.c. Critica la sentenza nella parte in cui ha ritenuto che la transazione fra Campania Immobiliare e creditore ipotecario per euro 400.000,00, con conseguente estinzione della procedura esecutiva e cancellazione dell’ipoteca, abbia evitato la perdita dei beni, divenendo il danno da probabile a impossibile, con conseguente elisione del diritto al risarcimento. 1.2 Con il secondo motivo la ricorrente deduce:
Nullità della sentenza e/o del procedimento (art. 360, n. 4, c.p.c.) in relazione agli artt.: 99, 112, 153, 183, 345 c.p.c.; 1223 ss., 1470, 1476, 1486, 1483, 1498, 2236, 2858 c.c.; gradatamente, violazione e/o falsa applicazione di norme di diritto (art. 360, n. 3, c.p.c.) in relazione agli stessi articoli. Critica la sentenza nella parte in cui ha ritenuto nuova, e perciò inammissibile, la domanda di condanna del notaio al pagamento dell’importo pagato per la liberazione degli immobili. 1.3 Con il terzo motivo la ricorrente deduce Violazione e/o falsa applicazione di norme di diritto (art. 360, n. 3, c.p.c.) in relazione agli artt.:1176, 1218, 1223, 1225, 1227, 1470, 1476, 1483, 1486, 1498, 2043, 2236, 2858 c.c. Critica la sentenza nella parte in cui ha negato il risarcimento anche nella più ridotta misura del prezzo d’acquisto, sul rilievo che, quando il prezzo è pagato prima del rogito, il pregiudizio si ascrive a una serie causale indipendente dalla condotta del notaio.
2. Nel controricorso il resistente insta per la integrazione del contraddittorio ai sensie per gli effetti dell’art. 331 cod. proc. civ.
3. In via pregiudiziale il Collegio rileva: • che nei precedenti gradi di merito la odierna ricorrente Campania Immobiliare s.r.l. ha instaurato il contraddittorio non solo con il notaio Lallo ma anche neiconfronti della Euroservisud s.r.l. in liquidazione; • che Campania Immobiliare s.r.l. non ha invece notificato il ricorso per cassazione alla Euroservisud s.r.l. in liquidazione; • che nel caso di specie è configurabile un litisconsorzio processuale, che in quanto tale dà luogo ad un rapporto che, ai fini dei giudizi di gravame, soggiace alla disciplina propria delle cause inscindibili, con la conseguenza che, anche in tal caso, si impone, nei successivi gradi o fasi del giudizio, la presenza di tutti i soggetti già presenti in quelli pregressi ove non esplicitamente estromessi(Cass., 01/03/2023, n. 6204; Cass., 27/04/2021, n. 11044; Cass., 13/04/2007, n. 8854).
4. Pertanto deve essere ingrato il contraddittorio con la Euroservisud s.r.l. in liquidazione ovvero, laddove la stessa risulti essere stata cancellata dal registro delle imprese, con i suoi soci, posto che, come questa Corte ha già avuto modo di affermare, l'estinzione della società determina, pertanto, un fenomeno di tipo successorio tale per cui i debiti insoddisfatti della stessa si trasferiscono in capo ai suoi soci(Cass., 20/04/2021, n. 10337).
P.Q.M.
Visto l’art. 331 cod. proc. civ., La Corte ordina l’integrazione del contraddittorio con la Euroservisuds.r.l. in liquidazione ovvero, laddove la stessa risulti essere stata cancellata dal registro delle imprese, con i suoi soci;entro il termine di giorni novanta dalla pubblicazionedella presente ordinanza; Rinvia la causa a nuovo ruolo, rimettendo allapubblica udienza. Così deciso in Roma nella