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Ordinanza — n. 24034/2023 — snciv Generato dall'IA

Ordinanza — n. 24034/2023 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 24034/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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ciato la seguente O R D I N A N Z A sul ricorso n. 7866/22 proposto da: -) Rillo Aniello, elettivamente domiciliato presso l'indirizzo PEC del proprio difensore, difeso dall'avvocato Giuseppe Maturo in virtù di procura speciale apposta in calce al ricorso; -ricorrente - contro -) doValue s. p.a., quale rappresentante volontaria di FINO 2 Securitisation s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata presso l'indirizzo PEC del proprio difensore, difesa dall'avvocato Michele Petrettain virtù di procura speciale apposta in calce al controricorso; -controricorrente - avverso la sentenza della Corte d’appello di Napoli 13 settembre 2021 n. 3277; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 23 marzo 2023 dal Consigliere relatore dott. Marco Rossetti; FATTI DI CAUSA 1. Nel 2010 la Unicredit, creditrice della società SIET s.r.l., chiese ed ottenne dal Tribunale di Benevento un decreto ingiuntivo nei confronti di quest'ultima e del fideiussore, Aniello Rillo.

Regesto Legislator

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art. 1957 c.c, art. 111 cost, articolo 132 c.p; Ordinanza — n. 24034/2023 — snciv · Corte di Cassazione: Il motivo è inammissibile per due ragioni. E’ inammissibile, innanzitutto, ex art. 366 n. 6 c.p.c., perché il contenuto delle clausole che si assumono nulle non viene né trascritto,né riassunto in modo esaustivo. 1.2. E’ inammissibile, altresì, perché la censura è stata proposta per la prima volta con la comparsa conclusionale d’appello, ed è una censura mista di fatto-diritto: costituiscono, infatti, accertamenti di fatto sia lo stabilire se un determinato clausolario sia stato imposto dall’ABI; sia se costituisca il frutto di una intesa anticoncorrenziale; sia se l’odierno ricorrente abbia stipulato la fideiussione nella veste di consumatore.

Parole chiave

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caso di garanzia bancaria prestazione di garanzia annullamento della dichiarazione di fallimento contratto di giro bancario bancassicurazione cessione del credito a scopo di garanzia

Disposizioni normative citate

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art. 1957 c.c
art. 111 cost
4, c.p.c., nonché all’art. 111 cost.”.
articolo 132 c.p
In primo luogo il motivo è infondato perché una sentenza può dirsi nulla per violazione dell'articolo 132 c.p.c.
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Testo completo

ciato la seguente O R D I N A N Z A sul ricorso n. 7866/22 proposto da: -) Rillo Aniello, elettivamente domiciliato presso l'indirizzo PEC del proprio difensore, difeso dall'avvocato Giuseppe Maturo in virtù di procura speciale apposta in calce al ricorso; -ricorrente - contro -) doValue s. p.a., quale rappresentante volontaria di FINO 2 Securitisation s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata presso l'indirizzo PEC del proprio difensore, difesa dall'avvocato Michele Petrettain virtù di procura speciale apposta in calce al controricorso; -controricorrente - avverso la sentenza della Corte d’appello di Napoli 13 settembre 2021 n. 3277; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 23 marzo 2023 dal Consigliere relatore dott. Marco Rossetti; FATTI DI CAUSA 1. Nel 2010 la Unicredit, creditrice della società SIET s.r.l., chiese ed ottenne dal Tribunale di Benevento un decreto ingiuntivo nei confronti di quest'ultima e del fideiussore, Aniello Rillo.

2. Aniello Rillo propose opposizione al decreto ingiuntivo sollevando dubbi sulla autenticità della sottoscrizione presente in calce al contratto di Oggetto:fideiussione fideiussione ed eccependo la nullità del tasso di interessi ultralegali preteso dalla banca. Il Tribunale di Benevento con sentenza 29 marzo 2017 n. 596 rigettò l'opposizione. La sentenza fu appellata dal soccombente.

3. Con sentenza 13 settembre 2021 n. 3277 la Corte d'appello di Napoli rigettò il gravame. Ritenne la Corte d'appello che: -) il disconoscimento della propria sottoscrizione da parte di Aniello Rillo eraavvenuto tardivamente; -) la garanzia prestata da Aniello Rillo in favore della banca andava qualificata come contratto autonomo di garanzia, con la conseguenza che l'opponente non poteva opporre alla banca creditrice eccezioni fondate sul rapporto tra questa e il debitore principale SIET s.r.l..

4. La sentenza d'appello è stata impugnata per Cassazione da Aniello Rillo con ricorso fondato su due motivi ed illustrato da memoria. Ha resistito con controricorso la FINO 2 Securitisation s.r.l., rappresentata volontariamente dalla doValue s.p.a., qualificatasi cessionaria del credito. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Col primo motivo il ricorrente lamenta, ai sensi dell'articolo 360 n. 3 c.p.c., la violazione degli artt. 1418, 1419 e 1421 c.c.. Nella illustrazione del motivo è esposta una tesi così riassumibile: -) il contratto di fideiussione stipulato da Aniello Rillo conteneva tre clausole che prevedevano: la deroga all’art. 1957 c.c.; un patto “di sopravvenienza” e un patto di “di reviviscenza”; -) queste clausole erano nulle, in quanto frutto di una intesa anticoncorrenziale intercorsa tra gli istituti di credito aderenti all’Associazione Bancaria Italiana (ABI), e comunque lesive dei diritti dei consumatori; -) la Corte d’appello, che tale nullità avrebbe dovuto rilevare d’ufficio, non l’aveva rilevata. 1.1.

Il motivo è inammissibile per due ragioni. E’ inammissibile, innanzitutto, ex art. 366 n. 6 c.p.c., perché il contenuto delle clausole che si assumono nulle non viene né trascritto,né riassunto in modo esaustivo. 1.2. E’ inammissibile, altresì, perché la censura è stata proposta per la prima volta con la comparsa conclusionale d’appello, ed è una censura mista di fatto-diritto: costituiscono, infatti, accertamenti di fatto sia lo stabilire se un determinato clausolario sia stato imposto dall’ABI; sia se costituisca il frutto di una intesa anticoncorrenziale; sia se l’odierno ricorrente abbia stipulato la fideiussione nella veste di consumatore.

Né è dato sapere se tali accertamenti siano stati compiuti nel giudizio di merito, e con quale esito.

2. Col secondo motivo il ricorrente lamenta “l'erronea qualificazione circa un fatto decisivo per il giudizio ovvero per contraddittorietà di motivazione, in relazione all'articolo 132, comma 2, n. 4, c.p.c., nonché all’art. 111 cost.”. Nella illustrazione del motivo si sostiene che la Corte d'appello avrebbe rigettato, senza adeguata motivazione, il motivo di appello inteso a far valere la nullità della fideiussione in quanto “fideiussioneomnibus”. Deduce al riguardo il ricorrente che la fideiussione omnibus (definita dal ricorrente come quella prestata per qualunque obbligazione del debitore principale, e non soltanto per obbligazioni specificamente indicate) sarebbe nulla anche quando contenga l'indicazione del massimale garantito, come nel caso di specie. 2.1.

Il motivo è infondato. In primo luogo il motivo è infondato perché una sentenza può dirsi nulla per violazione dell'articolo 132 c.p.c. soltanto quando la motivazione manchi del tutto, oppure sia assolutamente incomprensibile. Nel caso di specie non ricorre né l'una, né l'altra di tali ipotesi. In secondo luogo il motivo è infondato perché la fideiussione cui sia apposto un massimale è valida, quale che ne sia l’oggetto e quali che siano i debiti con essa garantiti (ex permultis, Sez. 1, Sentenza n. 3011 del 08/02/2008, Rv. 601922 - 01;

Sez. 1 - , Sentenza n. 1580 del 20/01/2017, Rv. 643498 -01).

3. Le spese del presente giudizio di legittimità vanno a poste a carico del ricorrente, ai sensi dell’art. 385, comma 1, c.p.c., e sono liquidate nel dispositivo. Per questi motivi la Corte di cassazione: (-) rigetta il ricorso; (-) condanna Aniello Rillo alla rifusione in favore di FINO 2 Securitisation s.r.l., come in epigrafe rappresentata, delle spese del presente giudizio di legittimità, che si liquidano nella somma di euro 5.800, oltre 200 per esborsi, oltre I.V.A., cassa forense e spese forfettarie ex art. 2, comma 2, d.m. 10.3.2014 n. 55; (-) ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto. Così deciso in