Ordinanza — n. 24028/2023 — snciv · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IA11/07/2023 CC ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 3821/2021 R.G. proposto da: CAVALLO FRANCESCO in proprio e quale procuratore generale e speciale di CAVALLO ILARIO e GUASTAMACCHIA FABIO, quale procuratore generale e speciale di CAVALLO MARIA ANGELA, domiciliati in ROMA, alla piazza CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentati e difesi dall'avvocato RICCIO ANGELO (RCCNGL72T20D976G) -ricorrenti – contro UCI UFFICIO CENTRALE ITALIANO Società Consortile a R.L., in persona del legale rappresentante in carica, domiciliato in ROMA alla piazza CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato BUSE MICHAEL (BSUMHL62R20Z112D) –controricorrente – avverso la SENTENZAd ella CORTE d 'APPELLO MILANO n. 565/2022 depositata il18/02/2022.
Regesto Legislator
Generato dall'IAOrdinanza — n. 24028/2023 — snciv · Corte di Cassazione: 3821/2021 R.G. proposto da: CAVALLO FRANCESCO in proprio e quale procuratore generale e speciale di CAVALLO ILARIO e GUASTAMACCHIA FABIO, quale procuratore generale e speciale di CAVALLO MARIA ANGELA, domiciliati in ROMA, alla piazza CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentati e difesi dall'avvocato RICCIO ANGELO (RCCNGL72T20D976G) -ricorrenti – contro UCI UFFICIO CENTRALE ITALIANO Società Consortile a R.L., in persona del legale rappresentante in carica, domiciliato in ROMA alla piazza CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato BUSE MICHAEL (BSUMHL62R20Z112D) –controricorrente – avverso la SENTENZAd ella CORTE d 'APPELLO MILANO n. 565/2022 depositata il18/02/2022.
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11/07/2023 CC ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 3821/2021 R.G. proposto da: CAVALLO FRANCESCO in proprio e quale procuratore generale e speciale di CAVALLO ILARIO e GUASTAMACCHIA FABIO, quale procuratore generale e speciale di CAVALLO MARIA ANGELA, domiciliati in ROMA, alla piazza CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentati e difesi dall'avvocato RICCIO ANGELO (RCCNGL72T20D976G) -ricorrenti – contro UCI UFFICIO CENTRALE ITALIANO Società Consortile a R.L., in persona del legale rappresentante in carica, domiciliato in ROMA alla piazza CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato BUSE MICHAEL (BSUMHL62R20Z112D) –controricorrente – avverso la SENTENZAd ella CORTE d 'APPELLO MILANO n. 565/2022 depositata il18/02/2022.
Ad. 11/07/2023 R.g. n. 22392 del 2022; estensore: C. Valle Udita la relazione della causa svolta, nella camera di consiglio del 11/07/2023, dal Consigliere Relatore Cristiano Valle; considerato che Francesco, Ilario e Maria Angela Cavallo, impugnano, con un unico, complesso, motivo, la sentenza della Corte d’appello di Milano, n. 565 del 1/02/2022; resiste con controricorso l’Ufficio Centrale Italiano società consortile a r.l., che propone ricorso incidentale: cui resistono i ricorrenti con ulteriore controricorso; la causa è stata fissata all’adunanza camerale del 11/07/2023, al fine di assicurare l’esame congiunto al ricorso R.g. n. 3821 del 2021, vertente tra le stesse partie rinviato a detta adunanza; i difensori dei ricorrenti e dell’Ufficio Centrale Italiano Soc. consortile a r.l. hanno depositato separate memorie; il Collegio si è riservato il deposito nei sessanta giorni successivi; dalle memorie depositate risulta che i difensori delle parti, in data 07/06/2023 «hanno depositato richiesta congiunta di dichiarazione di cessazione della materia del contendere a spese compensate con conseguente dichiarazione di estinzione del processo, avendo le parti raggiunto direttamente tra di loro un accordo a definizione totale dell’intero contenzioso»; atteso il tenore di tale dichiarazione, deve, conseguentemente, essere dichiarata cessata la materia del contendere, con spese di questa fase compensate e senza alcuna ulteriore statuizione in ordine al raddoppio del contributo unificato, in quanto non vi è alcuna dichiarazione di rigetto, di inammissibilità o di improcedibilità dell’impugnazione; p. q. m. dichiara cessata la materia del contendere; compensa le spese.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio della Corte di Cassaz