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Ordinanza — n. 23981/2023 — snciv Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal claiming lack of motivation for cost compensation and procedural violations.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 23981/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Italian Supreme Court rejected the cassation appeal filed by Michelin and Silvestri against a lower court's decision on cost allocation. The appellants argued the appellate court failed to motivate the integral cost compensation and violated procedural rules regarding attorney declarations. The court ruled that the compensation was properly based on the principle of reciprocal success and that the procedural defects alleged were insufficient to invalidate the judgment.

Regesto Legislator

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Art. 92, comma 2, c.p.c.; Art. 93 c.p.c.; The appellate court's decision on cost compensation based on reciprocal success is valid even if not explicitly detailed, provided the outcome reflects the respective success of the parties.

Parole chiave

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cost compensation reciprocal success lack of motivation procedural violation cassation appeal attorney declaration Italian Civil Procedure assegno all'ordine

Disposizioni normative citate

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Art. 92, comma 2, c.p.c.
3.1 –Venendo poi al profilo di doglianza circa la pretesa violazione dell’art. 92 c.p.c.
Art. 93 c.p.c.
553 c.p.c., emesse in procedura esecutiva presso terzi a carico dello stesso Michelin, e quindi non costituenti titolo esecutivo nei suoi confronti ); al contempo, il Tribunale condannò l’intimante alla rifusione delle spese, con distrazione ex art. 93 c.p.c.
Art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.
92 e 93c.p.c., nonché dell’art. 132, comma 2, n.
Art. 366, comma 1, nn. 3 e 6, c.p.c.
Infatti, risulta al riguardo conclamata la violazione dell’art. 366, comma 1, nn.
Art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n.115
In relazione alla data di proposizione del ricorso(successiva al 30 gennaio 2013), può darsi atto dell’applicabilità dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n.115 (nel testo introdotto dall’art.
art. 86 c.p
Francesco Silvestri come da procurain calce al ricorso, ed il secondo difeso da sé stesso ex art. 86 c.p.c.
art. 553 c.p
art. 93 c.p
553 c.p.c., emesse in procedura esecutiva presso terzi a carico dello stesso Michelin, e quindi non costituenti titolo esecutivo nei suoi confronti ); al contempo, il Tribunale condannò l’intimante alla rifusione delle spese, con distrazione ex art. 93 c.p.c.
art. 325 c.p
Nessun dubbio può dunque profilarsi circa la tempestività della proposizione dell’impugnazione che occupa ( la notifica del ricorso è avvenuta, infatti, il 14.2.2022, dunque ampiamente entro il termine di cui all’art. 325 c.p.c.), il che costituisce la finalità cui è preposto l’adempimento in discorso.
art. 92 c.p
3.1 –Venendo poi al profilo di doglianza circa la pretesa violazione dell’art. 92 c.p.c.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. Un., n. 21349/2022
Sez. Un., n. 10648/2017
21349/2022; conf., Cass., Sez. Un., n. 10648/2017).
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Testo completo

Rel. ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso N. 4598/2022R.G. proposto da: MICHELIN ENRICO e SILVESTRI FRANCESCO, elettivamente domiciliati in Roma, Piazza dei Prati degli Strozzin. 21, presso lo studio dell’avv. Alessandra Scarnati, il primo rappresentato e dife s o dall’avv. Francesco Silvestri come da procurain calce al ricorso, ed il secondo difeso da sé stesso ex art. 86 c.p.c. -ricorrenti - contro PEGASO ALLESTIMENTI s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore,elettivamente domiciliata in Roma, Via G.B. Martini n. 14 , presso l o studio dell’avv.

Marzia Paolella, rappresentata e difes a da gli a vv .ti Gabriele e Paolo Sansonetti, come da procura in calce al controricorso -controricorrente - e nei confronti di N. 4598/22R.G. MOLARO CRISTIAN -intimato – avverso la sentenza della Corte d’appello di Trieste n. 441 /202 1 , depositata i l 7.12.2021; udita la relazione della causa svolta nella adunanza camerale del 3.5.2023 dal Consigliererelatore dr. S alvatore S aija . FATTI DI CAUSA Il Tribunale di Pordenone, con sentenza del 16.1.2020, accolse l’opposizione ex art. 615, comma 1, c.p.c., proposta da Enrico Michelin in relazione al precetto intimatogli da Pegaso Impianti s.r.l. per l’importo di € 40.277,89, annullandolo (per essere fondato su due ordinanze ex art. 553 c.p.c., emesse in procedura esecutiva presso terzi a carico dello stesso Michelin, e quindi non costituenti titolo esecutivo nei suoi confronti ); al contempo, il Tribunale condannò l’intimante alla rifusione delle spese, con distrazione ex art. 93 c.p.c.

Pegaso Allestimenti impugnò detta sentenza; la Corte d’appello di Trieste, con la sentenza in epigrafe,accolse il gravame limitatamente alla denunciata erroneità della distrazione, rigettando nel resto e compensando integralmente le spese del grado. Avverso tale sentenza ricorrono ora per cassazione Enrico Michelin e l’avv. Francesco Silvestri, affidandosi ad un unico formale motivo, cui resiste con controricorso Pegaso Allestimenti s.r.l. , che ha pure depositato memoria. Cristian Molaro non ha svolto difese.Ai sensi dell’art. 380-bis.1, comma 2, c.p.c., il Collegio ha riservato il deposito dell’ordinanza nei sessanta giorni successivi all’odierna adunanza camerale.

N. 4598/22R.G. RAGIONI DELLA DECISIONE 1.1 – Con l’unico formale motivo si denuncia la nullità della sentenza per violazione degli artt. 92 e 93c.p.c., nonché dell’art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.; in particolare, con una prima doglianza, si contesta la decisione d’appello nella parte in cui è stata disposta l’integrale compensazione delle spese, senza motivare alcunché sulle ragioni poste alla base della decisione; con una seconda doglianza, si contesta invece la decisione nella parte in cui si sono ritenuti insussistenti i presupposti per la distrazione – per non essere riferibile la dichiarazione ex art. 93 c.p.c. all’intero collegio difensivo di esso Michelin , al tempo composto, oltre che dall’avv.

Silvestri, anche dall’avv. Cristian Molaro – sostenendosi invece che detta dichiarazione, al di là dell’uso del singolare(“a favore del procuratore antistatario”), era da intendersi resa da entrambi i difensori, muniti di procura. 2.1 –Preliminarmente, occorre rilevare che il ricorso avrebbe dovuto dichiararsi improcedibile, ai sensi dell’art. 369, comma 2, n. 2, c.p.c., perché i ricorrenti non hanno prodotto la copia conforme della sentenza come loro notificata il 17.12.2021(completa della ricevut a di notifica) , e il ricorso è stato comunque proposto oltre i 60 giorni dalla pubblicazione della sentenza stessa (esso è stato notificato il 14.2.2022); in dette condizioni , infatti, non risultano rispettati i parametri checonsentono comunque di superare il deficit documentale , relativo alla sola relata di notifica,in cui sia eventualmente incorsa parte ricorrente ( v.

Cass. n. 17066/2013). Tuttavia, non è possibile pronunciare in rito nel senso prospettato, giacché la società controricorrenteha allegato il messaggio pec del 17.12.2021, completo N. 4598/22R.G. di relata di notifica della sentenza, la cui produzione è stata omessa da parte ricorrente (All. “U” al controricorso); ricorrendo tale evenienza, deve dunque trovare applicazione il principio per cui “Nel giudizio dicassazione, è esclusa la dichiarazione diimprocedibilità ex art. 369, comm a 2, n. 2), c.p.c., quando l'impugnazione sia proposta contro unasentenza notificata, di cui ilricorrente non abbia depositato, unitamente al ricorso, la relata di notifica (o lecopie cartacee dei messaggi di spedizione e di ricezione, in caso di notifi ca a mezzo PEC), ove tale documentazione risulti comunque nella disponibilità del giudice, per essere stata prodotta dal controricorrente nel termine di cui all'art. 370, comma 3, c.p.c., ovvero acquisita - nei casi in cui la legge dispone che la cancelleria provveda alla comunicazione o allanotificazione del provvedimento impugnato (da cui decorre il termine breve per impugnare ex art. 325 c.p.c.) - mediante l'istanza di trasmissione del fascicolo di ufficio” (da ultimo, Cass., Sez.

Un., n. 21349/2022; conf., Cass., Sez. Un., n. 10648/2017). Nessun dubbio può dunque profilarsi circa la tempestività della proposizione dell’impugnazione che occupa ( la notifica del ricorso è avvenuta, infatti, il 14.2.2022, dunque ampiamente entro il termine di cui all’art. 325 c.p.c.), il che costituisce la finalità cui è preposto l’adempimento in discorso. 2.2 –Risulta poi infondata la prima eccezione di inammissi bilità sollevata d a lla controricorrente, circa la riferibilità dell’impugnazione al solo Michelin. Infatti, per quanto la relata di notifica del ricorso non sia stata “affermata” come eseguita dall’avv.

Silvestri anche nel suo interesse, appare indiscutibile che da una interpretazione complessiva del ricorso e della relata emerga chiaramente N. 4598/22R.G. che l’impugnazione è integralmente riferibile anche alla ridetta posizione, e non solo a quella del Michelin. 2.3 – Risulta invece fondata l’ulteriore e ccezione di inammissibilità sollevata dalla Pegaso Allestimenti, in relazione al profilo di censura attinente alla pretesa violazione dell’art. 93 c.p.c. Infatti, risulta al riguardo conclamata la violazione dell’art. 366, comma 1, nn. 3 e 6, c.p.c., perché nel ricorso si fa riferimento ad inequivoche dichiarazioni rese daentrambi i difensori del Michelin nel corso del giudizio , ma non si precisa in quale atto esse siano riportate e quale ne fosse il contenuto, il che avrebbe dovuto specificamente precisarsi proprio al lume del contestato accertamento fattuale eseguito dalla Corte giuliana sul punto.

Né può farsi riferimento, in proposito, alle dichiarazioni rese dall’avv. Molaro nella comparsa di costituzione nelgiudizio di appello, perché qui viene in rilievo –per come denunciato - un errore che sarebbe stato commesso dal giudice di primo grado, appunto riscontrato dalla Corte d’appello, non certo l’attività resa nell’ultimo grado di merito. La censura sulla pretesa violazione dell’art.93 c.p.c., quindi, non può esaminarsi nel merito, giacché questa Corte non è stata messa in condizione di valutarne la decisività, sulla base della meralettura del ricorso. 3.1 –Venendo poi al profilo di doglianza circa la pretesa violazione dell’art. 92 c.p.c. e la natura meramente apparente della motivazione , essa risulta evidentementeinfondata.

Infatti, la Corte d’appello, nel disporre la compensazione integrale delle spese del grado, ha con ogni evidenza tenuto conto del criterio della reciproca N. 4598/22R.G. soccombenzaex art. 92 c.p.c., giacché l’appello della Pegaso Allestimenti venne accolto solo in parte, seppur limitatamente alla questione della distrazione: in ciò si spiega il riferimento all’esito della lite, operato dalla Corte territoriale, che costituisce con ogni evidenza il nucleo della motivazione resa sul punto. Nessuna violazione del disposto dell’art. 92, comma 2, c.p.c. può dunque profilarsi, giacché la censura in esame si dilunga su aspetti propri di altra fattispecie astratta (ossia, alla compensazione per “gravi ed eccezionali ragioni”) che sono del tutto avulsi dallo specifico contesto processuale, e che appunto presuppongono che non sia applicabile il criterio della reciproca soccombenza; il che,nella specie è stato invece accertato dal la Corte d’appello, con pronuncia i cui presupposti, peraltro, non sono stati adeguatamente e specificamente censurati. 4.1 – In def i nit i va, il ricorso è rigettato .

Le spese del giudizio di legittimità , liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza. In relazione alla data di proposizione del ricorso(successiva al 30 gennaio 2013), può darsi atto dell’applicabilità dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n.115 (nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012, n. 228). P. Q. M. la Corte rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti in solido alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità, liquidatein € 3.200,00 per compensi, oltre € 200,00 per esborsi, oltre rimborso forfetario delle spese generali in misura del 15%, nonché accessori di legge.

N. 4598/22R.G. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n.115, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per ilricorso, a norma del comma