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Ordinanza — n. 23979/2023 — snciv Generato dall'IA

Ordinanza — n. 23979/2023 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 23979/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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3 CC ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 32467/2020 R.G. proposto da: FOTI BELLIGAMBI GIUSEPPE, domiciliato ex lege in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dagli avvocati MANCUSO ANTONINO (CF: MNCNNN58P27L448M), LO DUCA BONAVENTURA (CF: LDCBVN76D07G273E) – Ricorrente – Contro AZIENDA SPECIALE SILVO PASTORALE COMUNE TROINA, domiciliato ex lege in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentata e difes a dall'avvocato SEMINARA NICOLA (CF: SMNNCL54T12C351U) – Controricorrente – avverso la SENTENZA D ELLA CORTE D'APPELLO DI CATANIA n. 355/2020depositata il 10/02/2020 . Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 19/01/2023dal Consigliere CARMELO CARLO ROSSELLO. R ITENUTOCHE 1. A seguito di procedura di licitazione privata, Foti Belligambi Giuseppe (odiernoricorrente) concluse con l’Azienda Speciale Silvio Pastorale diTroina (odierna resistente), un contratto di affitto di fondo rustico, registratoin data 11/5/2015.

Regesto Legislator

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art. 360 c.p; Ordinanza — n. 23979/2023 — snciv · Corte di Cassazione: L’Azienda Speciale Silvio Pastorale di Troina ha depositato memoria. Consideratoche 1. Con i l primo motivo di ricorso il ricorrente denuncia, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c. “ Violazione e/o falsa applicazionedel combinato disposto deg li artt. 83 e 67 del D.lgs. n. 159/2011nel testo in vigore nel 2015 (epoca dei fatti) unitamente alla violazione e/o falsa applicazione dell’art. 14 delle disposizioni sullalegge in generale (c.d. preleggi), in relazione all’art. 360 c.p.c. n.3. - Nulli tà ex artt. 1418 e 1419 c.c. della clausola contrattuale n. 19 perché contraria a norme imperative di legge ” .

Parole chiave

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recesso dal contratto desistenza ritiro dell'effetto sospensivo abbandono del posto di lavoro protezione del conduttore contro le disdette cessazione definitiva dal servizio

Disposizioni normative citate

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art. 360 c.p
preleggi), in relazione all’art. 360 c.p.c.
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Testo completo

3 CC ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 32467/2020 R.G. proposto da: FOTI BELLIGAMBI GIUSEPPE, domiciliato ex lege in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dagli avvocati MANCUSO ANTONINO (CF: MNCNNN58P27L448M), LO DUCA BONAVENTURA (CF: LDCBVN76D07G273E) – Ricorrente – Contro AZIENDA SPECIALE SILVO PASTORALE COMUNE TROINA, domiciliato ex lege in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentata e difes a dall'avvocato SEMINARA NICOLA (CF: SMNNCL54T12C351U) – Controricorrente – avverso la SENTENZA D ELLA CORTE D'APPELLO DI CATANIA n. 355/2020depositata il 10/02/2020 . Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 19/01/2023dal Consigliere CARMELO CARLO ROSSELLO. R ITENUTOCHE 1. A seguito di procedura di licitazione privata, Foti Belligambi Giuseppe (odiernoricorrente) concluse con l’Azienda Speciale Silvio Pastorale diTroina (odierna resistente), un contratto di affitto di fondo rustico, registratoin data 11/5/2015.

2. Con lette ra in data 6/4/2016 l’Azienda speciale comunicò di voler recederedal predetto contratto di affitto ai sensi e per gli effetti degli artt. 84, 91 e 94 del D.lgs. n. 159/2011, poiché la prefettura di Messinaaveva emesso a carico del Bellagambi informativa antimafia interdittiva“per pericolo di infiltrazione mafiosa ” .

3. Con ricorso dinanzi al Tribunale di Catania – Sezione Specializzata Agraria il Bellagambi convenne in giudizio l’Azienda Speciale per chiederedi accertarsi la nullità del recesso dal predetto c ontratto e, conseguentemente, la validità e l’efficacia dello stesso e la propria qualificadi detentore qualificato del fondo.

4. L’Azienda Speciale si costituì in giudizio chiedendo il rigetto della domanda.

5. Con sentenza n. 524/2018 il Tribunale di Catania - Sezione Specializzata Agraria rigettò il ricorso e condannò il Belligambi al pagamentodelle spese processuali.

6. Avverso detta sentenza il Belligambi propose appello dinanzi alla Cortedi Appello di Catania - Sezione Specializzata Agraria chiedendo, inriforma della sentenza impugnata, l’accoglimento delle domande giàdispiegate nel giudizio di primo grado.

7. L’Azienda Speciale si costituì nel giudizio di appello per chiedere la confermadella sentenza impugnata.

8. Con sentenza n. 355/2020 , depositata in data 28/02/2020, la Corte di Appello di Catania , Sezione Specializzata Agraria , ha rigettato l’appelloe confermato la sentenza di primo grado.

9. Avverso la pre detta sentenza il Belligambi propone ricorso per cassazione affidato a due motivi, c ui l’Azienda Speciale Silvio Pastoraledi Troina resiste con controricorso.

10. La trattazione del ricorso è stata fissata ai sensi dell ’ art. 380 - bis 1 cod. proc. civ.

11. Il Procuratore Generale non ha fatto pervenire conclusioni scritte.

12. L’Azienda Speciale Silvio Pastorale di Troina ha depositato memoria. Consideratoche 1. Con i l primo motivo di ricorso il ricorrente denuncia, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c. “ Violazione e/o falsa applicazionedel combinato disposto deg li artt. 83 e 67 del D.lgs. n. 159/2011nel testo in vigore nel 2015 (epoca dei fatti) unitamente alla violazione e/o falsa applicazione dell’art. 14 delle disposizioni sullalegge in generale (c.d. preleggi), in relazione all’art. 360 c.p.c. n.3. - Nulli tà ex artt. 1418 e 1419 c.c. della clausola contrattuale n. 19 perché contraria a norme imperative di legge ” .

Il ricorrente lamentache la Corte territoriale, pur riconoscendo che il contratto di affitto di fondo rustico di proprietà del Comune di Traina non era contemplato tra le ipotesi per le quali si rendeva necessario richiedere la documentazione antimafia, avrebbe errato nell’affermare, in violazione delle norme sopra richiamate, che la P.A., per salvaguardare l'ordine pubblico economico, può andare oltre le ipotesi specificatamente contemplate dall'art. 83 del n. 159/2011del testo previgente.

2. Con il secondo motivo di ricorso il ricorrente denuncia, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c. “ Violazione e/o falsa applicazionedel com binato disposto degli artt. 1341 e 1342 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c. n. 3 e con riferimento all’art. 19 del contratto inter partes dell’11/5/2015 ” . Il ricorrente sostiene che la Corte di Appello avrebbe errato: (i) nel ritenere non necessaria la specifica approvazione per iscritto della clausola contenuta nell’art. 19del contratto di affitto di fondo rustico ripassato tra le parti, pur avendoquesta natura vessatoria. (ii) Nel ritenere sufficiente, ai fini della validità della prede tta clausola, la sua approvazione tramite il semplice richiamo al numero della stessa, senza necessità di trascrizionedel suo contenuto.

3. Il ricorso è tardivo. Trattandosi di causa agraria non si applica la sospensione dei termini per il periodo feriale ( ex multis , Cass., sez. III, sent. 11/06/2009, n. 13546)e, dunque, il termine lungo dal 28 febbraio 2020, data di pubblicazione della sentenza, scadeva il 28 agosto 2020. Trovava applicazione la c.d. sospensione per l’emergenza COVID, pari a 64 giorni dal 9 marzo 2020 compreso all’11 maggio 2020. Aggiungendo 64 giorni al 28 agosto il termine risultava prorogato sino al 31 ottobre 2020, che cadeva di sabato. Ne seguiva la proroga fino al lunedì 2 novembre. Il ricorso è stato invece notificato a mezzo PEC il 1° dicembre 2020 e, dunque, è tardivo.

4. Il ricorso è pertanto inammissibile, stante la tardività della sua notifica. Le spese seguono la so ccombenza e si liquidano in dispositivo ai sensi del D.M. n. 55 del 2014.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna il ricorrente Bellagambi al pagamento, in favore della controricorrente l’Azienda SpecialeSilvio Pastorale di Troina , delle spese del presente giudizio di legittimità che liquida in euro 4.100,00,oltre gli esborsi, liquidati in euro 200,00, oltre accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a q