Cassation court allows President's claim for monetary revaluation and rejects incidental appeals on damages.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation allowed the President of the Council of Ministers' appeal regarding the monetary revaluation of compensation amounts determined by the first instance. While the incidental appeals filed by private parties were rejected as inadmissible or dismissed, the court ruled in favor of the state's claim for updated financial compensation. Consequently, the contested judgment was annulled in part, and the lower court was ordered to rule on the appeal in favor of the President.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 360 c.p.c.; Art. 96 c.p.c.: The Court of Cassation may decide on the appeal in the main case ex officio when the incidental appeal is inadmissible, allowing the state to claim monetary revaluation of compensation while rejecting private parties' incidental claims for damages.
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p. hapronunciato la seguente ORDINANZA sulricorso iscritto al n. 16969/2020 proposto da: PRESIDENZADEL CONSIGLIO DEI MINISTRI, in persona del Presi- dentedel Consiglio dei ministri pro - tempore , domiciliata in ROMA, presso la sede dell’AVVOCATURAGENERALE DELLO STATO che la rappresenta e di- fende; -ricorrente - contro CARLOALTOMARE, STEFANO AMODEO, ANNA ARAMINI, FRAN- CESCO ASTA, LISA ATTOLINI, RITA AZZOLINI, ROSSELLA BAL- DASSARRE, MANUELA BALOCCO, STEFANO BARABINO, ELENA BARRETTA,ANNAMARIA BELLOMO, GERMANA BELTRAMI, RICOAdunanzadel 21 giugno 2023 - R.G. n. 16969/2020 - rel. cons. Marco Dell’Utri BERNARDINI,VINCENZO ANTONIO BERTUCCI, FRANCESCO BI- SCEGLIA,EMANUELE BOERO, ANNAMARIA BONFANTI, ANDREA BONI, FRANCESCO BORREALE, ROSARIO BORRELLI, MARINA CALZA CONTIN, PAOLA CAMICIONE, TIZIANA CANZIANI, GIU- SEPPACARAVELLO, PAOLA CARRARA, MARIA ELENA CARTOSIO, GABRIELLA CASTAGNETTA, CONCETTA CASTO, NATALI A CA- TELLA, TONINO CAVALLO, ALESSIA CIPOLLONI, CATERINA CONTI, MARGHERITA CORRADO, ELENA COSTA, MARIA CON- CETTACOSTA, GIANLUCA D’ARCANGELO, STEFANO DA POZZO, SIMONEDESSI, STEFANIA DIECIDUE, STEFANO DIOCIAIUTI, DA- VIDEDONZELLI, CESARE EFRATI, ALESSANDRO FÈ, BRUNA FE- RIOLI, TINDARA FILITI, MARIA CRISTINA FIORUCCI, ANTONIO LUIGI FOIS, ANGELO FRACCHIOLLA, GIULIO FRATERNALI OR- CIONI,ALBERTO GARRONE, MARIA PIA GAVIRATI, PAOLA GAZ- ZOLA, MATTEO GEMINIANI, DANIELA GIORDANO, VITO GIU- DICE, GAETANO GOGLIA, DANIELA GRACI, ALBERTO GRASSI, SALVATOREGRECO, SILVIA GRILLO, ENRICA GUGLIELMINETTI, TERESA GUIDA, CAMILLA IANNUZZIELLO, MARIA TERESINA IBBA,GIUSEPPE IEMMA, ANNA SILVIA INDRACCOLO, PATRIZIA INGHILTERRA,PASQUALE LAVORATO, CARMELO LENTINO, NI- COLETTALOMBARDO, FEDERICA MAJORANI, MARIA LUDOVICA MALAGOLI,SERGIO MASSARO, ALESSANDRA MENGHI, GIORGIO MEO, GIORGIO MICALI, ANTONIO MILANESI, CHIARA MUSAIO SOMMA, FRANCESCA NASCIUTI, TIZIANA NESPOLA, GAETANO NINOTTA, PAOLA ORSI, ADRIANO PALERMO, GABRIELLA PA- LUMBO, SILVIA PAPARINI, ALESSANDRA PAPPALARDO, ELENA MARIACLELIA PARODI, PAOLA PATRONE, ENRICO PEDEMONTE, Adunanzadel 21 giugno 2023 - R.G. n. 16969/2020 - rel. cons. Marco Dell’Utri MASSIMILIANOPERRONE, ALESSANDRA PEUTO, MAURIZIO PIC- CIAU, MATTEO PIZZORNO, ANNA PONZANELLI, PIERO PRI- GIONI, GIUSEPPINA PROCOPIO, MARIA PROIETTO, GIULIANA PROTO,DANIELA PUM A, SABRINA QUINTINO, EMANUELE RAM- PINO CORDARO, CARLA RIBECA, MASSIMILIANO RICCI, ANTO- NELLARONCHETTI, CRISTINA ROSA, MARIANGELA RUTILO, MI- LENASANTINELLI, RAFFAELLA SANTORO, ALESSANDRA SASSU, SARASCAPOLAN, MARCO SCETTRO, SHOJAEIAN SEYED MEHDI, ISABELLA SI CILIA, MARILENA SIDOTI, PIERO SIMONI, SANDRO SOLDATI,FEDERICA STAZI, ALESSANDRA TAMMA, BEATRICE TA- RONI,GRAZIA TOLU, VALERIA TROMBA, SALVATORE GIOVANNI TRUBIA, TERESA ANNA ROSARIA TRUBIA, ROBERTO URAS, RO- SALBAVETRUGNO, MARISTELLA VEZZÙ, SALVATORE VITELLO , ELISAZACCARIA, MONICA ZANNONI, ZARE MAHMOUD e MARTA ZORATTI; -intimati - nonché CARLOALTOMARE, STEFANO AMODEO, ANNA ARAMINI, FRAN- CESCO ASTA, LISA ATTOLINI, RITA AZZOLINI, ROSSELLA BAL- DASSARRE, MANUELA BALOCCO, STEFANO BARABINO, ELENA BARRETTA,ANNAMARIA BELLOMO, GERMANA BELTRAMI, RICO BERNARDINI,VINCENZO ANTONIO BERTUCCI, FRANCESCO BI- SCEGLIA,EMANUELE BOERO, ANNAMARIA BONFANTI, ANDREA BONI, FRANCESCO BORREALE, ROSARIO BORRELLI, MARINA CALZA CONTIN, PAOLA CAMICIONE, TIZIANA CANZIANI, GIU- SEPPACARAVELLO, PAOLA CARRARA, MARIA ELENA CARTOSIO, GABRIELLA CASTAGNETTA, CONCETTA CASTO, NATALIA CA- TELLA, TONINO CAVALLO, CATERINA CONTI, MARGHERITAAdunanzadel 21 giugno 2023 - R.G. n. 16969/2020 - rel. cons. Marco Dell’Utri CORRADO,ELENA COSTA, MARIA CONCETTA COSTA, GIANLUCA D’ARCANGELO,STEFANO DA POZZO, STEFANIA DIECIDUE, STE- FANO DIOCIAI UTI, DAVIDE DONZELLI, CESARE EFRATI, ALES- SANDROFÈ, TINDARA FILITI, MARIA CRISTINA FIORUCCI, ANTO- NIOLUIGI FOIS, ANGELO FRACCHIOLLA, GIULIO FRATERNALI ORCIONI,ALBERTO GARRONE, EMANUELE GAVIRATI, ALFONSO GAVIRATI,LUIGI MARIA GAVIRATI e MARIA FRANCESCA GAV I- RATI, questi ultimi cinque in qualità di eredi di MARIA PIA GAVIRATI, PAOLAGAZZOLA, MATTEO GEMINIANI, DANIELA GIORDANO, VITOGIUDICE, GAETANO GOGLIA, DANIELA GRACI, ALBERTO GRASSI,SALVATORE GRECO, SILVIA GRILLO, ENRICA GUGLIEL- MINETTI,CAMILLA IANNUZZIEL LO, MARIA TERESINA IBBA, GIU- SEPPE IEMMA, ANNA SILVIA INDRACCOLO, PATRIZIA INGHIL- TERRA,PASQUALE LAVORATO, CARMELO LENTINO, NICOLETTA LOMBARDO, FEDERICA MAJORANI, MARIA LUDOVICA MALA- GOLI,SERGIO MASSARO, ALESSANDRA MENGHI, GIORGIO MEO, GIORGIOMICALI, ANTONIO MILANESI, CHIARA MUSAIO SOMMA, TIZIANANESPOLA, GAETANO NINOTTA, PAOLA ORSI, ADRIANO PALERMO, GABRIELLA PALUMBO, ALESSANDRA PAPPALARDO, ELENAMARIA CLELIA PARODI, PAOLA PATRONE, ENRICO PEDE- MONTE,MASSIMILIANO PERRONE, ALESSANDRA PEUTO, MAURI- ZIOPICCIAU, MATTEO PIZZORNO, ANNA PONZANELLI, GIUSEP- PINAPROCOPIO, MARIA PROIETTO, GIULIANA PROTO, DANIELA PUMA, SABRINA QUINTINO, EMANUELE RAMPINO CORDARO, CARLARIBECA, ANTONELLA RONCHETTI, CRISTINA ROSA, MA- RIANGELA RUTILO, MILENA SANTINELLI, RAFFAELLA SAN- TORO, ALE SSANDRA SASSU, SHOJAEIAN SEYED MEHDI, ISA- BELLA SICILIA, PIERO SIMONI, SANDRO SOLDATI, FEDERICAAdunanzadel 21 giugno 2023 - R.G. n. 16969/2020 - rel. cons. Marco Dell’Utri STAZI,ALESSANDRA TAMMA, BEATRICE TARONI, GRAZIA TOLU, VALERIA TROMBA, SALVATORE GIOVANNI TRUBIA, TERESA ANNAROSARIA TRUBIA, ROBERTO URAS, ROSALBA VETRUGNO, MARISTELLA VEZZÙ, SALVATORE VITELLO, ELISA ZACCARIA, MONICAZANNONI, ZARE MAHMOUD e MARTA ZORATTI, elett.te domiciliatiin ROMA, presso lo studio dell’avv.to CRISTIANO CASTROGIO- VANNIche li rappresenta e difende; -controricorrenti e ricorrenti incidentali - e FRANCESCOMARCHESE e ALESSIA CIPOLLONI, elett.te domiciliati in ROMA,presso lo studio dell’avv.to CRISTIANO CASTROGIOVANNI che lirappresenta e difende; -controricorrenti e ricorrenti incidentali - contro PRESIDENZADEL CONSIGLIO DEI MINISTRI; -controricorrente - avversola sentenza n. 2292/2020 della CORTE D’APPELLO DI ROMA de- positatal’8/05/2020; uditala relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 21/06/2023 dalConsigliere Dott.
MARCO DELL’UTRI;Adunanzadel 21 giugno 2023 - R.G. n. 16969/2020 - rel. cons. Marco Dell’Utri Ritenutoche, consentenza resa i n data 8/5/2020, la Corte d’appello di Roma, in accoglimentoper quanto di ragione dell’appello proposto dagli intimati indicatiin epigrafe, e in parziale riforma della decisione di primo grado, hacondannato la Presidenza del Consiglio dei ministri al pa gamento, infavore degli interessati (tutti medici iscritti a corsi di specializzazione tragli anni accademici 91/92 e 2005/2006), della somma pari alla ri- determinazionetriennale, al 1° gennaio 1995, della borsa di studio di cuialla legge n. 257/91, sec ondo il parametro del miglioramento sti- pendialetabellare minimo previsto dalla contrattazione relativa al per- sonale medico dipendente del servizio sanitario nazionale, oltre agli interessilegali dalla domanda; conla stessa decisione, la corte territoria le ha confermato la deci- sionedel primo giudice nella parte in cui aveva rigettato la domanda propostadagli attori per il pagamento, in loro favore, a titolo di remu- nerazioneper l’attività svolta durante il periodo di specializzazione, di quantoprevisto dalla legislazione successiva al 1991 e, segnatamente, del trattamento economico e previdenziale previsto dal d.lgs. n. 368/99; avversola sentenza d’appello, la Presidenza del Consiglio dei mini- stripropone ricorso per cassazione sulla base di tre motivi d’impugna- zione;
CarloAltomare, unitamente agli altri medici specializzandi con lui indicatiin epigrafe, resiste con controricorso, proponendo a sua volta ricorsoincidentale sulla base di un unico, articolato, motivo di impu- gnazione; FrancescoMarchese e Alessia Cipolloni resistono con controricorso proponendo,loro volta, ricorso incidentale sulla base di due motivi di impugnazione;Adunanzadel 21 giugno 2023 - R.G. n. 16969/2020 - rel. cons. Marco Dell’Utri laPresidenza del Consiglio dei ministri resiste con controricorso nei confrontidi entrambi i ricorsi incidentali;
FrancescoMarchese e Alessia Cipolloni hanno depositato comparsa dicostituzione di nuovo difensore; latrattazione dei ricorsi è stata fissata ai sensi dell’art - 380 - bis .1. c.p.c.; CarloAltomare e gli altri medici specializzandi con lui indicati hanno depositatomemoria; consideratoche, dev’esserepreliminarmente esaminato, per ragioni di pregiudizia- lità, il ricorso incidentale proposto da Carlo Altomare ed altri, con il qualei ricorrenti incidentali censurano la sentenza impugnata per aver erroneamente disatteso il diritto degli stessi ricorrenti incidentali al conseguimento di una remunerazione maggiore, rispetto a quella ef- fettivamentepercepita ai sensi del d.lgs. n. 257/91, sulla base di un’er- ratainterpretazione del concetto di ‘adeguatezza’ della retribuzione dei medicifrequentanti i corsi di specializzazione secondo la regolamenta- zionedelle direttive europee vigenti in materia e la relativa interpreta- zioneda parte della giurisprudenza della Corte di giustizia dell’Unione europea,non avvedendos i del carattere palesemente anticostituzionale dell’interpretazioneattribuita alla disciplina nazionale; ilmotivo è inammissibile; osservaal riguardo il Collegio come, ai sensi dell’art. 360 - bis n. 1 c.p.c., il ricorso è inammissibile quando il provvedi mento impugnato hadeciso le questioni di diritto in modo conforme alla giurisprudenza della Corte e l'esame dei motivi non offre elementi per confermare o mutarel'orientamento della stessa; inparticolare, in tema di giudizio di legittimità, anche un sol o pre- cedente,se univoco, chiaro e condivisibile, integra l'orientamento della giurisprudenzadella Suprema Corte di cui all'art. 360 - bis , n. 1, c.p.c., Adunanzadel 21 giugno 2023 - R.G. n. 16969/2020 - rel. cons. Marco Dell’Utri con conseguente dichiarazione di inammissibilità del relativo ricorso percassazione che non ne conteng a valide critiche (Sez. 6 - 3, Ordi- nanzan. 4366 del 22/02/2018, Rv. 648036 - 02); nelcaso di specie, la sentenza impugnata ha fatto corretta appli- cazione del consolidato insegnamento della giurisprudenza di questa Corte(cfr., ex plurimis , Sez. 3, Ordina nza n. 8503 del 06/05/2020), ai sensidel quale la disciplina del trattamento economico dei medici spe- cializzandiprevista dall'art. 39 del d.lgs. n. 368 del 1999, trova appli- cazione,in favore dei medici iscritti alle relative scuole di specializza- zione, solo a decorrere dall'anno accademico 2006 - 2007 (per effetto deidifferimenti stabiliti per legge), e non trova applicazione a beneficio deimedici iscritti negli anni antecedenti (categoria a cui vanno ricon- dottele posizioni di tutti gli odierni ricorren ti), che restano soggetti alla disciplinadi cui al d.lgs. n. 257 del 1991, sia sotto il profilo ordinamen- taleche economico, e ciò in quanto la direttiva 93/16/CEE non ha in- trodottoalcun nuovo e ulteriore obbligo con riguardo alla misura della borsadi s tudio di cui alla normativa del 1991 (cfr.
Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 6355 del 14/03/2018, Rv. 648407 - 01, con motivazione ampia- mentericostruttiva; in senso conforme Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 13445 del29/05/2018, Rv. 648963 - 01; Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 1 4168 del 24/05/2019,Rv. 653939 - 01); va,pertanto, ribadito in questa sede come il recepimento delle di- rettivecomunitarie che hanno previsto un'adeguata remunerazione per lafrequenza delle scuote di specializzazione (direttive non applicabili direttamentenell'ordinamento interno, in considerazione del loro ca- ratterenon dettagliato) sia definitivamente avvenuto con la legge 29 dicembre1990 n. 428 e con il d.lgs. n. 257 del 1991 (che ha ricono- sciutoagli specializzandi la borsa di studio annua), e non in forza del nuovoordinamento delle scuole di specializzazione di cui al d.lgs. n. 368del 1999;Adunanzadel 21 giugno 2023 - R.G. n. 16969/2020 - rel. cons. Marco Dell’Utri quest'ultimodecreto, nel recepire la direttiva n. 93/16 (che ha co- dificato, raccogliendole in un testo unico, le precedenti direttive n. 75/362e n. 75/363, con le relative successive modificazioni), ha rior- ganizzatol'ordinamento delle scuole universitarie di specializzazione in medicinae chirurgia, istituendo e disciplinando un vero e proprio con- trattodi formazione (inizialmente denominato “contratto di fo rmazione lavoro”e successivamente “contratto di formazione specialistica”) da stipulare,e rinnovare annualmente, tra Università (e Regioni) e medici specializzandi, con un meccanismo di retribuzione articolato in una quotafissa e una quota variabile, in concreto periodicamente determi- nateda successivi decreti ministeriali; tale contratto, peraltro, secondo l'indirizzo ormai consolidato di questaCorte, non dà luogo a un rapporto inquadrabile nell'ambito del lavoro subordinato, né è riconducibile alle ip otesi di parasubordina- zione,non essendo ravvisabile una relazione sinallagmatica di scambio tral'attività degli specializzandi e gli emolumenti previsti dalla legge, restandoconseguentemente inapplicabili l'art. 36 Cost. e il principio di adeguatezzadella retribuzione ivi contenuto (cfr.
Sez. L, Sentenza n. 27481del 19/11/2008, Rv. 605890 – 01; Sez. L, Sentenza n. 20403 del 22/09/2009, Rv. 610255 – 01; Sez. L, Ordinanza n. 18670 del 27/07/2017,Rv. 645008 - 01); ai sensi dell'art. 1, comma 300, della l egge n. 266 del 2005, gli effettidelle nuove disposizioni, contenute negli articoli da 37 a 42 del d.lgs.n. 368 del 1999 (le quali prevedono sia la stipula del nuovo con- tratto di formazione, con gli specifici obblighi che ne derivano, sia il corrispondente trattamento economico), sono applicabili, come già detto,solo a decorrere dall'anno accademico 2006/2007; iltrattamento economico spettante ai medici specializzandi in base alcontratto di formazione specialistica è stato in concreto fissato con i D.P.C.M.7 marzo, 6 luglio e 2 novembre 2007;Adunanzadel 21 giugno 2023 - R.G. n. 16969/2020 - rel. cons. Marco Dell’Utri pergli iscritti alle scuole di specializzazione negli anni accademici precedenti al 2006/2007 è stato quindi espressamente disposto che continuasse a operare la precedente disciplina del 1991, sia sotto il profiloordinamentale che sotto quello economico; ladirettiva n. 93/16, che costituisce un testo meramente compila- tivo,di coordinamento e aggiornamento delle precedenti disposizioni comunitariegià vigenti, non ha carattere innovativo, con riguardo alla misuradei compensi da riconoscersi agli iscritti alle scuole di specializ- zazione; laprevisione di un'adeguata remunerazione per i medici specializ- zandiè infatti contenuta nelle precedenti direttive n. 75/362, n. 75/363 en. 82/76 (le cui disposizioni la diret tiva n. 93/16 si limita a recepire e riprodurre senza alcuna modifica), e i relativi obblighi risultano già attuatidallo Stato italiano con l'introduzione della borsa di studio di cui ald.lgs. 8 agosto 1991, n. 257; l'importodella predetta borsa di stud io è da ritenersi di per sé suf- ficientee idoneo adempimento agli indicati obblighi comunitari, rimasti immutatidopo la direttiva n. 93/16, quanto meno sotto il profilo eco- nomico,come confermano le pronunce di questa Corte che ne hanno riconosciutol'adeguatezza, nella sua iniziale misura, anche a prescin- dere dagli ulteriori incrementi connessi alla svalutazione monetaria, originariamenteprevisti dallo stesso testo legislativo e poi sospesi dalla successivalegislazione, sottolineando che “nella discipli na comunitaria nonè rinvenibile una definizione di retribuzione adeguata, né sono po- sti i criteri per la determinazione della stessa” (Sez.
L, Sentenza n. 12346del 15 giugno 2016; Sez. L, Sentenza n. 18710 del 23/09/2016; l'indirizzotrova indiretta conf erma nella sentenza n. 432 del 23 dicem- bre1997 della Corte Costituzionale, che ha escluso l'illegittimità costi- tuzionaledelle disposizioni legislative che avevano disposto la sospen- sionedegli adeguamenti della borsa alla svalutazione monetaria);Adunanzadel 21 giugno 2023 - R.G. n. 16969/2020 - rel. cons. Marco Dell’Utri inparticolare, ai sensi dell'art. 32, comma 12, della legge 27 di- cembre1997, n. 449, e dell'art. 36, comma 1, della legge 27 dicembre 2002,n. 289, l'importo delle borse di studio dei medici specializzandi iscrittinegli anni accademici dal 1998 al 2005 non è s oggetto all'ade- guamentotriennale previsto dal comma 1 dell'art. 6 del d.lgs. n. 257 del1991 (Sez.
L, Sentenza n. 4449 del 23/02/2018, Rv. 647457 - 01; Sez.L, Ordinanza n. 4809 del 19/02/2019; Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 26240del 16/10/2019); ilnuovo ordi namento delle scuole universitarie di specializzazione in medicina e chirurgia introdotto con il d.lgs. n. 368 del 1999, e il relativomeccanismo di retribuzione, non possono pertanto ritenersi il primo atto di effettivo recepimento e adeguamento dell'ordi namento italianoagli obblighi derivanti dalle direttive comunitarie, in particolare perquanto riguarda la misura della remunerazione spettante ai medici specializzandi, ma costituiscono il frutto di una successiva scelta di- screzionaledel legislatore naz ionale, non vincolata o condizionata dai suddettiobblighi (Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 24804 del 9/10/2018); l'inadempimentodell'Italia agli obblighi comunitari, sotto il profilo in esame, è dunque cessato con l'emanazione del d.lgs. n. 257 del 1991; rispetto a tale consolidato insegnamento della giurisprudenza di questaCorte ( v. , da ultimo, Sez. 3, Ordinanza n. 7094 del 9/03/2023) , gliodierni ricorrenti incidentali non risultano essersi confrontati attra- versola proposizione di argomentazioni adegua tamente idonee a con- traddirlo,da tanto conseguendo l’inammissibilità del ricorso incidentale propostoa Carlo Altomare ed altri ai sensi dell’art. 360 - bis n. 1 c.p.c.; conil primo motivo del ricorso principale proposto, la Presidenza delConsiglio dei mi nistri censura la sentenza impugnata per violazione ofalsa applicazione dell’art. 6 del d.lgs. n. 257/91; dell’art. 7, co. 5 e 6,del d.l. n. 348/92 convertito nella legge n. 438/92; dell’art. 3, co.Adunanzadel 21 giugno 2023 - R.G. n. 16969/2020 - rel. cons. Marco Dell’Utri 36,della legge n. 537/93; dell’art. 1, co. 33, della l egge n. 549/95; dell’art. 1, co. 66, della legge n. 662/96; dell’art. 22 della legge n. 488/99;dell’art. 36, co. 1, della legge n. 289/2002 (in relazione all’ar- ticolo 360 numero tre c.p.c.), per avere la corte territoriale erronea- mentericonosciuto, in fa vore delle controparti, il diritto alla ridetermi- nazionetriennale della retribuzione secondo quanto stabilito dall’art. 6, co.1, della legge n. 257/91; conil secondo motivo, l’amministrazione ricorrente principale cen- sura la sentenza impugnata per viola zione e falsa applicazione degli artt.112 e 324 c.p.c. e dell’art. 2909 c.c. (in relazione all’art. 360 n. 4 c.p.c.),per avere la corte territoriale erroneamente ritenuto che, sulle posizionidei resistenti diverse da quella del Marchese, non fosse cadut o ilgiudicato di rigetto pronunciato dal giudice di primo grado, con par- ticolareriguardo al punto concernente la domanda di riconoscimento, infavore dei medici specializzandi, degli adeguamenti retributivi fon- datasul presupposto del carattere anticosti tuzionale del blocco di detti adeguamenti; conil terzo motivo, la Presidenza del Consiglio dei ministri si duole della nullità della sentenza impugnata per violazione e falsa applica- zionedell’art. 132 c.p.c. (in relazione all’art. 360 n. 4 c.p.c.), per a vere lacorte territoriale dettato una motivazione meramente apparente in relazione al punto concernente il riconoscimento, in favore delle con- troparti, del diritto alla rideterminazione periodica della retribuzione lorodovuta; conil primo motivo del pro prio ricorso incidentale, Francesco Mar- cheseed Alessia Cipolloni censurano la sentenza impugnata per viola- zionedell’art. 112 c.p.c. (in relazione all’art. 360 n. 4 c.p.c.), per es- sersila corte territoriale resa responsabile dell’omessa pronuncia in re- lazionealle domande svolte dagli odierni ricorrenti incidentali con ri- guardo all’individuazione degli ulteriori criteri di determinazione della Adunanzadel 21 giugno 2023 - R.G. n. 16969/2020 - rel. cons. Marco Dell’Utri retribuzioneloro dovuta, trascurando totalmente quanto invocato dagli stessi in relazione all’individuabilità di ulteriori forme di ridetermina- zionedella propria retribuzione, concorrenti rispetto al criterio previsto dall’art.6 del d.lgs. n. 257/91; con il secondo motivo del proprio ricorso incidentale, Francesco Marchese ed Alessia Cipolloni censurano la sentenz a impugnata per violazione e falsa applicazione degli artt. 1219 e 1224 (in relazione all’art. 360 n. 4 c.p.c.), per avere la corte territoriale erroneamente esclusola riconoscibilità, in favore degli interessati, della rivalutazione monetariasugli impor ti determinati dal primo giudice a titolo risarcito- rio, in tal modo violando il principio che impone il pieno e integrale riconoscimentodei diritti attribuiti in favore dei singoli dalla disciplina diderivazione comunitaria; ilprimo motivo del ricorso p rincipale proposto dalla Presidenza del Consigliodei ministri è fondato (e suscettibile di assorbire la rilevanza delsecondo e del terzo motivo del medesimo ricorso principale, nonché del primo motivo del ricorso incidentale proposto da Francesco Mar- cheseed Alessia Cipolloni), mentre il secondo motivo del ricorso inci- dentaleproposto da Francesco Marchese ed Alessia Cipolloni – qui con- giuntamenteesaminabile per ragioni di connessione – è infondato; osservaal riguardo il Collegio come, con riferimento al trattamento economicodei medici specializzandi e alla domanda risarcitoria per non adeguataremunerazione, il diritto alla rivalutazione triennale sia stato congelatoa partire dal dicembre del 1992 e, nel corso di ciascuno dei triennisuccessivi (quello 1994 - 1996, quello 1996 - 1998, quello 1999 - 2001e quello 2001 - 2004), è stato disposto il blocco della ridetermina- zionetriennale; lenumerose disposizioni legislative succedutesi nel tempo (d.l. n. 384del 1992, convertito nella legge n. 438 del 1992; la legge n. 537 del1993; la legge n. 549 del 1995; la legge n. 662 del 1996, la legge Adunanzadel 21 giugno 2023 - R.G. n. 16969/2020 - rel. cons. Marco Dell’Utri n.449 del 1997; la legge n. 488 del 1999 e la legge n. 289 del 2002) dannocontezza dell'intento del nostro legislatore di congelare al livello del1992 l'imp orto delle singole borse di studio e correlativamente di disporreanaloghi blocchi sugli aggregati economici destinati al loro fi- nanziamento,al fine di evitare - nell'attuale contesto storico, caratte- rizzatoda una ormai cronica carenza di risorse finanzi arie - la riduzione progressivadel numero dei soggetti ammessi alla frequenza dei corsi, concorrelato danno sociale; questaCorte ha già avuto modo di porsi il problema della compa- tibilitàdelle normative richiamate, come sopra interpretate, con il det- tatocostituzionale e con il diritto dell'Unione europea, pervenendo ad escluderequalsiasi dubbio di incostituzionalità e ad affermare l'inutilità diuna remissione degli atti alla Corte di giustizia (cfr.
Sez. 6 – 3, Or- dinanza n. 31922 del 10/12/2018; Sez. 3, Sentenza n. 17051 del 28/6/2018;Sez. L, Sentenza n. 15520 del 13/6/2018); atali argomentazioni, già diffusamente esposte nelle pronunce ri- chiamate ( e v edi , da ultimo, Sez. 3, Ordinanza n. 20692 del 17/07/2023),questo Collegio si richiama integralmen te, facendole pro- priequali parti integranti della presente motivazione; deve,pertanto, ritenersi fondata la doglianza avanzata dalla Presi- denza del Consiglio dei ministri con riguardo all’erroneo riconosci- mento,da parte del giudice d’appello, del diritt o dei medici specializ- zandialla rideterminazione triennale, al 1° gennaio 1995, della borsa distudio di cui alla legge n. 257/91 (e, conseguentemente, assorbita larilevanza del secondo e del terzo motivo del ricorso principale pro- postodalla medesima Pr esidenza del Consiglio dei ministri, nonché del primomotivo del ricorso incidentale proposto da Francesco Marchese edAlessia Cipolloni), nonché infondato il secondo motivo del ricorso incidentale proposto da Francesco Marchese ed Alessia Cipolloni con Adunanzadel 21 giugno 2023 - R.G. n. 16969/2020 - rel. cons. Marco Dell’Utri riguardoall’asserito diritto degli stessi al conseguimento della rivaluta- zionemonetaria sugli importi determinati dal primo giudice a titolo ri- sarcitorio; sullabase di tali premesse, rilevata la fondatezza del primo motivo delricorso principale proposto dalla Presidenza del Consiglio dei mini- stri(assorbiti i restanti motivi del medesimo ricorso principale e il primo motivodel ricorso incidentale proposto da Francesco Marchese ed Ales- siaCipolloni); rilevata altresì l’infondatezza del secondo motivo del ri- corsoincidentale proposto da Francesco Marchese ed Alessia Cipolloni e l’inammissibilità del ricorso incidentale proposto da Carlo Altomare ed altri, dev’essere disposta la cassazione della sentenza impugnata neilimiti di cui in motivazione, con la pr onuncia del rigetto del ricorso incidentale proposto da Francesco Marchese ed Alessia Cipolloni e la dichiarazioned’inammissibilità del ricorso incidentale proposto da Carlo Altomareed altri; non essendo necessaria l’esecuzione di ulteriori accertamenti di fatto,ritiene il Collegio di poter decidere nel merito sull’appello illo tem- poreproposto dalle odierne parti intimate dalla Presidenza del Consi- gliodei ministri, con il relativo integrale rigetto; adavviso del Collegio, le spese relative al grado di appello possono essereintegralmente compensate, avuto riguardo allo stato delle que- stionigiuridiche trattate all’epoca del giudizio di gravame; le spese del presente giudizio di legittimità seguono la soccom- benzae si liquidano come da dispositivo; ritieneil Collegio sussistenti i presupposti di fatto e processuali ai fini dell’accoglimento dell’istanza avanzata dall’Avvocatura Generale delloStato in ordine alla condanna di tutti i ricorrenti incidentali al ri- sarcimentodei danni ex art. 96 c.p.c., ten uto conto del carattere lar- gamenteconsolidato della giurisprudenza sul punto formatasi in sede dilegittimità: risarcimento liquidato come da dispositivo;Adunanzadel 21 giugno 2023 - R.G. n. 16969/2020 - rel. cons. Marco Dell’Utri dev’essereinfine attestata la sussistenza dei presupposti proces- sualiper il versamento, da parte d i tutti i ricorrenti incidentali, dell’ul- terioreimporto a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, peri ricorsi incidentali, a norma del comma 1 - quater , dell’art. 13 del d.p.r.n. 115/2002;
P.Q.M.
Accoglieil primo motivo del ricorso pr incipale; dichiara assorbiti il secondoe il terzo motivo del ricorso principale; rigetta il ricorso inci- dentaleproposto da Francesco Marchese ed Alessia Cipolloni; dichiara inammissibileil ricorso incidentale proposto da Carlo Altomare ed altri; cassa l a sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e, deci- dendo nel merito, rigetta l’appello proposto avverso la sentenza del Tribunaledi Roma. Dichiaraintegralmente compensate tra le parti le spese del giudizio d’appello. Condannai ricorrenti Carlo Altomare ed altri, in solido tra loro, al rimborso, in favore della Presidenza del Consiglio dei ministri, delle spese del presente giudizio, liquidate in complessivi euro 20.000,00, oltreal rimborso delle spese eventualmente prenotate a debito, ed ol- tre al risarcimento dei danni ex art. 96 c.p.c., liquidati in euro