Ordinanza Interlocutoria — n. 23889/2023 — snciv · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso 17485/2020 proposto da: Edison Spa in persona dell’Amministratore Delegato, rappresentata e difesa dagli avvocati Vaccarella Romano, Benatti Francesco, Morea Nicola, Penazzi Aldo; -ricorrente - contro Bracco Imaging Spa; -intimata - nonchè contro Eni Rewind Spa in persona dell’Amministratore Delegato, rappresentata e difesa dall’avvocato Ponzanelli Giulio; -controricorrente - nonchè da Bracco Imaging Spa in persona dell’Amministratore Delegato e Legale Rappresentante, rappresentata e difesa dagli avvocati Zimatore Attilio, Biscaretti Di Ruffia Claudio, Santa Maria Alberto, Cavallone Bruno; -ricorrente incidentale - contro Edison Spa in persona dell’Amministratore Delegato e Legale Rappresentante, rappresentata e difesa dagli avvocati Vaccarella Romano, Penazzi Aldo, Morea Nicola, Benatti Francesco; -controricorrente - avverso la sentenza n. 4383/2019 della CORTE D'APPELLO di MILANO, depositata il 05/11/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 15/05/2023 da CRICENTI GIUSEPPE;
Regesto Legislator
Generato dall'IAarticolo 295 c.p; Ordinanza Interlocutoria — n. 23889/2023 — snciv · Corte di Cassazione: Un anno dopo, con atto di citazione del 16.12.1999, Bracco ha agito in giudizio nei confronti delle società venditrici (Edison e Syndial) per ottenere il risarcimento dei danni pari al costo della bonifica: la domanda nei confronti di Syndial è stata poi oggetto di rinuncia. 3.-Questo giudizio è stato tuttavia sospeso, ex articolo 295 c.p.c., in quanto era pendente una causa ritenuta pregiudiziale, che era stata intrapresa dalla Regione Lombardia nei confronti di Edison, Bracco, Basf ed Enichem per inquinamento ambientale, relativamente a tutta l’area ex Acna , all’interno della quale i terreni comprati da Bracco erano soltanto una parte.
Parole chiave
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ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso 17485/2020 proposto da: Edison Spa in persona dell’Amministratore Delegato, rappresentata e difesa dagli avvocati Vaccarella Romano, Benatti Francesco, Morea Nicola, Penazzi Aldo; -ricorrente - contro Bracco Imaging Spa; -intimata - nonchè contro Eni Rewind Spa in persona dell’Amministratore Delegato, rappresentata e difesa dall’avvocato Ponzanelli Giulio; -controricorrente - nonchè da Bracco Imaging Spa in persona dell’Amministratore Delegato e Legale Rappresentante, rappresentata e difesa dagli avvocati Zimatore Attilio, Biscaretti Di Ruffia Claudio, Santa Maria Alberto, Cavallone Bruno; -ricorrente incidentale - contro Edison Spa in persona dell’Amministratore Delegato e Legale Rappresentante, rappresentata e difesa dagli avvocati Vaccarella Romano, Penazzi Aldo, Morea Nicola, Benatti Francesco; -controricorrente - avverso la sentenza n. 4383/2019 della CORTE D'APPELLO di MILANO, depositata il 05/11/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 15/05/2023 da CRICENTI GIUSEPPE;
Ritenuto che 1.-La Edison spa (avente causa della Acna) e la società Syndial (all’epoca Enichem) hanno venduto, con tre diversi contratti, nel 1985, nel 1987 e nel 1989, alcuni loro terreni alla società Bracco Imaging spa (prima Dibra). 2.-Nel 1998, Bracco ha contestato alle società venditrici di aver dovuto bonificare quei terreni, in quanto venduti come già inquinati da sostanze chimiche, per ottemperare ad ordinanze della Regione Lombardia che lo imponevano: provvedimenti impugnati, si, da Bracco che ne ha ottenuto sospensiva ed annullamento, ma che, in ragione della loro immeditata efficacia esecutiva, avevano comunque costretto la società ad ottemperare e dunque a spendere una certa somma per la bonifica dell’area.
Un anno dopo, con atto di citazione del 16.12.1999, Bracco ha agito in giudizio nei confronti delle società venditrici (Edison e Syndial) per ottenere il risarcimento dei danni pari al costo della bonifica: la domanda nei confronti di Syndial è stata poi oggetto di rinuncia. 3.-Questo giudizio è stato tuttavia sospeso, ex articolo 295 c.p.c., in quanto era pendente una causa ritenuta pregiudiziale, che era stata intrapresa dalla Regione Lombardia nei confronti di Edison, Bracco, Basf ed Enichem per inquinamento ambientale, relativamente a tutta l’area ex Acna , all’interno della quale i terreni comprati da Bracco erano soltanto una parte.
Il giudizio pregiudicante si è così sviluppato: nel 2002 il Tribunale di Milano ha disposto, con sentenza parziale, una CTU per accertare l’inquinamento lamentato dalla Regione e per stabilirne le cause e le responsabilità; questa decisione è stata impugnata e in appello confermata (sentenza del 2006),; il giudizio è poi proseguito davanti al Tribunale, che ha emesso nel 2008 la sentenza definitiva con cui ha accertato che una parte dell’area, quella di proprietà Basf, era inquinata da trielina, ed ha condannato i convenuti al risarcimento. 3.1.-A questo punto Bracco ha riassunto il giudizio che, iniziato, come si è detto verso Edison (ex Acna) e Syndial (ex Enichem), suoi danti causa, era stato sospeso in attesa della definizione di quello promosso dalla Regione Lombardia e di cui si è testé detto.
Ripreso dunque il giudizio, il Tribunale di Milano ha condannato Edison al risarcimento del danno, e respinto la domanda nei confronti di Syndial. Questa decisione è stata confermata in appello. Tuttavia, questa Corte, con decisione n. 16654/ 2017, annullando la sentenza di appello, ha disposto nuovo esame al giudice di rinvio. In particolare, la Corte ha accolto il primo motivo di ricorso con cui Edison lamentava l’erroneo inquadramento della sua condotta nei termini di una responsabilità extracontrattuale, anziché solamente da responsabilità contrattuale per vizi della cosa vendita.
In pratica, Bracco aveva sostenuto la tesi secondo cui l’inquinamento del terreno non era soltanto motivo di vizio della cosa venduta, ma configurava altresì una responsabilità extracontrattuale in quanto impediva al compratore il godimento del diritto di proprietà, secondo la sua funzione economico sociale, salvo costose opere di bonifica: da un lato, quindi, l’aver venduto a Bracco un terreno inquinato costituiva responsabilità contrattuale, per altro verso, aver inquinato quel terreno era altresì motivo di responsabilità extracontrattuale, così che le due azioni dovevano ritenersi coesistenti.
Questa Corte, con la sentenza prima citata, ha smentito questa tesi, osservando come in caso di vendita, oltre all’azione da contratto, può prospettarsi una responsabilità extracontrattuale se la condotta del venditore ha leso interessi diversi da quelli già tutelati dal contratto e di conseguenza non lesi dall’inadempimento. Riassunta la causa, a seguito del rinvio da annullamento, il Tribunale di Milano ha ribadito la decisione precedente ritenendo responsabile Edison verso Bracco. 4.-Questa decisione è qui impugnata da Edison con otto motivi, cui si oppone Bracco con controricorso, ma proponendo altresì ricorso incidentale con due motivi.
V’è poi controricorso di Eni, già Syndial. Ciascuna parte ha depositato memoria. Edison ha formulato istanza di trattazione in pubblica udienza. Consideratoche L’istanza di trattazione in pubblica udienza, anche in ragio