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Decreto — n. 23873/2023 — snciv Generato dall'IA

Decreto — n. 23873/2023 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Decreto — n. 23873/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.73/2023 R.G. proposto da : sul ricorso iscritto al n.73/2023 R.G. proposto da : DELLO IACONO MAURO, domiciliato per legge in ROMA, presso la CORTE SUPREMA di CASSAZIONE, da se stesso rappresentato e difeso -ricorrente- contro AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE, per legge domiciliata in ROMA VIA DEI PORTOGHESI, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (ADS80224030587), che la rappresenta e difende -controricorrente- nonché contro PREFETTURA DI NAPOLI -intimata- avverso SENTENZA di TRIBUNALE NAPOLI n.4901/2022 depositata il 17/05/2022 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;

Regesto Legislator

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art. 380-bis c.p, art. 391 cod. proc. civ; Decreto — n. 23873/2023 — snciv · Corte di Cassazione: Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta (al quale, per la natura della controversia, non si applica la sospensione feriale) senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo; p.q. m. dichiara estinto il giudizio di Cassazione.

Parole chiave

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immunità parziale diritto al risarcimento danni calcolo e tasso di rimborso prestazioni compensative ripetibili dell'avvocato indennità del difensore d'ufficio

Disposizioni normative citate

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art. 380-bis c.p
art. 391 cod. proc. civ
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art.
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Testo completo

uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.73/2023 R.G. proposto da : sul ricorso iscritto al n.73/2023 R.G. proposto da : DELLO IACONO MAURO, domiciliato per legge in ROMA, presso la CORTE SUPREMA di CASSAZIONE, da se stesso rappresentato e difeso -ricorrente- contro AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE, per legge domiciliata in ROMA VIA DEI PORTOGHESI, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (ADS80224030587), che la rappresenta e difende -controricorrente- nonché contro PREFETTURA DI NAPOLI -intimata- avverso SENTENZA di TRIBUNALE NAPOLI n.4901/2022 depositata il 17/05/2022 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;

Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta (al quale, per la natura della controversia, non si applica la sospensione feriale) senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo; p.q. m. dichiara estinto il giudizio di Cassazione.

Condanna il ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 1.250,00 (milleduecentocinquanta) per compensi, oltre alle eventuali spese prenotate a debito ed agli accessori di legge. Così deciso in Roma,il 02/