Decreto — n. 23733/2023 — snciv · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAuente DECRETO sul ricorso iscritto al n.392/2023 R.G. proposto da : LOMBARDI ANTONIO, elettivamente domiciliato in ROMA C.NE CLODIA, 88, presso lo studio dell’avvocato DI LORENZO RICCARDO (DLRRCR65H27H501L), rappresentato e difeso dagli avvocati DEL SAVIO MARIO (DLSMRA54R12A268H), GUIDONE CIRO (GDNCRI69C05B696I) -ricorrente- contro EQUITALIA GIUSTIZIA S.P.A., domiciliata per legge in ROMA, presso la CORTE SUPREMA di CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avvocato TRETOLA GIANLUCA (TRTGLC69H27B963W) -controricorrente- nonchécontro MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, CORTE DI APPELLO DI NAPOLI - UFFICIO RECUPERO CREDITI presso AVVOCATURA DISTRETTUALE DELLO STATO IN NAPOLI, AGENZIA DELLE ENTRATE – RISCOSSIONE -intimati- avverso SENTENZA di TRIBUNALE NAPOLI n.5025/2022 depositata il 20/05/2022 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 380-bis c.p, art. 391 cod. proc. civ; Decreto — n. 23733/2023 — snciv · Corte di Cassazione: Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo; p.q. m. dichiara estinto il giudizio di Cassazione.
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uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.392/2023 R.G. proposto da : LOMBARDI ANTONIO, elettivamente domiciliato in ROMA C.NE CLODIA, 88, presso lo studio dell’avvocato DI LORENZO RICCARDO (DLRRCR65H27H501L), rappresentato e difeso dagli avvocati DEL SAVIO MARIO (DLSMRA54R12A268H), GUIDONE CIRO (GDNCRI69C05B696I) -ricorrente- contro EQUITALIA GIUSTIZIA S.P.A., domiciliata per legge in ROMA, presso la CORTE SUPREMA di CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avvocato TRETOLA GIANLUCA (TRTGLC69H27B963W) -controricorrente- nonchécontro MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, CORTE DI APPELLO DI NAPOLI - UFFICIO RECUPERO CREDITI presso AVVOCATURA DISTRETTUALE DELLO STATO IN NAPOLI, AGENZIA DELLE ENTRATE – RISCOSSIONE -intimati- avverso SENTENZA di TRIBUNALE NAPOLI n.5025/2022 depositata il 20/05/2022 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;
Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo; p.q. m. dichiara estinto il giudizio di Cassazione.
Condanna il ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 900,00 (novecento/00) per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge. Così deciso in Roma,il 02/0