Decreto — n. 23730/2023 — snciv · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAuente DECRETO sul ricorso iscritto al n.6328/2022 R.G. proposto da : LATERZA ANNA, elettivamente domiciliata in ROMA VIA DEGLI SCIPIONI, 110, presso lo studio dell’avvocato D'IPPOLITO NICOLA (DPPNCL79B26L049E), rappresentat a e difes a dall'avvocato SEMERARO GIUSEPPE (SMRGPP47C16E986L) -ricorrente- contro AMCO-ASSET MANAGEMENT COMPANY S.P.A., elettivamente domiciliata in ROMA VIA DEL TEMPIO, 1, presso lo studio dell’avvocato MAURIELLO CLAUDIO (MRLCLD80E16A783U), rappresentata e difes a dall'avvocato ESPOSITO MARIO (SPSMRA44C04L049T) -controricorrente- nonché contro AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE, ASSITALIA ASSICURAZIONI SPA, SOGET SPA, SGA SPA -intimate- avverso SENTENZA di TRIBUNALE TARANTO n. 87/2022 depositata il 14/01/2022 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta (ritualmente ricevuta quanto meno dal domiciliatario della ricorrente, così restando irrilevante la sorte della notifica al difensore), senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso;
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 380-bis c.p, art. 391 cod. proc. civ; Decreto — n. 23730/2023 — snciv · Corte di Cassazione: Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo; p.q. m. dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna la ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 2.300,00 (duemilatrecento/00) per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge.
Parole chiave
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uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.6328/2022 R.G. proposto da : LATERZA ANNA, elettivamente domiciliata in ROMA VIA DEGLI SCIPIONI, 110, presso lo studio dell’avvocato D'IPPOLITO NICOLA (DPPNCL79B26L049E), rappresentat a e difes a dall'avvocato SEMERARO GIUSEPPE (SMRGPP47C16E986L) -ricorrente- contro AMCO-ASSET MANAGEMENT COMPANY S.P.A., elettivamente domiciliata in ROMA VIA DEL TEMPIO, 1, presso lo studio dell’avvocato MAURIELLO CLAUDIO (MRLCLD80E16A783U), rappresentata e difes a dall'avvocato ESPOSITO MARIO (SPSMRA44C04L049T) -controricorrente- nonché contro AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE, ASSITALIA ASSICURAZIONI SPA, SOGET SPA, SGA SPA -intimate- avverso SENTENZA di TRIBUNALE TARANTO n. 87/2022 depositata il 14/01/2022 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta (ritualmente ricevuta quanto meno dal domiciliatario della ricorrente, così restando irrilevante la sorte della notifica al difensore), senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso;
Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo; p.q. m. dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna la ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 2.300,00 (duemilatrecento/00) per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge.
Così deciso in Roma,il