Decreto — n. 23728/2023 — snciv · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAuente DECRETO sul ricorso iscritto al n.5244/2022 R.G. proposto da : DI PEDE ANGELA, domiciliato per legge in ROMA, presso la CORTE SUPREMA di CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avvocato ALBANESE ANTONIO (LBNNTN69P13F052M) -ricorrente- contro SIENA NPL 2018 SRL, elettivamente domiciliato in ROMA PIAZZA DELLA LIBERTA' 13, presso lo studio dell’avvocato APPELLA PAOLO (PPLPLA35L03C345M) rappresentato e difeso dall'avvocato LO NIGRO GUIDA ETTORE (LNGTTR54P24H501D) -controricorrente- nonchécontro BANCA POPOLARE DI PUGLIA E BASILICATA SOC COOP, C.A.F.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 380-bis c.p, art. 391 cod. proc. civ; Decreto — n. 23728/2023 — snciv · Corte di Cassazione: proposto da : DI PEDE ANGELA, domiciliato per legge in ROMA, presso la CORTE SUPREMA di CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avvocato ALBANESE ANTONIO (LBNNTN69P13F052M) -ricorrente- contro SIENA NPL 2018 SRL, elettivamente domiciliato in ROMA PIAZZA DELLA LIBERTA' 13, presso lo studio dell’avvocato APPELLA PAOLO (PPLPLA35L03C345M) rappresentato e difeso dall'avvocato LO NIGRO GUIDA ETTORE (LNGTTR54P24H501D) -controricorrente- nonchécontro BANCA POPOLARE DI PUGLIA E BASILICATA SOC COOP, C.A.F.
Parole chiave
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uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.5244/2022 R.G. proposto da : DI PEDE ANGELA, domiciliato per legge in ROMA, presso la CORTE SUPREMA di CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avvocato ALBANESE ANTONIO (LBNNTN69P13F052M) -ricorrente- contro SIENA NPL 2018 SRL, elettivamente domiciliato in ROMA PIAZZA DELLA LIBERTA' 13, presso lo studio dell’avvocato APPELLA PAOLO (PPLPLA35L03C345M) rappresentato e difeso dall'avvocato LO NIGRO GUIDA ETTORE (LNGTTR54P24H501D) -controricorrente- nonchécontro BANCA POPOLARE DI PUGLIA E BASILICATA SOC COOP, C.A.F.
SPA, AGENZIA DELLE ENTRATE EQUITALIA SUD SPA -intimati- avverso la SENTENZA della CORTE D'APPELLO POTENZA n. 783/2021depositata il 09/12/2021 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.;
Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo; p.q. m. dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna la ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 2.300,00 (duemilatrecento/00) per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge. Così deciso in Roma,il 02/08/