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Decreto — n. 23726/2023 — snciv Generato dall'IA

Decreto — n. 23726/2023 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Decreto — n. 23726/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.27206/2021 R.G. proposto da : LA NUOVA MG SRL IN LIQUIDAZIONE, BUILDING SPLIT SRL, domiciliati per legge in ROMA presso la CORTE SUPREMA di CASSAZIONE, rappresentate e difese dall’avvocato MAFFI GIAMPIERO (MFFGPR71E18D251S) -ricorrenti- contro PENELOPE SPV S.R.L., domiciliata per legge in ROMA presso la CORTE SUPREMA di CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avvocato REPICE FRANCESCO (RPCFNC79L02L452Q) -controricorrente- nonchécontro INTESA SANPAOLO S.P.A., domiciliata per legge in ROMA presso la CORTE SUPREMA di CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avvocato REPICE FRANCESCO (RPCFNC79L02L452Q) -controricorrente- avverso la SENTENZA della CORTE D'APPELLO di TORINOn.756/2021depositata il 30/06/2021 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso;

Regesto Legislator

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art. 380-bis c.p, art. 391 cod. proc. civ; Decreto — n. 23726/2023 — snciv · Corte di Cassazione: proposto da : LA NUOVA MG SRL IN LIQUIDAZIONE, BUILDING SPLIT SRL, domiciliati per legge in ROMA presso la CORTE SUPREMA di CASSAZIONE, rappresentate e difese dall’avvocato MAFFI GIAMPIERO (MFFGPR71E18D251S) -ricorrenti- contro PENELOPE SPV S.R.L., domiciliata per legge in ROMA presso la CORTE SUPREMA di CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avvocato REPICE FRANCESCO (RPCFNC79L02L452Q) -controricorrente- nonchécontro INTESA SANPAOLO S.P.A., domiciliata per legge in ROMA presso la CORTE SUPREMA di CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avvocato REPICE FRANCESCO (RPCFNC79L02L452Q) -controricorrente- avverso la SENTENZA della CORTE D'APPELLO di TORINOn.756/2021depositata il 30/06/2021 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso;

Parole chiave

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duplica identità dei crediti ripetibili dell'avvocato infrazioni uniche e continuate spese di difesa reiterazione di reati penali

Disposizioni normative citate

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art. 380-bis c.p
Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380 - bis, secondo comma, c.p.c.
art. 391 cod. proc. civ
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art.
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Testo completo

uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.27206/2021 R.G. proposto da : LA NUOVA MG SRL IN LIQUIDAZIONE, BUILDING SPLIT SRL, domiciliati per legge in ROMA presso la CORTE SUPREMA di CASSAZIONE, rappresentate e difese dall’avvocato MAFFI GIAMPIERO (MFFGPR71E18D251S) -ricorrenti- contro PENELOPE SPV S.R.L., domiciliata per legge in ROMA presso la CORTE SUPREMA di CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avvocato REPICE FRANCESCO (RPCFNC79L02L452Q) -controricorrente- nonchécontro INTESA SANPAOLO S.P.A., domiciliata per legge in ROMA presso la CORTE SUPREMA di CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avvocato REPICE FRANCESCO (RPCFNC79L02L452Q) -controricorrente- avverso la SENTENZA della CORTE D'APPELLO di TORINOn.756/2021depositata il 30/06/2021 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso;

Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380 - bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate – in relazione all’entità del precettato, desunta dagli atti legittimamente esaminabili da questa Corte –come in dispositivo a carico delle due ricorrenti, tra loro in solido per evidente i dentità di posizione processuale, ma unitariamente per le due controricorrenti, poiché esse hanno sviluppato, sia pure con controricorsi formalmente distinti, a mezzo dello stesso difensore argomenti ed atti sostanzialmente sovrapponibili; p.q. m. dichiara estinto il giudizio di Cassazione.

Condanna le ricorrenti, tra loro in solido, al pagamento delle spese del giudizio di legittimità delle controricorrenti , che liquida unitariamente in complessive in Euro 4 .000,00 ( quattro mila/00) per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge. Così deciso in Roma,il 02/08/202