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Ordinanza — n. 23701/2023 — snciv Generato dall'IA

Ordinanza — n. 23701/2023 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 23701/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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ronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 6193/2022R.G. proposto da Domenico Pasquale PELOSO, quale titolare dell’omonima ditta individuale, rappresentato e difes o d agli avv. ti Salvatore Bianchini e Francesca Bartolini , come da procura in calce al ricorso, con domicilio legale in Roma, pre s so la Cancelleria della Corte di cassazione, piazza Cavour; –ricorrente – contro UNIPOLSAI s.p.a.; –intimata – avverso la sentenza n. 1784/2019 pubblicata in data 10/01/2022 della Corte d’appello di Firenze, notificata il 19/01/22;

Regesto Legislator

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art. 345 c.p, art. 1915 c.c, art. 2697 c.c, articolo 1915 cod. civ; Ordinanza — n. 23701/2023 — snciv · Corte di Cassazione: Peloso ha proposto ricorso per cassazione articolato in due motivi. Sebbene intimata, l’assicurazione non ha svolto difese nel giudizio di legittimità. Latrattazione del ricorso è stata fissata in adunanza camerale ai sensi dell’art. 380-bis.1 c.p.c.. Ragioni della decisione 1. Con il primo motivo di ricorso, il ricorrente deduce la nullità della sentenza in punto di ritenuta inammissibilità ex art. 345 c.p.c. della domanda di indennità ex art. 1915, secondocomma, c.c.; in particolare, lamenta che la Corte d’appello avrebbe erroneamente ritenuto il mutamento della causa petendi, invece della semplice riduzione, in via subordinata, del petitum, senza variazione del thema decidendum.

Parole chiave

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assicuratore infortuni risarcimento del danno da sosta risarcimento del danno civile assicurazione contro i danni provocati dall'acqua assicurazione contro il furto assicurazione contro l'inattività dell'impresa

Disposizioni normative citate

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art. 345 c.p
Con il primo motivo di ricorso, il ricorrente deduce la nullità della sentenza in punto di ritenuta inammissibilità ex art. 345 c.p.c.
art. 1915 c.c
Ambrosi denuncia del sinistro all’assicuratoresia sotto il profilo della mancata prova da parte dell’assicurato del presupposto di applicazione; nonché la violazione e falsa applicazione dell’art. 1915 c.c.
art. 2697 c.c
articolo 1915 cod. civ
della domanda di indennità ex art. 1915, secondocomma, c.c.; in particolare, lamenta che la Corte d’appello avrebbe erroneamente ritenuto il mutamento della causa petendi, invece della semplice riduzione, in via subordinata, del petitum, senza variazione del thema decidendum.
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Testo completo

ronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 6193/2022R.G. proposto da Domenico Pasquale PELOSO, quale titolare dell’omonima ditta individuale, rappresentato e difes o d agli avv. ti Salvatore Bianchini e Francesca Bartolini , come da procura in calce al ricorso, con domicilio legale in Roma, pre s so la Cancelleria della Corte di cassazione, piazza Cavour; –ricorrente – contro UNIPOLSAI s.p.a.; –intimata – avverso la sentenza n. 1784/2019 pubblicata in data 10/01/2022 della Corte d’appello di Firenze, notificata il 19/01/22;

Oggetto:Assicurazione. C.C. 28.02.2023 r.g.n. 6193/2022 Pres. A. Scrima Est. I. Ambrosi udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 28/02/2023dalla consiglier a relatrice dr.ssa Irene Ambrosi ; Fatti di causa 1. Domenico Pasquale Peloso , quale titolare dell’omonima ditta individuale, conveniva dinanzi al Tribunale di Firenze UnipolSai Assicurazioni s.p.a. al fine di sentirla condannare al risarcimento dei danni cagionatigli da Giovanni Galati Sardo, già affittuario di un immobile e di un’azienda (nella specie, un bar) per aver questi- al momento del rilascio coatto , a seguito di sfratto dell’immobile di proprietà di Peloso- occultato macchinari e impianti che venivano poi rinvenuti distrutti e inservibili, danni quantificati in Euro 14.500,00.

Il Tribunale di Firenze rigettava la domanda per decadenza della parte ricorrente perchétardiva la denuncia del danno.

2. La sentenza del Tribunale veniva impugnata davanti alla Corte d’Appello di Firenze da Domenico Pasquale Peloso e la Corte respin geva integralmente l’appello proposto,con conferma della sentenza di prime cure.

3. Peloso ha proposto ricorso per cassazione articolato in due motivi. Sebbene intimata, l’assicurazione non ha svolto difese nel giudizio di legittimità. Latrattazione del ricorso è stata fissata in adunanza camerale ai sensi dell’art. 380-bis.1 c.p.c.. Ragioni della decisione 1. Con il primo motivo di ricorso, il ricorrente deduce la nullità della sentenza in punto di ritenuta inammissibilità ex art. 345 c.p.c. della domanda di indennità ex art. 1915, secondocomma, c.c.; in particolare, lamenta che la Corte d’appello avrebbe erroneamente ritenuto il mutamento della causa petendi, invece della semplice riduzione, in via subordinata, del petitum, senza variazione del thema decidendum.

2. Con il secondo motivo di ricorso , il ricorrente denuncia la nullità della sentenza in relazione alla pretesa insussistenza del diritto alla indennità sia per carenza del requisito della “consapevolezza”dell’obbligo di tempestiva C.C. 28.02.2023 r.g.n. 6193/2022 Pres. A. Scrima Est. I. Ambrosi denuncia del sinistro all’assicuratoresia sotto il profilo della mancata prova da parte dell’assicurato del presupposto di applicazione; nonché la violazione e falsa applicazione dell’art. 1915 c.c. anche in relazione all’art. 2697 c.c.; nello specifico,la Corte d’appello avrebbe ritenuto sufficiente la sola consapevolezza dell’obbligo di avvisare l’assicuratore del sinistro entro 10 giorni dalla conoscenza dello stesso, invece della cosciente volontà di non osservare il terminee d e nuncia sul punto l’in versione dell’onere della prova in relazione all’inadempimento doloso dell’obbligo di avviso.

3. Il primo motivo è infondato . La Corte d’appello ha affermato che «la critica per la quale, ammessa la tardiva denuncia, il Tribunale, in applicazione dell’art. 1915,secondo comma, c.c., avrebbe dovuto comunque condannare la convenuta al versamento di un indennizzo “ridotto” in ragione del danno subito a causa del ritardo» fosse «del tutto priva di rilievo». Ha spiegato poi che con detta critica la parte appellante miravaad introdurre «una domanda nuova mai prima proposta dalla parte, atteso che nelle conclusioni versate innanzi al Tribunale,la stessa si limitava ad insistere nella condanna della convenuta al versamento dell’indennizzo, rifiutando qualsiasi confronto con la questione della tardiva denuncia» (pag. 6 della sentenza impugnata).

Pertanto, l a Corte d’appello ha concluso che la domanda proposta ex art. 1915, secondo comma , c.c. fosse nuova perch é fondata su presupposti diversirispetto a quella proposta in origine e, a fronte di tale chiara ed esauriente motivazione,parte ricorrente propone un motivo oltre che infondato- trattandosi effettivamente di domanda nuova né valendo in senso contrario le sole conclusioni dell’atto di primo grado riportate in ricorso, dalle quali alcun riferimento alla fattispecie di cui al secondo comma può desumersi con certezza- anche aspecifico , non cogliendo appieno la ratio decidendi espressa dalla sentenza impugnata.

Al riguardo si evidenzia che l’interpretazione e la qualificazione giuridica della domanda spetta al giudice di merito sulla base dei fatti dedotti dall’attore, né risulta che nella specie il ricorrente abbia sin dall’atto introduttivo del giudizio enunciato in modo sufficientemente chiaro situazioni di fatto suscettibili di essere valutate come C.C. 28.02.2023 r.g.n. 6193/2022 Pres. A. Scrima Est. I. Ambrosi idonee, perché compiutamente precisate, ad integrare la fattispecie contemplata dal secondo comma dell’art. 1915 c.c.. 4.Parimenti infondato il secondo motivo di ricorso.

La sentenza impugnata si dimostra congrua e priva di vizi logici e giuridici nella sua motivazione, essa ha correttamente confermato la decisione di prime cure sia con riferimento alla indimostrata circostanza che l’assicuratore fosse stato postoa conoscenza della denuncia orale (ritenendo l’insufficienza della deposizione del testimone resa in proposito ) sia in relazione al fatto che il danneggiato non avessemai contestato di non essere consapevole del termine di dieci giorni per proporre la denuncia. Nello specifico, la Corte d’appello ha ritenuto che l’assicurato «non tenne in alcun conto dell’obbligo di denunciare il sinistro per iscritto, nei dieci giorni dalla scoperta, venendo così meno ad uno dei principali obblighi posti a suo carico al verificarsi del sinistro» (nella specie, posto dall’art. 9 delle condizioni generali del contratto) e che in ordine al mero requisito della consapevolezza, una volta richia ma to l’orientamento inte r pretativo di legittimità- secon d o cui la perdita di garanzia prevista dall’art. 1915 c.c. deriva dalla sola consapevolezza da parte dell’assicurato dell’obbligo di denunciare tempestivamente il sinistro nei termini contrattuali - , ha rimarcatopoi testualmente che «è dato oggettivo che il Peloso non abbia mai sostenuto di non aver consapevolezza dell’obbligo di denuncia scritta del sinistro, avendo costui speso gran parte dei suoi scritti nel ribadire l’esistenza di prove in ordine alla proposta “denuncia orale”» (pag. 6 della sentenza impugnata), delle quali,nel merito, però, non è stata raggiunta la prova.

Pertanto, la decisione impugnata si è posta in linea con il principio consolidato espresso dalla giurisprudenza di questa Corte, dal quale non si ha motivo di discostarsi, secondo cui“ai fini della perdita dei benefici assicurativi, ai sensi dell'articolo 1915 cod. civ., non occorre lo specifico e fraudolento intento di creare danno all'assicuratore, essendo sufficiente la consapevolezza dell'obbligo previsto dalla suddetta norma e la cosciente volontà di non C.C. 28.02.2023 r.g.n. 6193/2022 Pres. A. Scrima Est. I. Ambrosi osservarlo” (Cass. 22/06/2007, n. 14579;

Cass. 28/07/2014, n. 17088; Cass. Sez. 3, 07/11/2019 n. 28625). Inoltre, parte ricorrente mostra di non aver tenuto conto del principio secondo cui l’apprezzamento del giudice di merito non è sindacabile in sede di legittimità; difatti, a lui è riservata la valutazione delle prove ma anche la scelta di quelle più idonee a dimostrare la veridicità dei fatti ad esse sottesi (Cass. 4 luglio 2017, n. 16467; Cass. 23 maggio 2014, n. 11511; Cass. 13 giungo 2014, 13485; Cass. 15 luglio 2009, n.16499). 5.In conclusione, il ricorso va rigettato ; nulla si dispone in ordine alle spese del giudizio di legittimità attesa la indefensio della Compagnia di assicurazioni intimata.

Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, si deve dare atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato a norma del comma 1-bis del citato art. 13, se dovuto (Cass. Sez. U. 20 febbraio 2020 n. 4315). Per questi motivi La Corte rigettail ricorso. Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dàatto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dellaricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello a norma del comma 1-bis d