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Ordinanza — n. 23654/2023 — snciv Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal for lack of specific grounds and failure to attack merits of title.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 23654/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Italian Supreme Court rejected Antonio Ruglio's appeal against a second-instance judgment regarding an enforcement proceeding. Ruglio argued that the lower court failed to address his claims of invalid enforcement acts and lack of creditor standing, but the Court found these arguments inadmissible. The Court ruled that the appellant did not sufficiently criticize the lower court's reasoning on the merits of the underlying title, nor did he properly frame his grievances under the required legal grounds for appeal.

Regesto Legislator

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Art. 360, para. 1, no. 4; Art. 366, para. 1, no. 4 of the Code of Civil Procedure: An appeal is inadmissible if the grounds do not critically attack the court's reasoning on the merits of the title or if the complaint lacks the specific form and legal characterization required by law.

Parole chiave

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enforcement appeal lack of specific grounds attack on merits inadmissible appeal procedural form defect rinuncia all'espropriazione pignoramento suppletivo ampliamento dell'espropriazione

Disposizioni normative citate

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Art. 360, para. 1, no. 4 of the Code of Civil Procedure
E tanto giustifica il rigetto -se non l’inammissibilità ai sensi dell’art. 360-bis, n.
Art. 366, para. 1, no. 4 of the Code of Civil Procedure
A ciò si aggiunga la esposizione del motivo de quo, inosservante del requisito di forma prescritto dall’art. 366, primo comma, num.
Art. 13, para. 1-ter of D.P.R. n. 115/2002
61, in espresso superamento del precedente indirizzo espresso da Cass. 13/02/2009, n.
Art. 13, para. 1-quater of D.P.R. n. 115/2002
61, in espresso superamento del precedente indirizzo espresso da Cass. 13/02/2009, n.
art. 500 cod. proc. civ
Muovendo da questa premessa, denegato il riconoscimento di un diritto «di priorità» al creditore procedente e valorizzata la centralità della regola della par condicio creditorum, la concreta declinazione degli effetti dell’intervento previsti dall’art. 500 cod.
art. 360 cod. proc. civ
E tanto giustifica il rigetto -se non l’inammissibilità ai sensi dell’art. 360-bis, n.

Giurisprudenza citata

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Cass., Sez. U, 20/02/2020, n. 4315
Atteso il rigetto del ricorso, va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali (a tanto limitandosi la declaratoria di questa Corte: Cass., Sez. U, 20/02/2020, n. 4315) per il versamento da parte del ricorrente - ai sensi dell’ar t.
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 11837/2021R.G. proposto da RUGLIO ANTONIO, in difetto di domicilio eletto in ROMA, domiciliato per legge ivi presso la CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’Avv. Vittorio Sannoner –ricorrente – contro AMCO –ASSET MANAGEMENT COMPANY S.P.A. , in persona del lega le rappresentante pro tempore, in difetto di domicilio eletto in ROMA, domiciliato per legge ivi presso la CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’Avv. Francesco Paolo Pepe –controricorrente – nonché contro AREC NEPRIX S.P.A. (GIÀ NEPRIX S.R.L.) , in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in Roma, viale OPPOSIZIONE ALL’ESECUZIONE r.g. n. 11837/2021 Cons. est.

Raffaele Rossi Giuseppe Mazzini n. 9, presso lo studio dell’Avv. Pierluigi Federici, dal quale è rappresentato e difeso –controricorrente – nonché contro PISCHETOLA NUNZIA UNICREDIT BANCA S.P.A. AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE ENEL DISTRIBUZIONE S.P.A. –intimati – avverso la sentenza n. 667/2021 del la CORTE DI APPELLO DI BARI , pubblicata il 31 marzo 2021; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del7 giugno 202 3 dal Consigliere RAFFAELE ROSSI. FATTI DI CAUSA 1. Nel procedimento di espropriazione di beni immobili promosso nell’anno 1991 in danno di Antonio Ruglio dalla società Credito Italiano S.p.A. (lite pendente, incorporata in Unicredit S.p.A.) e con l’intervento (spiegato il 22 febbraio 1993) dal Banco di Napoli S.p.A., il giudice dell’esecuzione del Tribunale di Foggia, a seguito di rinuncia del procedente, con ordinanza resa in data 11 febbraio 1997 dichiarò estinta la procedura, limitatamente alla posizione del procedente.

Successivamente (in dettaglio, con atto depositato il 19 dicembre 2005) spiegò intervento nella espropriazione, in veste di cessionaria del credito azionato dal Banco di Napoli S.p.A. e per il tramite del suo mandatario Sanpaolo Imi S.p.A., la S.G.A. –Società Gestione Attività S.p.A.(in corso di causa, divenuta, per mutamento di denominazione sociale, AMCO –Asset Management Company S.p.A.), la quale, in data 29 aprile 2011, provvide a rinnovare la trascrizione del pignoramento. Intervennero poi nella procedura ulteriori creditori dell’esecutato:

Banca Popolare di Puglia e Basilicata soc. coop. p.a. (lite pendente, r.g. n. 11837/2021 Cons. est. Raffaele Rossi cedente il credito alla Aporti s.r.l., rappresentata processualmente dalla Neprix s.r.l.), Nunzia Pischetola, Enel distribuzione S.p.A., Agenzia delle Entrate Riscossione. 2.Antonio Ruglio spiegò due distinte opposizioni all’esecuzione (in fase di merito, uno actu introdotte), contestando - per quanto ancora d’interesse ed in estrema sintesi - l’invalidità della rinnovazione della trascrizione del pignoramento e degli atti di impulso compiuti dalla S.G.A.

S.p.A. (poiché afferente ad una esecuzione già estinta) nonché l’inesistenza del credito azionato dall’interventrice Banca Popolare di Puglia e Basilicata e il difetto di legittimazione di quest’ultima (per intervenuta cessione del credito in favore di altro soggetto).

3. Le domande dell’opponente sono state integralmente disattese in ambedue i gradi del giudizio di merito.

4. Ricorre per cassazione Antonio Ruglio, affidandosi a due motivi, cui resistono, con separati controricorsi,la AMCO – Asset Management Company S.p.A.e la Neprix s.r.l. (divenuta, in pendenza del giudizio di legittimità e per effetto di incorporazione con la Arec S.p.A., Arec Neprix S.p.A.). Non svolgono difese in grado di legittimità le altre parti intimate, in epigrafe dettagliatamente menzionate.

5. Parte ricorrente ha depositato memoria illustrativa.

6. All’esito dell’adunanza camerale sopra indicata, il Collegio si è riservato il deposito dell’ordinanza nel termine di cui al secondo comma dell’art. 380-bis.1 cod. proc. civ.. RAGIONI DELLA DECISIONE 1.Il primo motivo denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 111,493, 564 e 529 cod. proc. civ.. Si assume che «la declaratoria di estinzione degli atti esecutivi del creditore procedente» abbia reso invalidi «i successivi atti d’impulso della procedura sulla base della rinnovazione della trascrizione del r.g. n. 11837/2021 Cons. est.

Raffaele Rossi pignoramento, non rinnovabile perché già dichiarato estinto da anni»; si sostiene altresì che la S.G.A. S.p.A., intervenuta dopo la declaratoria di estinzione quale cessionaria del creditore Banco di Napoli S.p.A. (con derivante estromissione automatica di questo, privato della facoltà di compiere atti esecutivi), non poteva rinnovare la trascrizione, in difetto di autonomo pignoramento eseguito in danno dell’esecutato. 1.1. Il motivo è destituito di fondamento. In relazione a procedure esecutive caratterizzate da complessità soggettiva dal lato attivo (cioè dalla partecipazione, oltre al pignorante, di creditori interventori), questa Corte, nella sua composizione tipica di organo della nomofilachia ed allo scopo di dissipare divergenze ermeneutiche, ha precisato che la regola della c.d. immanenza del titolo esecutivo (per cui quest’ultimo, integrante condizione necessaria e sufficiente dell’azione, deve esistere, valido ed efficace, dal momento iniziale del procedimento sino alla conclusione dello stesso) va intesa nel senso di non postulare necessariamente la continuativa e persistente sopravvivenza del titolo del creditore procedente, bensì di richiedere la costante presenza di almeno un valido titolo esecutivo - sia pure posto a base dell’azione spiegata dall’interventore - che giustifichi la perdurante efficacia del pignoramentoe sorregga quindi i singoli atti esecutivi via via posti in essere, restando del tutto irrilevante l’imputazione soggettiva di questi.

Muovendo da questa premessa, denegato il riconoscimento di un diritto «di priorità» al creditore procedente e valorizzata la centralità della regola della par condicio creditorum, la concreta declinazione degli effetti dell’intervento previsti dall’art. 500 cod. proc. civ.importa che il creditore intervenuto munito di titolo si trovi in situazione paritetica rispetto al creditore procedente, ambedue legittimati all’azione esecutiva nascente dai rispettivi titoli,esercitata da ciascuno di essi con differenti modalità (con il pignoramento o con l’atto di r.g. n. 11837/2021 Cons. est.

Raffaele Rossi intervento) e quindi ambedue muniti del potere (non soltanto di concorrere alla distribuzione del ricavato ma) di provocare i singoli atto di impulso della procedura espropriativa. Nella descrittaprospettiva, gli atti di impulso del processo esecutivo assumono rilevanza meramente oggettiva, con totale indifferenza cioè del creditore titolato da cui le stesse promanano, siccome tutte dirette a comporre un’unica sequenza che si dipana dal pignoramento per addivenire alla vendita del bene staggito ed alla distribuzione del ricavato: l’atto di impulso compiuto da un creditore legittimato « si partecipa»agli altri potenziali legittimati, per cui il creditore munito di titolo (ex se abilitato a compiere singoli atti della espropriazione) , allorquando spiega intervento, partecipa al pignoramento da altri eseguito prima dell’interventostesso.

Da quanto sopra consegue che,nel processo di esecuzione forzata al quale partecipino più creditori concorrenti, le vicende relative al titolo esecutivo (sospensione, sopravvenuta inefficacia, caducazione, estinzione) azionato dal procedente e posto a base di un pignoramento in origine valido, non travolgono la posizione dei creditori interventori titolati, cioè non ostacolano la prosecuzione del procedimento ad iniziativa dell’interventore munito di idoneo ed efficace titolo, a prescindere dall’effettuazione di un pignoramento successivo, salvo che l’intervento sia stato svolto dopo la pronuncia della caducazione del titolo del procedente o dell’arresto dell’azione esecutiva (in tal senso, Cass., Sez.

U, 07/01/2014, n. 61, in espresso superamento del precedente indirizzo espresso da Cass. 13/02/2009, n. 3531, insistentemente richiamato dal ricorrentea sostegno del motivo). Al lume delle illustrate considerazioni risulta conforme a diritto la gravata pronuncia nella parte in cui ha ritenuto la legittimazione del creditore intervenutonon rinunciante Banco di Napoli S.p.A. a dare corso alla espropriazione e della di essa società cessionaria (e a sua r.g. n. 11837/2021 Cons. est. Raffaele Rossi volta intervenuta) S.G.A. S.p.A. ad effettuare la rinnovazione della trascrizione del pignoramento (adempimento cui ben può provvedere il creditore titolato intervenuto:

Cass. 11/03/2016, n. 4751). E tanto giustifica il rigetto -se non l’inammissibilità ai sensi dell’art. 360-bis, n. 1, cod. proc. civ. - del motivo, a tacer del carattere aspecifico di esso e della lacunosa narrazione della vicenda processuale che lo connota (segnatamente, della mancata specificazione degli atti di impulso in ipotesi viziati compiuti dall’interventore titolato).

2. Il secondo mezzo lamenta «violazione degli artt. 81 e 499 cod. proc. civ. per omessa valorizzazione e difetto di motivazione». L’impugnante lamenta che la Corte di appello non abbia deciso e non abbia motivato in ordine all’inesistenza del credito ed al difetto di legittimazione e di titolo esecutivo eccepite avverso l’interventore Banca Popolare di Puglia e Basilicata. 2.1. Il motivo è inammissibile, per una duplice ragione. Con motivazione stringata (ma comunque idonea a dare conto delle ragioni del proprio convincimento) il giudice territoriale ha ritenuto le contestazioni sollevate nei confronti del menzionato istituto bancario afferenti «la correttezza nel merito» del titolo azionato (individuato nel decreto ingiuntivo n. 127/2005 del Tribunale di Matera), inferendo da ciò la loro non deducibilità con il rimedio dell’opposizione esecutiva: il motivo in esame, per come formulato in concreto, non attinge criticamente questa ratio decidendi.

A ciò si aggiunga la esposizione del motivo de quo, inosservante del requisito di forma prescritto dall’art. 366, primo comma, num. 4, cod. proc. civ.: la lunga dissertazione si concreta nell’affastellamento di censure di diversa natura e nella deduzione di vizi di invero difficile inquadramento nell’àmbito delle ragioni di impugnazione consentite dall’art. 360 cod. proc. civ., riconduzione pervero nemmeno operata dal ricorrente, come evidenzia la genericità della rubrica; la denunciata r.g. n. 11837/2021 Cons. est. Raffaele Rossi «omessa valorizzazione» di risultanze documentali si risolve, al fondo, nel sollecitare la Corte ad un riesame di tali risultanze, attività del tutto estranea alla natura ed alla finalità del giudizio di legittimità.

3. Il ricorso è rigettato.

4. Il regolamento delle spese del grado segue la soccombenza.

5. Atteso il rigetto del ricorso, va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali (a tanto limitandosi la declaratoria di questa Corte: Cass., Sez. U, 20/02/2020, n. 4315) per il versamento da parte del ricorrente - ai sensi dell’ar t. 13, comma 1 - quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 - di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello previsto per il ricorso, ove dovuto, a norma dell’art. 1-bis dello stesso art.

13. P. Q. M. Rigetta il ricorso. Condanna parte ricorrente, Antonio Ruglio,al pagamento in favore dellecontroricorrenti Arec Neprix S.p.A. e AMCO – Asset Management Company S.p.A. delle spese del giudizio di legittimità, che liquida, per ciascuna di dette controricorrenti,in euro 11.000 per compensi, oltre alle spese forfetarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200,00 ed agli accessori, fiscali e previdenziali, di legge. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a tit