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Ordinanza — n. 23646/2023 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal on prescription of damages for delayed EU directive implementation regarding medical specialization fees.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 23646/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The court declared the appeal inadmissible, ruling that the right to damages for delayed EU directive implementation prescribes within ten years from the law's entry into force. The applicant argued prescription should start from a later implementing decree, but the court cited established case law confirming the ten-year period began in 1999. Consequently, the appeal was rejected, and the applicant was ordered to pay the opposing parties' legal costs.

Regesto Legislator

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Art. 360 bis c.p.c.; The right to damages for delayed or incomplete transposition of EU directives into national law prescribes within a ten-year period commencing from the date the relevant national law entered into force.

Parole chiave

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prescription period EU directive transposition medical specialization fees damages claim inadmissible appeal risarcimento per errore giudiziario spese mediche responsabilità medica

Disposizioni normative citate

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Art. 360 bis c.p.c.
Il motivo è inammissibile ex art. 360 bis c.p.c. , alla luc e del consolidato orientamento di questa Corte, secondo cui “il diritto al risarcimento del danno da tardiva od incompleta trasposizione nell'ordinamento interno - realizzata solo con il d.lgs.
Art. 385, comma 1, c.p.c.
Le spese del presente giudizio di legittimità vanno a poste a carico del ricorrente, ai sensi dell’art. 385, comma 1, c.p.c., e sono liquidate nel dispositivo.
Art. 96, comma terzo, c.p.c.
Oltre al pagamento delle spese di soccombenza, il ricorrente deve essere altresì condannato ex art. 96, comma terzo, c.p.c..
Art. 1226 c.c.
96, terzo comma, c.p.c., può determinarsi equitativamente ex art. 1226 c.c., come già ripetutamente affermato da questa Corte, in misura pari all’importo liquidato per le spese di soccombenza.
Art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002
96, comma terzo, c.p.c., della ulteriore somma di euro 4.300, oltre interessi dalla data della presente ordinanza; (-) ai sensidell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R.
art. 360 bis c.p
Il motivo è inammissibile ex art. 360 bis c.p.c.
art. 1226 c.c
96, terzo comma, c.p.c., può determinarsi equitativamente ex art. 1226 c.c., come già ripetutamente affermato da questa Corte, in misura pari all’importo liquidato per le spese di soccombenza.

Giurisprudenza citata

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Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 6606 del 20/03/2014
11 ha riconosciuto il diritto ad una borsa di studio soltanto in favore di quanti, tra costoro, risultavano beneficiari delle sentenze irrevocabili emesse dal giudice amministrativo (così Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 6606 del 20/03/2014, Rv.
Sez. L, Ordinanza n. 18961 del 11/09/2020
Sez. 6 - L, Ordinanza n. 14112 del 7/07/2020
18961 del 11/09/2020; Sez. 6 - L, Ordinanza n. 14112 del 7/07/2020; Sez.
Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 13281 del 1°/07/2020
14112 del 7/07/2020; Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 13281 del 1°/07/2020; Sez.
Sez. 3 - , Ordinanza n. 13758 del 31/05/2018
13281 del 1°/07/2020; Sez. 3 - , Ordinanza n. 13758 del 31/05/2018, Rv.
Sez. 3, Sentenza n. 23199 del 15/11/2016
Sez. 3, Sentenza n. 16104 del 26/06/2013
642976 – 01; Sez. 3, Sentenza n. 16104 del 26/06/2013, Rv.
Sez. 3, Sentenza n. 17868 del 31/08/2011
626903 – 01; Sez. 3, Sentenza n. 17868 del 31/08/2011, Rv.
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Testo completo

nciato laseguente O R D I N A N Z A sul ricorso n. 3942/22 proposto da: -) Serrao Luigi, elettivamente domiciliato presso l'indirizzo PEC del proprio difensore, difeso dall'avvocato Carlo Madonna in virtù di procura speciale apposta in calce al ricorso; -ricorrente - contro -) Presidenza del Consiglio dei Ministri, Ministero della Salute, Ministero dell'Università e della ricerca; Ministero dell'Economia e delle Finanze, elettivamente domiciliati presso l'indirizzo PEC del proprio difensore, difesi ex legedall’Avvocatura dello Stato; -controricorrenti - avverso la sentenza della Corte d’appello di Roma 25 giugno 2021 n. 4693; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 23 marzo 2023 dal Consigliere relatore dott.

Marco Rossetti; FATTI DI CAUSA 1. Nel 2012 Luigi Serrao, unitamente ad altri due attori, convenne dinanzi al Tribunale di Roma la Presidenza del Consiglio dei ministri e gli altri Ministeri sopra indicati, esponendo che: -) dopo avere conseguito la laurea in medicina, si era iscritto ad una scuola di specializzazione, frequentata dal 1981 al 1985; -) durante il periodo di specializzazione non aveva percepito alcuna remunerazione o compenso da parte della scuola stessa; Oggetto:specializzandi - condanna per lite temeraria -) le direttive comunitarie n. 75/362/CEE e 75/363/CEE, così come modificate dalla Direttiva 82/76/CEE, avevano imposto agli Stati membri di prevedere che ai frequentanti le scuole di specializzazione fosse corrispostauna adeguata retribuzione; -) l’Italia aveva dato tardiva e parziale attuazione a tali direttive solo con la legge 8.8.1991 n. 257.

Concluse pertanto chiedendo la condanna delle amministrazioni convenute al risarcimento del danno sofferto in conseguenzadella tardiva attuazione delle suddette direttive.

2. Con sentenza 28.10.2015 n. 21706 il Tribunale, tra l’altro, rigettò la domandaproposta dall’attuale ricorrente, ritenendo prescritto il diritto. La suddetta sentenza fu appellata anche dal Serrao.

3. Con sentenza 25.6.2021 n. 4693 la Corte d’appello rigettò il gravame, confermando, in particolare, che il diritto del predetto attore era prescritto, in quanto soggetto a prescrizione decennale decorrente dal 27.10.1999.

4. La sentenza d’appello è stata impugnata per cassazione soltanto da Luigi Serrao con ricorso fondato su due motivi; le amministrazioni hanno resistito con controricorso. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Col primo motivo il ricorrente sostiene che la sentenza impugnata sarebbe erronea in quanto la prescrizione del proprio diritto al risarcimento del danno si sarebbe dovuta far decorrere non dal 27.10.1999, ma dall’emanazione del d.p.c.m. 6.7.2007, attuativo del d. lgs. 368/99. Solo con tale provvedimento, osserva il ricorrente, sarebbe infatti cessato l’inadempimento dello Stato italiano agli obblighi imposti dal diritto comunitario, e dunque solo da tale momento. 1.1.

Il motivo è inammissibile ex art. 360 bis c.p.c. , alla luc e del consolidato orientamento di questa Corte, secondo cui “il diritto al risarcimento del danno da tardiva od incompleta trasposizione nell'ordinamento interno - realizzata solo con il d.lgs. 8 agosto 1991, n. 257 -delle direttive n. 75/362/CEE e n. 82/76/CEE, relative al compenso in favore dei medici ammessi ai corsi di specializzazione universitari, si prescrive (…) nel termine decennale decorrente dalla data di entrata in vigore (27 ottobre 1999) della legge 19 ottobre 1999, n. 370, il cui art. 11 ha riconosciuto il diritto ad una borsa di studio soltanto in favore di quanti, tra costoro, risultavano beneficiari delle sentenze irrevocabili emesse dal giudice amministrativo (così Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 6606 del 20/03/2014, Rv. 630184 – 01; nello stesso senso, ex multis , Sez.

L, Ordinanza n. 18961 del 11/09/2020; Sez. 6 - L, Ordinanza n. 14112 del 7/07/2020; Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 13281 del 1°/07/2020; Sez. 3 - , Ordinanza n. 13758 del 31/05/2018, Rv. 649044 - 01; Sez. 3 - , Sentenza n. 23199 del 15/11/2016, Rv. 642976 – 01; Sez. 3, Sentenza n. 16104 del 26/06/2013, Rv. 626903 – 01; Sez. 3, Sentenza n. 17868 del 31/08/2011, Rv. 619357 -01).

2. Col secondo motivo il ricorrente censura la sentenza d'appello nella parte in cui lo ha condannato alle spese, invece che compensarle. 2.1. Anche questo motivo è manifestamente inammissibile, dal momento che la Corte d'appello ha fatto corretta applicazione del criterio della soccombenza, e che la scelta di non compensare le spese è rimessa alla valutazione discrezionale del giudice di merito ed insindacabile in sede di legittimità.

3. Le spese del presente giudizio di legittimità vanno a poste a carico del ricorrente, ai sensi dell’art. 385, comma 1, c.p.c., e sono liquidate nel dispositivo. 3.1. Oltre al pagamento delle spese di soccombenza, il ricorrente deve essere altresì condannato ex art. 96, comma terzo, c.p.c.. Il presente ricorso, infatti, proposto nel 2022, propugna tesi giuridiche che questa Corte da anni ha stabilito essere infondate, con orientamento espresso in varie centinaia di decisioni. L’importo della condanna ex art. 96, terzo comma, c.p.c., può determinarsi equitativamente ex art. 1226 c.c., come già ripetutamente affermato da questa Corte, in misura pari all’importo liquidato per le spese di soccombenza.

Per questi motivi la Corte di cassazione: (-) dichiara inammissibile il ricorso; (-) condanna Luigi Serrao alla rifusione, in favore dei controricorrenti, delle spese del presente giudizio di legittimità, che si liquidano nella sommadi euro 4.300, oltre spese prenotate a debito; (-) condanna Luigi Serrao al pagamento in favore dei controricorrenti, ex art. 96, comma terzo, c.p.c., della ulteriore somma di euro 4.300, oltre interessi dalla data della presente ordinanza; (-) ai sensidell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.

Così deciso in