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Decreto — n. 23626/2023 — snciv Generato dall'IA

Decreto — n. 23626/2023 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Decreto — n. 23626/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.30924/2021 R.G. proposto da : ZANINOTTO MARIO, DE ZAN AUGUSTA ANNA, ZANINOTTO GIORGIO, domiciliati per legge in ROMA, presso la Cancelleria della Corte suprema di cassazione, rappresentati e difesi dall’avvocato SCANTAMBURLO MASSIMO (SCNMSM65M18L407J) -ricorrenti- contro BANCA DI CIVIDALE SCPA, in persona del leg. rappr.nte p.t., elettivamente domiciliato in ROMA VIA CRESCENZIO 58, presso lo studio dell’avvocato BOMBOI SAVINA (BMBSVN64B44H501B), che lo rappresenta e difende in uno agli avvocati DE TOMA AMEDEO (DTMMDA66C11D962V), COSSU BRUNO (CSSBRN39S11F205F) -controricorrente- avverso la SENTENZA n. 2493/2021 emessa da CORTE D’APPELLO di VENEZIA.

Regesto Legislator

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art. 380-bis c.p, art. 391 cod. proc. civ; Decreto — n. 23626/2023 — snciv · Corte di Cassazione: proposto da : ZANINOTTO MARIO, DE ZAN AUGUSTA ANNA, ZANINOTTO GIORGIO, domiciliati per legge in ROMA, presso la Cancelleria della Corte suprema di cassazione, rappresentati e difesi dall’avvocato SCANTAMBURLO MASSIMO (SCNMSM65M18L407J) -ricorrenti- contro BANCA DI CIVIDALE SCPA, in persona del leg. rappr.nte p.t., elettivamente domiciliato in ROMA VIA CRESCENZIO 58, presso lo studio dell’avvocato BOMBOI SAVINA (BMBSVN64B44H501B), che lo rappresenta e difende in uno agli avvocati DE TOMA AMEDEO (DTMMDA66C11D962V), COSSU BRUNO (CSSBRN39S11F205F) -controricorrente- avverso la SENTENZA n. 2493/2021 emessa da CORTE D’APPELLO di VENEZIA.

Parole chiave

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condanna al pagamento pecuniario obbligo di indicare l'ammontare delle conclusioni pagamento dell'emolumento spese di esecuzione moneta di pagamento precetto esecutivo

Disposizioni normative citate

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art. 380-bis c.p
Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c.
art. 391 cod. proc. civ
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art.
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Testo completo

uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.30924/2021 R.G. proposto da : ZANINOTTO MARIO, DE ZAN AUGUSTA ANNA, ZANINOTTO GIORGIO, domiciliati per legge in ROMA, presso la Cancelleria della Corte suprema di cassazione, rappresentati e difesi dall’avvocato SCANTAMBURLO MASSIMO (SCNMSM65M18L407J) -ricorrenti- contro BANCA DI CIVIDALE SCPA, in persona del leg. rappr.nte p.t., elettivamente domiciliato in ROMA VIA CRESCENZIO 58, presso lo studio dell’avvocato BOMBOI SAVINA (BMBSVN64B44H501B), che lo rappresenta e difende in uno agli avvocati DE TOMA AMEDEO (DTMMDA66C11D962V), COSSU BRUNO (CSSBRN39S11F205F) -controricorrente- avverso la SENTENZA n. 2493/2021 emessa da CORTE D’APPELLO di VENEZIA.

Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti; Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso;Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo in relazione al valore del precettato, pari, second o quanto risulta dagli atti accessibili, ad € 2.648.237,57;

P.Q. M. Dichiara estinto il giudizio. Condanna i ricorrenti, tra loro in solido, al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 9.200,00 ( nov emiladuecento/00) per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge. Così deciso in Roma,addì 02/0