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Ordinanza — n. 23563/2023 — snciv Generato dall'IA

Ordinanza — n. 23563/2023 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 23563/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 12932/2022R.G. proposto da CLEOBULI ANNA, elettivamente domiciliatain Roma, via Crescenzio n. 20, lo studio dell’Avv. Nicola Staniscia, dal quale è rappresentat o e difeso –ricorrente – contro POSTE ITALIANE S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in Roma, viale Europa n. 190, presso Area Legale Territoriale Centro di Poste Italiane S.p.A., rappresentato e difesodall’Avv. Anna Maria Rosaria Ursino –controricorrente – Avverso la sentenza n. 7442/2021 della CORTE DI APPELLO DI ROMA, pubblicata il 20 novembre 2021.

Regesto Legislator

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art. 553 cod. proc. civ; Ordinanza — n. 23563/2023 — snciv · Corte di Cassazione: Cass. 22/05/1973, n. 1505; Cass. 22/06/1999, n. 6333; Cass.21/07/2000, n. 9645; Cass. 26/07/2013, n. 18127; Cass. 17/10/2013, n. 23572; Cass. 19/02/2019, n. 4763; Cass. 23/10/2020, n. 23315; Cass. 22/02/2021, n. 4665); la sentenza impugnata va in definitiva cassata con rinvio al Giudice dip ace di Roma , quale giudice di primo grado, in persona di diverso r.g. n. 12932/2022 Cons. est. Raffaele Rossi magistrato, cui è altresì demandata la statuizione sulle spese del giudizio di legittimità; P. Q.M. decidendo sul ricorso, cassa la sentenza impugnata ai sensi dell’art. 383, terzo comma, cod. proc. civ., con rinvio al Giudice di pace di Roma, quale giudice di primo grado, in persona di diverso magistrato, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Parole chiave

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tempestività dell'invio postale sospensione dell'esecuzione opposizione al precetto esecutivo esecuzione dello sfratto esecuzione – Documenti da produrre titolo esecutivo europeo

Disposizioni normative citate

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art. 553 cod. proc. civ
civ., deducendo che il titolo esecutivo (un’ordinanza di assegnazione resa ai sensi dell’art. 553 cod.
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 12932/2022R.G. proposto da CLEOBULI ANNA, elettivamente domiciliatain Roma, via Crescenzio n. 20, lo studio dell’Avv. Nicola Staniscia, dal quale è rappresentat o e difeso –ricorrente – contro POSTE ITALIANE S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in Roma, viale Europa n. 190, presso Area Legale Territoriale Centro di Poste Italiane S.p.A., rappresentato e difesodall’Avv. Anna Maria Rosaria Ursino –controricorrente – Avverso la sentenza n. 7442/2021 della CORTE DI APPELLO DI ROMA, pubblicata il 20 novembre 2021.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio tenuta il giorno 8 giugno2023 dal Consigliere RAFFAELE ROSSI . OPPOSIZIONE ALL’ESECUZIONE r.g. n. 12932/2022 Cons. est. Raffaele Rossi Rilevato che avverso l’espropriazione presso terzi in suo danno intrapresa da Anna Cleobuli, la società Poste Italiane S.p.A. propose opposizione all’esecuzione ex art. 615, secondo comma, cod. proc. civ., deducendo che il titolo esecutivo (un’ordinanza di assegnazione resa ai sensi dell’art. 553 cod. proc. civ.) era stato notificato unitamente all’atto di precetto, e quindi in violazione del termine di venti giorni stabilito nel titolo stesso; l’opposizione, svolta secondo la cadenza bifasica connotante siffatto giudizio, venne accolta, in prime cure, dall’adito Giudice di pace di Roma, pronuncia poi confermata, in sede di appello, dalla decisione in epigrafe indicata; ricorre per cassazione Anna Cleobuli, affidandosi ad unmotivo, cui resiste, con controricorso, Poste Italiane S.p.A.; parte ricorrente ha depositato memoria illustrativa; all’esito dell’adunanza camerale sopra indicata, il Collegio si è riservato il deposito dell’ordinanza nel termine di cui al secondo comma dell’art. 380-bis.1 cod. proc. civ.;

Considerato che è superfluo dare conto delmotivo dell’impugnazione di legittimità, rivestendo, rispetto alla disamina di esso, carattere pregiudiziale il rilievo officioso della nullità processuale invalidante l’intero corso del giudizio di merito (e, per conseguenza la sentenza gravata), siccome svolto a contraddittorio non integro; dissipando precedenti dubbi euristici, questa Corte ha enunciato il principio di diritto per cui «nei giudizi di opposizione esecutiva relativi ad una espropriazione presso terzi ai sensi degli artt. 543 e ss. cod. proc. civ. il terzo pignorato è sempre litisconsorte necessario» (così Cass. 18/05/2021, n. 13533); r.g. n. 12932/2022 Cons. est.

Raffaele Rossi «molteplici ragioni: di sistema, di semplicità e di coerenza» (illustrati nel citato precedente, cui si fa rinvio) inducono alla riportata conclusione, funditus giustificata dal rilievo che l’esito delle opposizioni esecutive «senza distinzioni di sorta» non è mai «indifferente» per il terzo pignorato, in ragione degli obblighi che egli è tenuto ad assolvere (quale ausiliario di giustizia) nell’espropriazione presso terzi; a tale regula iuris (espressamente ribadita in plurime occasioni: tra le tante, Cass. 27/09/2021, n. 26114;

Cass. 02/12/2021, n. 37929; Cass. 14/12/2021, n. 39973; Cass. 29/12/2021, n. 41932; Cass.08/03/2022, n. 7577; Cass. 26/07/2022, n. 23348) va data continuità; ciò posto, è pacifico (ed emerge dagli atti di causa) che al presente giudizio -avente ad oggetto opposizione esecutiva proposta in seno ad un’espropriazione presso terzi - non ha nno ab initio (ed in ambedue i gradi di merito) partecipato i terz i pignorat i ( Banca d’Italia e PSA Wind), nemmeno evocato dal ricorrente in sede di legittimità; la non integrità del contraddittorio per pretermissione di un litisconsorte necessario è rilevabile di ufficio in ogni stato e grado del giudizio ed anche per la prima volta in sede di legittimità: essa importa, a mente degli articoli 383, terzo comma, e 354 del codice di rito, l’annullamento della pronuncia emessa e la cassazione con rinvio al giudice di prime cure onde procedere alla nuova trattazione della controversia a contraddittorio pieno ed integro (così già la remota Cass.19/10/1963, n. 2786; conformi, in seguito, Cass. 12/05/1967, n. 1004;

Cass. 22/05/1973, n. 1505; Cass. 22/06/1999, n. 6333; Cass.21/07/2000, n. 9645; Cass. 26/07/2013, n. 18127; Cass. 17/10/2013, n. 23572; Cass. 19/02/2019, n. 4763; Cass. 23/10/2020, n. 23315; Cass. 22/02/2021, n. 4665); la sentenza impugnata va in definitiva cassata con rinvio al Giudice dip ace di Roma , quale giudice di primo grado, in persona di diverso r.g. n. 12932/2022 Cons. est. Raffaele Rossi magistrato, cui è altresì demandata la statuizione sulle spese del giudizio di legittimità; P. Q.M. decidendo sul ricorso, cassa la sentenza impugnata ai sensi dell’art. 383, terzo comma, cod. proc. civ., con rinvio al Giudice di pace di Roma, quale giudice di primo grado, in persona di diverso magistrato, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Cos