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Ordinanza — n. 23538/2023 — snciv Generato dall'IA

Ordinanza — n. 23538/2023 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 23538/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 25199/2021R.G. proposto da SCIMEMI ANTONINO E CARADONNA VITA ALBA, in difetto di domicilio eletto in ROMA, ambedue domiciliati per legge ivi presso la CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentati e difesi dall’Avv. Francesco Salvo –ricorrenti – contro BISCONTI GIANCARLO, in difetto di domicilio eletto in ROMA, domiciliatoper legge presso la CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentatoe difeso dall’Avv. Giuseppe Ippolito –controricorrente – nonché contro I.R.C.A.C.

Regesto Legislator

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art. 586 cod. proc. civ, art. 617 cod. proc. civ, art. 111 Cost; Ordinanza — n. 23538/2023 — snciv · Corte di Cassazione: All’esito dell’adunanza camerale sopra indicata, il Collegio si è riservato il deposito dell’ordinanza nel termine di cui al secondo comma dell’art. 380-bis.1 cod. proc. civ.. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Il primo motivo eccepisce nullità della sentenza in relazione all’art. 360, primo comma, num. 4, cod. proc. civ.. Premesso che dei due giudizi di merito sulle opposizioni proposti separatamente era stata disposta la riunione, parte ricorrente rileva come l’impugnata sentenza ometta, in ogni sua parte, qualsivoglia riferimento all’opponente Antonino Scimemi(sebbene portatore di una posizione processuale del tutto autonoma rispetto a quella dell’altr a r.g. n. 25199/2021 Cons. est.

Parole chiave

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realizzazione forzata di immobili valore venale dell'immobile compravendita immobiliare stima di immobili esteri sequestro di beni immobili bene espropriato

Disposizioni normative citate

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art. 586 cod. proc. civ
della notevole inadeguatezza del prezzo ex art. 586 cod. proc. civ.» e mancata sospensione della vendita.
art. 617 cod. proc. civ
La decisione in epigrafe indicataha dichiarato inammissibile «per tardività» l’opposizione «ex art. 617 cod. proc. civ.» di Vita Alba Caradonna, condannandola alla refusione delle spese in favore degli opposti I.R.C.A.C.
art. 111 Cost
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 25199/2021R.G. proposto da SCIMEMI ANTONINO E CARADONNA VITA ALBA, in difetto di domicilio eletto in ROMA, ambedue domiciliati per legge ivi presso la CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentati e difesi dall’Avv. Francesco Salvo –ricorrenti – contro BISCONTI GIANCARLO, in difetto di domicilio eletto in ROMA, domiciliatoper legge presso la CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentatoe difeso dall’Avv. Giuseppe Ippolito –controricorrente – nonché contro I.R.C.A.C.

– ISTITUTO REGIONALE PER IL CREDITO ALLA COOPERAZIONE RISCOSSIONE SICILIA S.P.A. –intimati – OPPOSIZIONE AGLI ATTI ESECUTIVI r.g. n. 25199/2021 Cons. est. Raffaele Rossi Avverso l a sentenza n. 240 /202 1 del TRIBUNALE DI MARSALA , pubblicata il giorno 30 marzo 2021. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio tenuta il giorno 5 luglio2023 dal Consigliere RAFFAELE ROSSI . FATTI DI CAUSA 1. Nell’anno 2008 l’I.R.C.A.C. (Istituto Regionale per il Credito alla Cooperazione)promosse innanzi il Tribunale di Marsala espropriazione forzata in danno di Antonino Scimemi avente ad oggetto il diritto di proprietà, per l’intero, su un immobile sito in Salemi, alla via Monaci n. 48, per la quota di 2/3 nella titolarità esclusiva dell’esecutato e per la residua quota di 1/3 in comproprietà tra l’esecutato e la di lui coniuge in regime di comunionelegale dei beni, Vita Alba Caradonna.

All’esito della fase liquidativa, dipanatasi attraverso plurimi infruttuosi esperimenti di vendita e con reiterati ribassi del prezzo posto di collocazione in vendita, il cespite venne aggiudicato, per il prezzo di euro 8.030, a Giancarlo Bisconti, a cui favore fu poi emesso, saldato il prezzo, decreto di trasferimento assunto al rep. n. 180/2019.

2. Avverso siffatto decreto formularono distinte opposizioni agli atti esecutivi Antonino Scimemi e Vita Alba Caradonna. Ilprimo rilevò, a suffragio dell’illegittimità del decreto, che il prezzo di vendita era «notevolmente inferiore alla metà del valore della stima», senza che il giudice dell’esecuzione avesse giustificato un ribasso così elevato e valutato la sussistenza dei presupposti per la sospensione exart. 586 cod. proc. civ.; sostenne altresì che la vendita era frutto di una «pubblicità erronea ed ingannevole», dacchéil bene non era stato descritto nella perizia di stima nelle sue reali ed effettive condizioni (ottimo statodi conservazione, impianti nuovi e moderni ) .

La seconda eccepì, in breve: la mancata notificazione del decreto di trasferimento «e degli atti ad esso prodromici e consequenziali», con lesione del diritto di difesa (segnatamente, con impossibilità di chiedere r.g. n. 25199/2021 Cons. est. Raffaele Rossi «la chiusura per infruttuosità della procedura»); la «nullità insanabile» del decreto di trasferimento per «mancato rilievo officioso da parte del G.E. della notevole inadeguatezza del prezzo ex art. 586 cod. proc. civ.» e mancata sospensione della vendita.

3. Rigettate dal giudice dell’esecuzione le richieste di sospensione dell’atto opposto, gli opponenti notificarono, nel termine ad hocfissato, separati atti di citazione per l’instaurazione dei giudizi di merito, così generando due controversie iscritte al R.G.A.C. del Tribunale di Marsala (precisamente, al n. 1676 del 2019 la opposizione proposta dalla Caradonna; al n. 1736del 2019 quella coltivata dallo Scimemi).

4. La decisione in epigrafe indicataha dichiarato inammissibile «per tardività» l’opposizione «ex art. 617 cod. proc. civ.» di Vita Alba Caradonna, condannandola alla refusione delle spese in favore degli opposti I.R.C.A.C. e Giancarlo Bisconti.

5. Ricorrono uno actu per cassazione Antonino Scimemi e Vita Alba Caradonna, affidandosi a cinque motivi, cui resiste, con controricorso, Giancarlo Bisconti; non svolgono difese in grado di legittimità l’I.R.C.A.C. e Riscossione Sicilia S.p.A..

6. Parte ricorrente ha depositato memoria illustrativa.

7. All’esito dell’adunanza camerale sopra indicata, il Collegio si è riservato il deposito dell’ordinanza nel termine di cui al secondo comma dell’art. 380-bis.1 cod. proc. civ.. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Il primo motivo eccepisce nullità della sentenza in relazione all’art. 360, primo comma, num. 4, cod. proc. civ.. Premesso che dei due giudizi di merito sulle opposizioni proposti separatamente era stata disposta la riunione, parte ricorrente rileva come l’impugnata sentenza ometta, in ogni sua parte, qualsivoglia riferimento all’opponente Antonino Scimemi(sebbene portatore di una posizione processuale del tutto autonoma rispetto a quella dell’altr a r.g. n. 25199/2021 Cons. est.

Raffaele Rossi opponente, Vita Alba Caradonna) , ed alle domande dallo stesso formulate: ascrive detta mancanza non a mero errore materiale ma a vera e propria omissione di pronuncia. 1.1. La doglianza è fondata. Risulta dallo «storico» telematico del fascicolo del giudizio di merito, allegato al ricorso per cassazione ed accessibile a questa Corte in ragione dell’error in procedendo denunciato, che le due cause sul merito delle opposizioni, separatamente intentate, sono state poi (in dettaglio, il 12 febbraio 2020) confluite in unico giudizio (per riunione del procedimento R.G.A.C. 1736 a quello iscritto al R.G.A.C. 1676).

Ciò posto, la lettura della sentenza – nelle sin gole parti di cui si compone e nella sua complessivaunità strutturale cui le stesse danno corpo – rende palese come il giudice territoriale abbia in radice mancato di considerare l’opposizione proposta dallo Scimemi, basata su argomentazioni (quantomeno in parte) diverse da quelle dedotte (ed esaminate) dalla Caradonna. Alcun cenno ad Antonino Scimemi si rinviene nell’indicazione delle parti contenuta nell’epigrafe; la parte narrativa (svolta sotto la voce «Fatto») descrive lo svolgimento della vicenda processuale con esclusivo riferimento alla opposizione della Caradonna; l’esposizione delle ragioni della decisione (svolta sotto la voce «Diritto»), seppur con qualche equivocità, si riferisce alle ragioni di censura della Caradonna; in dispositivo non vi è nessuna statuizione relativa allo Scimemi.

Si ravvisa, pertanto, la lamentata omissione di pronuncia: e tanto giustifica la cassazione in parte qua della sentenza impugnata, con rinvio al Tribunale di Marsala, quale giudice di unico grado,in persona di diverso magistrato, per l’esame della opposizione sollevata da Antonino Scimemi. r.g. n. 25199/2021 Cons. est. Raffaele Rossi 2. L’accoglimento del primo motivo di ricorso assorbe il quarto, concernente la fondatezza nel merito delle contestazioni poste dallo Scimemi a suffragio della sua opposizione.

3. Il secondo ed il terzo motivo, unitariamente scrutinabili per la intrinseca connessione delle doglianze sollevate, censurano, sotto diversi profilied in relazione a plurime norme (artt. 112, 586, 591, 617 cod. proc. civ.; art. 164-bisdisp. att. cod. proc. civ.; art. 111 Cost.) la declaratoria di inammissibilità della opposizione della Caradonna argomentata dal giudice territoriale sul rilievoche le doglianze mosse, non integrando vizi intrinseci al decreto di trasferimento, dovevano essere fatte valere con opposizione avverso l’ordinanza di venditaresa il 1° dicembre 2017,presupposto dell’aggiudicazione.

Parte ricorrente deduce, in contrario, che l’esperimento di vendita concluso con l’aggiudicazione al Bisconti non era stato autorizzato (in special modo, quanto alla misura del ribasso) dall’ordinanza del giudice dell’esecuzione del 1° dicembre 2017; assume ancora che soltanto all’esito dell’aggiudicazione poteva essere apprezzata la congruità del prezzo e, dunque, verificata la sussistenza dei presupposti per la sospensione di cui all’art. 586 cod. proc. civ.;conclude nel senso che il mancato rilievo ad opera del giudice dell’esecuzione della notevole inadeguatezza del prezzo (nemmeno idoneo a coprire le spese della procedura) importava la nullità del decreto ingiuntivo. 3.1.

Le doglianze sono fondate, nei termini in appresso chiariti. Come breviter illustrato in parte narrativa, Vita Alba Caradonna, aveva dedotto, quale ragione di invalidità del decreto di trasferimento, il mancato esercizio ad opera del giudice dell’esecuzione del potere di sospensione della vendita per notevole inferiorità rispetto al «giusto prezzo» dell’effettivo prezzo di aggiudicazione del bene pignorato. A fronte di una contestazione del genere, non è conformea diritto la pronunciata declaratoria di inammissibilità. r.g. n. 25199/2021 Cons. est.

Raffaele Rossi In particolare, l’errore che inficia il ragionamento del giudice territoriale risiede nel ritenere che la circostanza addotta da parte opponente (la notevole ingiustizia del prezzo di aggiudicazione ) dovesse necessariamente essere fatta valere, a pena di decadenza, con opposizione exart. 617 cod. proc. civ. avverso la prodromica ordinanza di vendita: si tratta, per contro, di evenienza riscontrabile soltanto in rapporto all’esito p ositivo dell’ esperimento di vendita (cioè a dire, in rapporto al quantum dell’aggiudicazione), ben potendo il prezzo a base d’asta stabilito nell’ordinanza di vendita subire (anche considerevoli) incrementi per effetto dell’esperimento della gara tra gli offerenti.

La sentenza gravata va dunque anche in questa parte cassata, assegnando al giudice del rinvio, come sopra individuato, il compito di una nuova valutazione, involgente accertamenti di fatto, sui motivi di opposizione dispiegati dalla Caradonna oggetto del presente gravame (quanto alle situazioni legittimanti l’esercizio del potere officioso di sospensione della vendita ex art. 586 cod. proc. civ., cfr., ex multis, Cass. 21/09/2015, n. 18451 ; Cass. 10/06/2020, n. 11116; Cass.20/10/2021, n. 29018; Cass. 19/01/2023, n. 1639).

4. Resta assorbito il quinto motivo di ricorso, afferente al capo spese travolto dalla disposta cassazione della sentenza.

5. In definitiva e per riepilogare: sono accolti il primo, il secondo ed il terzo motivo di ricorso, assorbiti il quarto e il quinto, cassata la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e rinviata la causa per nuovo esame alTribunale di Marsala, quale giudice di unico grado, in persona di diverso magistrato.

6. Al giudice del rinvio è altresì demandata la regolamentazione delle spese del presente giudizio di legittimità. P. Q.M. Accoglie il primo, il secondo ed il terzo motivo di ricorso, assorbiti il quartoed il quinto, cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi r.g. n. 25199/2021 Cons. est. Raffaele Rossi accolti e rinvia alTribunale di Marsala, quale giudice di unico grado, in