Cassation appeal dismissed as inadmissible for failing to specify document location and rearguing merits.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ruling that the appellant failed to comply with strict procedural requirements. The appellant argued that the lower court incorrectly included an unpicked property parcel in the transfer decrees, but the court found the appeal defective. The decision was based on the failure to specify where the cited documents were produced in the proceedings and the mere repetition of merits arguments without addressing the appellate court's reasoning.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 360, c.1, n. 3 c.p.c.; Art. 132 c.p.c.; Art. 366, n. 4 c.p.c.; Art. 366, n. 6 c.p.c.: A cassation appeal is inadmissible if it fails to specify the location of cited documents in the proceedings or merely reargues merits arguments without critiquing the appellate court's reasoning.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
23 ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 25813/2021 R.G. proposto da Maria Michela LOCOROTONDO, pure in qualità di erede di Mario MOTOLESE, rappresentata e difesa dall’avv. Antonella Semeraro , come da procura speciale di costituzione di nuovo difensore allegata al ricorso, elettivamente domiciliat a in ROMA, presso lo studio dell’avv. Nicola D’Ippolito,via degli Scipioni n. 110; -ricorrente - contro Maria CRESCENZIO, -intimata – Oggetto:Opposizione esecutiva –decreto di trasferimento CC 18.05.2023 Ric. n. 25813/2021 Pres F.
De Stefano Est. I. Ambrosi.avverso la sentenza n. 164/2021della CORTE D’APPELLO di LECCE, pubblicata il 4/05/2021; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 1 8/0 5 /202 3 dalla ConsiglieraDott.ssa Irene Ambrosi ; rilevato che Maria Michela LOCOROTONDO e Mario MOTOLESE oppo se ro dinanzi al Tribunale di Tarantoi decreti di trasferimento in favore di Maria CRESCENZIO emessi dal G.E. nella procedura esecutiva immobiliare iscritta al n. 453/93 R.G.E. del Tribunale di quellacittà; si costituì Maria CRESCENZIO, chiedendo il rigetto dell’opposizione ; ilTribunale rigettò l’oppos izione , affermando che i due immobili staggiti erano stati ben individuati sia in sede di pignoramento che in sede di ordinanza di vendita, con condanna alle spese degli opponenti; avverso la sentenza di prime cure proposero appello gli originari opponenti, lamentando che il G.E. nella procedura esecutiva immobiliare iscritt a al n. 453 /9 3 R.G.E., erroneamente avesse compreso nei medesimi decreti anche la particella catastale n. 242 (ora n. 573), in realtà , mai pignorata né oggetto di vendita forzata, pignoramento e procedura che avrebbe bensì riguardato unicamente la particella n. 141 del foglio 55; si costituì Maria CRESCENZIO,chiedendo il rigetto dell’avverso gravame; la Corte d’appello di Lecce dichiarò l’opposizione manifestamente infondata,oltre che inammissibile, poiché il vizio si sarebbe dovuto rilevare tempestivamente mediante opposizione agli atti esecutivi, confermando la sentenza di prime cure e condannando gliappellanti alle spese del giudizio ; per la cassazione della richiamata sentenza, Maria Michela LOCOROTONDO, in proprio e nella qualità di erede di Mario MOTOLESE,ha proposto ricorso sulla base di due motiv i ; sebbene intimata, Maria CRESCENZIO non ha ritenuto di svolgere difese nel giudizio di legittimità;
CC 18.05.2023 Ric. n. 25813/2021 Pres F. De Stefano Est. I. Ambrosi.la trattazione del ricorso è stata fissata in adunanza camerale ai sensi dell’art. 380-bis.1 c.p.c.; Il Pubblico Ministero non ha depositato conclusioni; Il Collegio ha riservato il deposito della decisione nei successivi sessanta giorni; considerato che con il primomotivo di ricorso, la ricorrente denuncia l ’ o messa debita considerazione per le previsioni di cui all’art. 360, c.1, n. 3 c.p.c. e pari omessa considerazione per le previsioni di cui all’art.132 cpc, c. 4 c.p.c. ed in particol are, censura la sentenza laddove la Corted’appello ha affermato che vi è stato l’accorpamento di due particellee ove ha statuito che l’unico rimedio esperibile era quello dell’opposizione agli atti esecutivi; la ricorrente sostiene, invero, che, nella fattispecie , non viene contestata la validità e l’efficacia dei decreti di trasferimento, ma l’effettivo trasferimento dei beni espressamente indicati nei decreti; con il secondo motivo, denuncia la omessa debita considerazione per le previsioni dicui all’art. 360, comma 1, nn. 3 e 5 c.p.c.; in riferimento alle previsioni di cui agli artt. 555 e 586 c.p.c.; pari omessa considerazione dell’art. 950 c.c., ed in particolare, lamenta il fatto che la Corte ha riconosciuto la legittimità dei decreti di trasferimento anche laddove, nel caso specifico, erano stati consegnati all’acquirente dei beni distinti con un valore maggiore rispetto a quelli oggetto dei singoli atti esecutivi, quali il pignoramento e l’ordinanza di vendita; il ricorso è inammissibil e in relazione ad entrambi i motivi proposti, il cui esame può essere condotto in modo congiunto attese le sussistenti ed evidenti ragioni di connessione; in primo luogo, le censure formulate sia con riferimento alle evocate violazioni di legge sia in relazione agli asseriti errores in procedendo denunciati, sono inammissibili in ragione di quanto da questa Corte più volte affermato , e cioè che le contestazioni CC 18.05.2023 Ric. n. 25813/2021 Pres F.
De Stefano Est. I. Ambrosi.riguardanti gli atti di una delle fasi in cui il procedimento esecutivo è strutturato «sono irreversibilmente precluse nella successiva fase», se non tempestivamente rilevate con gli appropriati strumenti oppositivi di autonoma azione avverso il decreto di trasferimento (Cass., Sez. 3, Sentenza n. 7707 del 02/04/2014, Rv. 630351-01; precedentemente, Cass., Sez. U, Sentenza n. 11178 del 27/10/1995, Rv. 494405-01) e, soprattutto, che anche «eventuali difformità tra risultanze e consistenza del bene come effettivamente individuate nel decreto di trasferimento rispetto a quelle reali, devono essere fatte valere all’interno del processo esecutivo con gli appropriati rimedi oppositivi.» (così, Cass., Sez. 2, 22/06/2021 n. 17811; in precedenza, su questioni analoghe:
Cass., Sez. 3, 16/05/2008n. 12430; Cass., Sez. 3, 13/03/2014 n. 5796 l; Cass., Sez. 2, 15/10/2018 n. 25687; Cass., Sez. 3, 19/05/2022 n. 16219; Cass., Sez. 3, 20/10/2020 n. 22854; da ultimo, Cass. Sez. 321/09/2022 n. 27677); in secondo luogo, le prospettate censure sono inammissibili per difetto di specificità in relazione al tenore della decisione impugnata, atteso che si limitano, indebitamente, a ribadire le ragioni del gravame proposto avverso la decisione di primo grado, senza censurare quelle per le quali la Corte territoriale ha ritenuto tali ragioni non ammissibili; al riguardo, q uesta Corte ha ripetutamente affermato che la mancata considerazione delle motivazioni poste a base del provvedimento impugnato comporta l’inammissibilità, ex art. 366, n. 4, c.p.c., del ricorso per cassazione, atteso che questo deve necessariamente contenere l’enunciazione delle ragioni per le quali la decisione è erronea e deve necessariamente tradursi in una critica della stessa (Cass.31/08/2015, n. 17330;
Cass. 11/01/2005, n. 359); sotto altro profilo, la parte con i motivi di ricorso non può limitarsi a riproporre le tesi difensive svolte nelle fasi di merito e motivatamente disattese dal giudice dell’appello, senza considerare CC 18.05.2023 Ric. n. 25813/2021 Pres F. De Stefano Est. I. Ambrosi.le ragioni offerte da quest’ultimo, poiché in tal modo si determina una mera contrapposizione della propria valutazione al giudizio espresso dalla sentenza impugnata che si risolve, in sostanza, nella proposizione di un “non motivo”, come tale inammissibile ai sensi del citato art. 366, n. 4 c.p.c., (Cass. 24/09/2018, n. 22478; in precedenza, Cass. 21/03/2014, n. 6733;
Cass. 15/03/2006, n. 5637); infine, le censure sono inammissibili perch é non conformi al principio posto dall’art. 366 n. 6 c.p.c. che prescrive la specificazione in quale sede l’atto processuale (nella specie, i decreti di trasferimento del 26 gennaio 2010), pur individuati dal ricorso, risultaprodotto, poiché indicare un documento significa necessariamente, oltre che specificare gli elementi che valgono ad individuarlo, dire dove nel processo è rintracciabile; inoltre, il principio posto dall’art. 366 c.p.c., n.6, è direttamente ricollegatoal contenuto del ricorso, come requisito che si deve esprimere in una indicazione contenutistica dello stesso; tale specifica indicazione, quando riguardi un documento, in quanto quest'ultimo sia un atto prodotto in giudizio, postula che si individui dove è stato prodotto nelle fasi di merito e, quindi, anche in funzione di quanto dispone l'art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4, prevedente un ulteriore requisito di procedibilità del ricorso, che esso sia prodotto in sede di legittimità (Cass.
Sez. U, Sentenza 2/12/2008 n. 28547); n el caso in esame, la ricorrente apoditticamente richiama il contenuto di decreti di trasferimento neppurespecificatamente allegat i ; in conclusione,il ricorso è inammissibile; non vi è luogo a provvedere sulle spese , attes a l’ indefensio della parte intimata; ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, si deve dare atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dellaricorrente, dell’ulteriore importo a titolo CC 18.05.2023 Ric. n. 25813/2021 Pres F. De Stefano Est.
I. Ambrosi.di contributo unificato a norma del comma 1-bis del citato art. 13, se dovuto (Cass. Sez. U. 20 febbraio 2020 n. 4315); per questi motivi la Corte dichiara inammissibile il ricorso. Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dellaricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificat