Cassation court dismisses appeal on tax loss compensation, ruling other grounds inadmissible due to finality of main decision.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation dismissed the main appeal filed by Almeco S.p.A. against TLA Studio Tributario, ruling the appeal inadmissible because the court had already definitively rejected the claim based on the principle of compensatio lucri cum damno. The court held that since the decision relied on multiple independent grounds, challenging one ground rendered the other arguments legally irrelevant due to the finality of the judgment. Consequently, the main appeal and the conditional incidental appeals were rejected, and the appellant was ordered to pay the legal costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 366 c.p.c.; Art. 367 c.p.c.: When a cassation decision rests on multiple independent grounds, the inadmissibility of challenges to one ground renders the challenges to the others inadmissible due to the supervening lack of interest.
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ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 5392/2020 R.G. proposto da: ALMECO S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA , V IA DELLA FERRATELLA IN LATERANO N. 33, presso lo studio dell’avvocato AURORA SPACCATROSI, rappresentat a e difes a dall'avvocato ANTONIO IMBIMBO; -ricorrente- contro TLA STUDIO TRIBUTARIO E LEGALE, in persona del legale rappresentante pro tempore , COLOMBO MASSIMO, CIPOLLA SILVANO, MATTAVELLI NATALINA, MARCHESI SIMONETTA, DELMIGLIO ROBERTO, BONDESAN ALBERTO, elettivamente domiciliati in ROMA, VIA CARLO POMA N. 4, presso lo studio dell’avvocato ANTONIO CONTE, che li rappresenta e difende unitamente agli avvocati ANDREA PERRON CABUS e MICHELE TONIATTI;
MARCHESI MARIO, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA FLAMINIA VECCHIA N. 691, presso lo studio dell’avvocato MARCO FABIO LEPPO, rappresentato e difeso dall’avvocato RENATO ZANFAGNA; ARCH INSURANCE (UK) LIMITED - RAPPRESENTANZA GENE RALE PER L’ITALIA [ già Arch Insurance Company (Europe) Limited - Rappresentanza Generale per l’Italia], in persona del rappresentante generale per l’Italia pro tempore, elettivamente domiciliatain ROMA, VIA DEI DUE MACELLI N. 66, presso lo studio dell’avvocato MARCO DIMOLA , che l a rappresenta e difende unitamente all’avvocato DAVID MARIA MARINO; -controricorrenti- nonchè contro DUAL ITALIA S.P.A.; -intimata- e sulricorso incidental e propost o da :
TLA STUDIO TRIBUTARIO E LEGALE, in persona del legale rappresentante pro tempore , COLOMBO MASSIMO, CIPOLLA SILVANO, MATTAVELLI NATALINA, MARCHESI SIMONETTA, DELMIGLIO ROBERTO, BONDESAN ALBERTO, elettivamente domiciliati in ROMA, VIA CARLO POMA N. 4, presso lo studio dell’avvocato ANTONIO CONTE, che li rappresenta e difende unitamente agli avvocati ANDREA PERRON CABUS e MICHELE TONIATTI; -ricorrente incidentale- contro ALMECO S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DELLA FERRATELLA IN LATERANO N. 33, presso lo studio dell’avvocato AURORA SPACCATROSI, rappresentata e difesa dall’avvocato ANTONIO IMBIMBO; -controricorrente all’incidentale- nonché nei confronti di MARCHESI MARIO, ARCH INSURANCE (UK) LIMITED - RAPPRESENTANZA GENERALE PER L’ITALIA, DUAL ITALIA SPA; -intimati- e sul controricorso incidentale proposto da:
MARCHESI MARIO, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA FLAMINIA VECCHIA N. 691, presso lo studio dell’avvocato MARCO FABIO LEPPO, rappresentato e difeso dall’avvocato RENATO ZANFAGNA; -ricorrente incidentale- contro ALMECO S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DELLA FERRATELLA IN LATERANO N. 33, presso lo studio dell’avvocato AURORA SPACCATROSI, rappresentata e difesa dall’avvocato ANTONIO IMBIMBO; -controricorrente all’incidentale- nonchénei confronti di TLA STUDIO TRIBUTARIO E LEGALE, COLOMBO MASSIMO, CIPOLLA SILVANO, MATTAVELLI NATALINA, MARCHESI SIMONETTA, DELMIGLIO ROBERTO, BONDESAN ALBERTO, DUAL ITALIA SPA, ARCH INSURANCE (UK) LIMITED-RAPPRESENTANZA GENERALE PER L’ITALIA; -intimati- avverso la SENTENZA d ella CORTE D ’ APPELLO di MILANO n. 2951/2019,depositata i l 04/07/2019 .
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 20/06/2023 dal Consigliere ENZO VINCENTI. FATTI DI CAUSA 1. - Almeco S.p.A. convenne in giudizio l ’ Associazione professionale TLA Studio Tributario e Legale, già Studio Colombo Cipolla Mattavelli Marchesi ed Associati (di seguito anche solo TLA), nonché Massimo Colombo e Mario Marchesi, due soci della stessa, al fine di sentirli condannare al risarcimento dei danni subiti a seguito delle accertate irregolarità fiscali asseritamente riconducibili alle consulenze professionali, rilasciate dallo studio in violazione dei canoni di diligenza, prudenza e perizia; danni quantificati in euro 541.304,75 (somma corrispondente a quella da pagare a titolo di sanzioni all’erario) e in euro 1.000.000,00, a titolo di danno all’immagine subito a seguito della procedura esecutiva avviata dall’Agenzia Entrate.
Per il rigetto della domanda e per la condanna di Almeco S.p.A. per lite temeraria, si costituirono tempestivamente in giudizio le parti convenute. In subordine, TLA deduceva il proprio difetto di legittimazione passiva e, in caso di condanna, l’operatività della compensatio lucri cum damno in considerazione del fatto che le operazioni di stock lendingeffettuate dalla società a seguito della contestata consulenza fiscale le avevano comportato, per l’esercizio corrispondente all’anno 1/7/2003 – 30/06/2004, un risparmio di imposta pari ad euro 696.568,00; per la denegata ipotesi di condanna, chiedevano altresì di essere autorizzate a chiamare in causa Arch Insurance (Europe) Limited – Rappresentanza Generale per l’Italia, oltre che l’intermediario Dual Italia S.p.A. 1.1.
–TLA, nonché personalmente Massimo Colombo, Silvano Cipolla, Natalina Mattavelli, Simonetta Marchesi, Roberto Delmiglio e Alberto Bondesan,convennero a sua volta in giudizio – con due distinti atti di citazione – Almeco Holding S.p.A. al fine di sentirla condannare al pagamento del saldo delle prestazioni professionali pari, rispettivamente, ad euro 51.282,42,00 ed euro 201.219,35; per l’effetto, si costituì in giudizio Almeco S.p.A. (incorporante di Almeco Holding S.p.A.) deducendo la riferibilità delle predette prestazioni al pattuito forfaite dovendosi, in ogni caso, compensare con lesomme dovute a titolo di risarcimento del danno. 1.2. - Riunite le tre cause in un unico giudizio, l ’ adito Tribunale di Milano, con sentenza del luglio 2017, statuì nei termini che seguono: a ) in via preliminare, rigettò l ’ eccezione di legittimazione passiva di TLA e accolse quella proposta da Dual Italia S.p.A.; b ) nel merito della domanda risarcitoria per le operazioni di stock lending , accertò l ’ inadempimento della prestazione professionale cui era tenuta la Associazione professionaleconvenuta; b.1) ciò nonostante, respinse la domanda di risarcimento svolta da Almeco S.p.A. sia per insussistenza del nesso di causalità tra l’accertato inadempimento e il danno lamentato, avendo la prima proceduto all’operazione di stock lending nonostante fosse a conosce nza dei rischi fiscali derivanti dalla relativa operazione finanziaria, sia per l’assenza di un danno risarcibile, “stante il bilancio positivo seguito alla sottoscrizione del primo contratto di prestito”;
c) respinse, altresì, la domanda di Almeco S.p.A. di risarcimento del danno all’immagine derivante dal pignoramento dei conti correnti bancari, potendo lo stesso essere evitato dalla società mediante la presentazione di un piano di rateizzazione;
d) respinse, infine, le domande di pagamento delle prestazioni professionali e quella di condanna ex art. 96 c.p.c. proposte da TLA. 2. - Per la riforma della sentenza di primo grado, proponevano appello in via principale Almeco S.p.A. e, in via incidentale, gli appellati Mario Marchesi, e TLA unitamente a Massimo Colombo, Silvano Cipolla, Natalina Mattavelli, Simonetta Marchesi, Roberto Delmiglio e Alberto Bondesan, formulando rispettivamente sei, quattro e cinque motivi di gravame. 2.1. - Con sentenza resa pubblica il 4 luglio 2019, nel rigettare tutte le impugnazioni e nel disporre la compensazione delle spese inter partes, la Corte d ’ Appello di Milano: a ) ribadiva l’infondatezza dell’eccezione di difetto di legittimazione passiva sollevata dall’Associazione professionale; b ) riteneva “non … meritevoli di approfondimento” le contestazioni “in ordine alla ricostruzione dei fatti, che determinarono Almeco S.p.A. alle operazioni di stock lending , risultate elusive … posto che indipendentemente dal correlato profilo d’inadempienza attribuito dal Tribunale all’Associazione professionale, [doveva] in ogni caso escludersi il permanere dell’attualità dei danni”; b.1) confermava, comunque, l’esclusione della responsabilità dei professionisti di TLA per aver asseritamente messo in contatto SCF S.p.A. ed Almeco S.p.A., così da determinare quest’ultima all’esecuzione dell’operazione finanziaria rivelatasi poi fiscalmente elusiva; b.2.) confermava, altresì, la responsabilità della Associazione Professionale per l’annotazione nella dichiarazione dei redditi degli ingenti costi sostenuti da Almeco per “stock lending fee”, poiché “ritenuta a ragione consapevole della natura elusiva delle operazioni”, ma concludeva, però, per l’irrilevanza causale dell’inadempimento della prestazione professionale e l’operazione finanziaria, che sarebbe stata ugualmente effettuata dalla società; b.3) ribadiva, comunque, l’infondatezza della domanda risarcitoria per insussistenza del danno, riaffermando l’operatività della compensatio lucri cum damno, in ragione del vantaggio (risparmio di imposta ottenuto a seguito delle operazioni finanziarie pari ad euro 696.568,00) e del minor danno (subito a seguito delle contestazioni provenienti dall’erario pari ad euro 541.304,00), a nulla rilevando la riconducibilità delle predette somme ad esercizi finanziari differenti “stante l’unicità della condotta illecita, reiterata nel tempo con identica modalità e dunque unico fatto illecito … da cui Almeco da una parte ha tratto vantaggio per l’anno 2003/2004 e dall’altra danno per le successive annualità, oggetto di sanzione”;
c) confermava, inoltre, l’inconfigurabilità di un danno all’immagine, ribadendo che il danno da pignoramento avrebbe potuto evitarsi mediante la tempestiva sottoscrizione di un piano di rateizzazione, “il cui più contenuto sforzo finanziario, sarebbe stato sostenibile già all’atto della notifica della cartella esattoriale”;
d) confermava il rigetto di entrambe le domande di pagamento delle prestazioni professionali proposte da TLA, “trattandosi di prestazioni comprese nel non contestato pattuito forfait , di cui non è stata data prova della disdetta”;
e) concludeva, infine, per la compensazione delle spese di lite in ragione della sostanziale reciproca soccombenza affermata dal giudice di primo grado e rimasta immutata in appello. 3. - Per la cassazione di tale sentenza ricorre Almeco S.p.A. affidando le sorti dell’impugnazione a sei motivi di ricorso. Resistono con distinti controricorsi:
a) Mario Marchesi;
b) TLA Studio Tributario e Legale e gli associati Massimo Colombo, Silvano Cipolla, Natalina Mattavelli, Simonetta Marchesi, Roberto Delmiglio e Alberto Bondesan (di seguito anche solo TLA);
c) l’Arch Insurance (UK) Limited –Rappresentanza Generale per l’Italia. TLA e il Marchesi hanno anche proposto ricorso incidentale condizionato, basato, rispettivamente, su due motivi e su un solo motivo, avverso i quali resiste la Almeco S.p.A. con distinti controricorsi. Non ha svolto attività difensiva in questa sede la Dual Italia S.p.A. Il Marchesi e TLA hanno depositato memoria exart. 380-bis.1 c.p.c. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. – La preliminare eccezio ne di Almeco S.p.A. in ordine alla inammissibilità del controricorso e ricorso incidentale di TLA per contenere essa “espressioni incompatibili con la specialità richiesta”, è infondata alla luce del recente arresto delle Sezioni Unite civili di questa Corte che , con la sentenza n. 36057/2022, hanno confermato l ’ orientamento secondo cui, in tema di procura alle liti, a seguito della riforma dell’art. 83 c.p.c. disposta dalla leggen. 141 del 1997, il requisito della specialità, richiesto dall ’ art.365 c.p.c. come condizione per la proposizione del ricorso per cassazione (del controricorso e degli atti equiparati), è integrato, a prescindere dal contenuto, dalla sua collocazione topografica, nel senso che la firma per autentica apposta dal difensore su foglio separato, ma materialmente congiunto all’atto, è in tutto equiparata alla procura redatta a margine o in calce allo stesso; tale collocazione topografica fa sì che la procura debba considerarsi conferita per il giudizio di cassazione anche se non contiene un espresso riferimento al provvedimento da impugnare o al giudizio da promuovere, purché da essa non risulti, in modo assolutamente evidente, la non riferibilità al giudizio di cassazione, tenendo presente, in ossequio al principio di conservazione enunciato dall’art. 1367 c.c. e dall’art. 159 c.p.c., che nei casi dubbi la procura va interpretata attribuendo alla parte conferente la volontà che consenta all’atto di produrre i suoi effetti.
Nella specie, la procura è su foglio separato, ma materialmente congiunto al controricorso/ricorso incidentale e non sono presenti espressioni che escludono, all’evidenza, la riferibilità di essa al presente giudizio di cassazione. Ricorso principale. 2. - Con il primo mezzo è prospettata, in relazione all ’ art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c., nullità della sentenza per violazione dell’art. 132, primo comma, n. 4, c.p.c., dell’art. 118 disp. att. c.p.c. e dell’art. 111, sesto comma, Cost., per essere la Corte territoriale incorsa nel vizio di motivazione apparente in punto di definizione del quinto motivo d’appello nella parte in cui, convenendo con il Tribunale in ordine alla evitabilità del danno attraverso la sottoscrizione di un piano di rateizzazione del debito, non si sarebbe misurato con le critiche alla sentenzadi primo grado e non avrebbe “indicato i mezzi di prova e i relativi risultati che avrebbero consentito al Giudice d’appello di accertare che un piano di rateazione sarebbe stato sostenibile da parte di Almeco già all’atto della notifica della cartella esattoriale”. 3.- Con il secondo mezzo è dedotta, in relazione all ’ art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c., nullità della sentenza per violazione dell’art. 132, primo comma, n. 4, c.p.c., dell’art. 118 disp. att. c.p.c. e dell’art. 111, sesto comma, Cost., per essere la Corte territoriale incorsa nel vizio di motivazione apparente in punto di definizione del terzo motivo d’appello nella parte in cui, limitandosi a confermare la pronuncia del Tribunale, non si sarebbe specificamente pronunciata sulle censure sollevate dalla parte appellante in punto di inoperatività della compensatio lucri cum damno, che davano conto di come il risparmio di spesa e il danno da irrogazione delle sanzioni erariali derivassero da due fatti generatori tra loro distinti. 4. - Con il terzo mezzo, formulato in via subordinata al secondo, è denunciata, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3), c.p.c., violazione e/o falsa applicazione dell’art. 1223 c.c., per avere la Corte territoriale erroneamente applicato i presupposti, di matrice giurisprudenziale, che disciplinano la compensatio lucri cum damno nella parte in cui ha ritenuto operante la compensazione tra risparmio di spesa e danno subito nonostante provenissero da fatti generatori differenti, ossia il vantaggio (euro 696.568,00) dall’appostazione di costi, indeducibili, nella dichiarazione dei redditi “Unico 2004” e il danno dall’appostazione di costi, indeducibili, nelle dichiarazioni dei redditi “Unico 2005” ed “Unico 2006”, che avevano comportato, rispettivamente, sanzioni erariali per euro 361.850,00 e per euro 179.454,75 (così complessivamente un danno per euro 541.304,75). 5. - Con il quarto mezzo è prospettata, in relazione all ’ art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c., nullità della sentenza per violazione dell’art. 132, primo comma, n. 4, c.p.c., dell’art. 118 disp. att. c.p.c. e dell’art. 111, sesto comma, Cost., per essere la Corte territoriale e incorsa nel vizio di motivazione apparente in punto di rigetto del primo e del secondo motivo d’appello, nella parte in cui, nel riprodurre acriticamente la ricostruzione dei fatti effettuata dal giudice di primo grado, non si sarebbe pronunciata sulle censure specificamente sollevate in ordine all’esclusione del nesso causale tra inadempimenti di TLA per aver annotato nelle dichiarazioni fiscali i costi indeducibili delle operazioni di prestito titoli e il danno patito dalla società per il pagamento delle sanzioni all’erario e per aver escluso la rilevanza causale dell’inadempimento di TLA per inadeguata informazione sull’elevato rischio di contestazione fiscale. 6. - Con il quinto mezzo è dedotta, in relazione all ’ art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c., nullità della sentenza per violazione dell’art. 132, primo comma, n. 4, c.p.c., dell’art. 118 disp. att. c.p.c. e dell’art. 111, sesto comma, Cost., per essere la Corte territoriale incorsa nel vizio di motivazione apparente in punto di definizione del quarto motivo d’appello, nella parte in cui si sarebbe limitata a sostenere l’esistenza di “pregressi e documentati affari finanziari svolti in autonomia dal legale rappresentate di Almeco S.p.a. (Onorato Fiorentini) con società estere e nello specifico anche con la SCF S.p.A.” al fine di limitare la sussistenza di responsabilità delle parti convenute alla sola attività di consulenza, senza pronunciarsi sul percorso logico che l’ha portata ad escludere la irresponsabilità delle parti convenute nella ideazione stessa della operazione finanziaria. 7. - Con il sesto mezzo – proposto in via subordinata al quinto - è denunciata, in relazione all ’ art. 360, primo comma, n. 3), c.p.c., violazione e/o falsa applicazione degli artt. 2727 e 2729, c.c., per avere la Corte territoriale errato nel ricavare attraverso lo strumento della presunzione la prova di un fatto ignoto (cioè che “non erano stati i professionisti dell’associazione convenuta a segnalare ad Almeco l’esistenza delle operazioni di stock lending e l’opportunità di perderle in esame”) da un altro fatto non noto, in quanto asseritamente sprovvisto di prova (ovvero l’esistenza di “pregressi e indimostrati affari finanziari tra Almeco e SCF”). 8.
–I motivi di ricorso non possono trovare accoglimento alla luce delle considerazioni che seguono. 8.1. – Occorre premettere, in punto di diritto (tra le molte: Cass., S.U., n. 22232/2016; Cass. n. 22022/2017; Cass. n. 21037/2018; Cass. n. 27112/2018; Cass. n. 4898/2023), che la motivazione è solo apparente, e la sentenza è nulla perché affetta da error in procedendo, quando, benché graficamente esistente, non renda, tuttavia, percepibile il fondamento della decisione, giacché recante argomentazioni obbiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento, non potendosi lasciare all’interprete il compito di integrarla con le più varie, ipotetiche congetture (tra le molte, Cass., S.U., n. 22232/2016).
E’, dunque, consentito al giudice di appello di motivare anche per relationem alla sentenza di primo grado, facendone proprie le argomentazioni e fornendo, pur sinteticamente, una risposta alle censure formulate dalla parte soccombente, così da rendere intelligibile il percorso argomentativo in ordine al raggiunto convincimento. Sarà, invece, affetta da nullità la sentenza di appello che si limiti, laconicamente, ad una generica condivisione della ricostruzione in fatto e delle argomentazioni svolte dal primo giudice, senza alcun esame critico delle stesse in base ai motivi di gravame e tale, quindi, da non far comprendere che le ragioni di censura svolte dall’appellante siano state effettivamente esaminate e valutate.
Va, altresì, precisato che, nella vigenza dell’art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c. riformulato dall’art. 54 del d.l. n. 83 del 2012, convertito, con modificazioni, nella legge n. 134 del 2012, l’anomalia motivazionale (tra cui, per l’appunto, la “motivazione apparente”), che viene a configurare una violazione di legge e consente, pertanto, il sindacato di questa Corte, attiene all’esistenza della motivazione in sé e deve risultare dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali, esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di “sufficienza” della motivazione stessa (Cass., S.U., n. 8053/2014). 8.2.
– Il primo motivo è in parte infondato e in parte inammissibile. La Corte territoriale ha evidenziato sia le ragioni di rigetto della domanda risarcitoria per danno all’immagine di Almeco S.p.A. (ossia che “gli effetti dell’esecuzione avrebbero potuto evitarsi da parte della debitrice, con la proposizione di un piano di rateizzazione”: p. 17 della sentenza di appello), sia le censure mosse a tale decisione (ossia che il pignoramento non sarebbe stato “evitabile perché l’entità dell’importo portato dalla cartella avrebbe richiesto tempi lunghi per il pagamento, nelle cui more Equitalia si era attivata in via esecutiva”: pp. 18 e 22 della sentenza di appello), sia, infine, le ragioni del rigetto di tali censure (ossia che, “seppure l’entità della somma richiesta in pagamento fosse considerevole, l’esecuzione avrebbe potuto evitarsi con la sola sottoscrizione di un piano di rateizzazione, il cui più contenuto sforzo finanziario, sarebbe stato sostenibile già all’atto della notifica della cartella esattoriale”: p. 27 della sentenza di appello).
Si tratta di motivazione, sia pure sintetica, affatto intelligibile e che dà ragione del convincimento raggiunto dal giudice di secondo grado nel rispondere alle doglianze di parte appellante, le quali - come riportato in ricorso (pp. 17 e 18) - facevano effettivamente leva unicamente sull’entità della somma oggetto della cartella, pari ad euro 2.950.995,60, che, secondo Almeco, “non era tale da consentire una immediata, liquida e pronta soluzione neppure per una società solida come l’appellante, necessitando i tempi più lunghi”, essendosi l’agente della riscossione, “(n)elle more del reperimento della liquidità necessaria, … attivato in via esecutiva con il pignoramento presso gli istituti bancari, determinando la gravissima compromissione dell’immagine” di Almeco stessa.
Afronte di siffatte critiche, il giudice di appello ha, infatti, non solo ribadito, ma anche precisato che, al di là dell’entità stessa dell’importo oggetto della cartella esattoriale (dunque, prendendo in diretto e concreto esame il motivo di censura), la società avrebbe potuto attivarsi per un piano di rateizzazione che ne avrebbe contenuto lo sforzo finanziario e sarebbe stato da Almeco sostenibile già al momento della notifica di detta cartella. Per il resto, le doglianze sono inammissibili, giacché, dietro lo schermo della motivazione apparente, aggrediscono piuttosto la valutazione della quaestio facti, spettante al giudice di merito, circa la non imputabilità del danno all’immagine subito da Almeco S.p.A. alla condotta (seppur inadempiente) tenuta da TLA, essendo tale valutazione – compiuta dalla Corte territoriale sul medesimo corredo probatorio esaminato dal primo giudice - nel senso che l’origine del danno era imputabile alla stessa condotta della società, che avrebbe dovuto e potuto attivarsi tempestivamente, per evitare la procedura di pignoramento (asserita causa del danno), con la presentazione di istanza di rateizzazione. 8.3.
Il secondo e il terzo motivo di ricorso, da trattare congiuntamente in quanto presentano evidenti profili di connessione, sono infondati. 8.3.1. -Infondata è, anzitutto, la censura inerente al vizio di motivazione apparente (secondo motivo), avendo la Corte territoriale, con argomentazione intelligibile e coerente, dato contezza del reale esame della censura svolta da parte appellante – che, al fine di escludere la c.d. “compensatio”, individuava nel danno e nel vantaggio due distinti fatti generatori essendo gli stessi nascenti da distinte dichiarazioni fiscali (cfr. pp. 21 e 22 del ricorso) – esprimendo il proprio conv incimento nel rilevare, contrariamente a quanto sostenuto da Almeco S.p.A., che, ai fini della operatività dell’istituto in esame, “a nulla rilevan[o] che le poste si riferissero ad annualità fiscali diverse”, poiché ciò che veniva in evidenza come unico fatto generatore del danno e del vantaggio era la condotta inadempiente di TLA, che aveva appostato nelle dichiarazioni dei redditi (dal 2004 al 2006) ingenti costi per stock lending fee, così da recare vantaggio alla società per l’anno 2003/2004 e invece danno “per le successive annualità, oggetto di sanzione” (p. 26 della sentenza di appello). 8.3.2. - Tale motivazione – come detto, ben lungi dal palesarsi come “apparente” – resiste, altresì, alle critiche in punto di violazione di legge (terzo motivo), non essendo ravvisabile alcun errore sui presupposti applicativi (di elaborazione giurisprudenziale) dell’istituto delle compensatio lucri cum damno da parte della Corte territoriale.
A tal riguardo, giova rammentare che la c.d. “compensatio” opera, nell’ambito della struttura dell’illecito (anche) contrattuale, in punto di causalità giuridica, come strumento di selezione delle conseguenze dannose dell’illecito. Là dove, dunque, dal medesimo fatto illecito derivino al contempo conseguenze sia favorevoli (vantaggio) che sfavorevoli (danno) per la parte danneggiata, allora esse andranno compensate. E ciò in coerenza con la funzione eminentemente compensativa della responsabilità civile, basata sulla cd. teoria differenziale: il danno risarcibile, in altri termini, dovrà essere quantificato in ragione della differenza tra l’entità del patrimonio attuale del danneggiato e la consistenza che esso avrebbe avuto se il danno non vi fosse stato.
Nel caso di specie, dunque, per effetto della condotta illecita di TLA è incontestato che Almeco S.p.A. abbia tratto sia un danno (dalle contestazioni erariali) sia un vantaggio (dal relativo risparmio di imposta) e il medesimo fatto generatore di tali effetti patrimoniali è stato correttamente individuato dal giudice di merito nell’inadempimento della prestazione professionale richiesta a TLA dalla stessa Almeco, ossia in quella di predisposizione delle dichiarazioni dei redditi annuali per conto di essa società; prestazione professionale che TLA ha eseguito anche negli in contestazione, attraverso le medesime modalità attuative e cioè l’appostazione di costi fiscalmente indeducibili.
Da tale fatto illecito, connotato da identica condotta reiterata nel tempo e, dunque, da potersi considerare “unico”, sono scaturite le conseguenze vantaggiose e svantaggiose nel patrimonio della parte danneggiata. Ed è proprio sul piano degli effetti che rilevano le distinte dichiarazioni fiscali con cui è stato accertato il risparmio di imposta (Unico 2004, relativo al periodo di imposta 01.07.2003 – 30.06.2004) e il danno a carico della società (Unico 2005, relativo all’annualità 01.07.2004-30.06.2005, e Unico 2006, relativo all’annualità 01.07.2005-31.12.2005). 8.4.
–Gli ultimi tre motivi di ricorso (quarto, quinto e sesto), investendo ratione s decidendi distinte ed autonome (quarto motivo: assenza di nesso causale tra inadempimento di TLA e danno patito da Almeco; quinto e sesto motivo: responsabilità di TLA anche per l’ideazione della operazione finanziaria di stock lending) rispetto a quella impugnata con il secondo e terzo motivo (assenza di danno risarcibile in applicazione dell’istituto della compensatio lucri cum damno), sono inammissibili in ragione dell’esito dello scrutinio su questi ultimi due motivi di ricorso.
E ciò in applicazione del principio, consolidato (tra le tante: Cass. 2108/2012 e Cass. n. 11493/2028), secondo cui, qualora la decisione di merito si fondi su di una pluralità di ragioni, tra loro distinte e autonome, singolarmente idonee a sorreggerla sul piano logico e giuridico, la ritenuta infondatezza delle censure mosse ad una delle rationes decidendi rende inammissibili, per sopravvenuto difetto di interesse, le censure relative alle altre ragioni esplicitamente fatte oggetto di doglianza, in quanto queste ultime non potrebbero comunque condurre, stante l’intervenuta definitività delle altre, alla cassazione della decisione stessa.
Ricorsi incidentali condizionati. 9. – Il rigetto del ricorso principale comporta l ’ assorbimento dell’esame dei ricorsi incidentali proposti in via condizionata all’accoglimento dell’impugnazione di Almeco S.p.A. da TLA (due motivi, riferiti, rispettivamente, il primo alla affermazione di responsabilità professionale di TLA stessa e il secondo al rigetto della domanda di pagamento delle prestazioni professionali di TLA medesima) e da Mario Marchesi (un motivo sulla affermata responsabilità professionale di TLA). Conclusioni. 10. – Va, dunque, rigettato il ricorso principale, con assorbimento dei ricorsi incidentali condizionati.
La ricorrente principale deve essere condannata al pagamento, in favore di ciascuna parte controricorrent e , delle spese del giudizio di legittimità, come liquidate in dispositivo. Non occorre provvedere alla regolamentazione di dette spese nei confronti della parte rimasta soltanto intimata.
P.Q.M.
rigetta il ricorso principale e dichiara assorbiti i ricors i incidentali condizionati; condanna la ricorrente principale al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che liquida: in favore di TLA e gli altri controricorrenti, nonché in favore di Mario Marchesi , in e uro 13.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in e uro 200,00, ed agli accessori di legge; in favore di Arch I nsurance (UK) L imited - Rappresentanza Generale p er l’I talia , in e uro 10.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200,00, ed agli accessori di legge. Ai sensi