Italian Supreme Court dismisses state's appeal on EU medical specialization directives, allowing doctors' claim for unpaid fees.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Supreme Court dismissed the state's first ground of appeal regarding the interpretation of EU directives on medical specialization but allowed the second ground. The state argued for strict application of liability principles, while the doctors claimed unpaid remuneration for postgraduate courses. The court ruled that the state must pay the doctors' fees and legal costs, declaring the state's specific demand from three lawyers inadmissible.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 101 TUE; Art. 102 TUE: The State is liable for damages caused to individuals by failure to implement or correctly apply EU directives, establishing that national courts must ensure effective judicial protection of rights conferred by Union law.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
ciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 17960/2019 R.G., proposto da PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI, in persona del Presidente del Consiglio pro tempore, MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, UNIVERSITA’ E RICERCA, MINISTERO DELLA SALUTE E MINISTERO DELL’ECONOMIA E FINANZE, in persona dei rispettivi Ministri pro tempore, tutti rappresentati e difesi dall’Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio legale in Roma, via dei Portoghesi, n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato –ricorrenti – contro ALBERINO FRANCA, ALESSI ALESSANDRA, AVOSSA MARCO, BARDICCHIA MICHELE, BASSETTO FRANCO, BASSO DANIELA, BILORA FRANCA, BOCCUNI MARIA ROSARIA, BONFANTE LUCIANA, BORDIN ANNA, BRAGA ANNA, BRAGA MARIA LUISA, BRAGAGGIA PIERANTONIO, CALABRO' MARIA LUISA, CANGEMI RESPONSABILITA’ CIVILE P.A.
– ATTUAZIONE DIRETTIVE COMUNITARIE MEDICI SPECIALIZZANDI r.g. n. 17960/2019 Cons. est. Raffaele Rossi NINFINA, CASSETTA PAOLA, CASSIN ENRICO, CONTE VINCENZO, COSTA MARIO, CUTRÌ NICOLA, D'ALOJA UGO, DE CARLO MICHELINA, DE DEVITIS MARIA, DE DOMENICO FRANCESCO, DIANA ROSALIA, DONOLATO PAOLO, FARENZENA ROSANNA, FILIPPONE MARCO, GESSONI GIANLUCA, GIOVINE ANTONIO, LACHIN PAOLO, LAGO PAOLA, LAZZARIN PAOLO, LEPERDI MARIAGRAZIA, LONDEI SALVATORE, MARTINO ANNA PALMA, MASIERO SUSANNA, MATTICCHIO GIULIANA, MILITO FELICE, MONTEROSSO PAOLO, MUNARI STEFANO, NAPOLI PASQUALE, NARDI ELISABETTA, NICOLIN GIULIANO, PAGELLO PIERLUIGI, PATI TECLA, PAVEI PATRIZIA, PERRI VERA, PETRELLI MARIA LUCIA, PETRIS MARIA GRAZIA, PIARULLI FRANCESCO, PREDEBON ORIANA, PRESOTTO FABIO, PUGGIONI ANNA ANTONIETTA, SACCHETTO LORENZA, SALVADORI SABRINA, SANDRI ANNA, SANTINELLO FRANCESCO, SARTORI MARIA TERESA, SCIOLDO CARLO, SELLANI VINCENZO, STEFANI DANIELA, TEODORO PAOLO, VACCARO ROSALBA, VELO STEFANO, VERONESE CRISTINA, VIO ALESSANDRA, VITA PIETRO, ZANCONATO STEFANIA, ZANON EZIO, ZENNARO ANTENORE, tutti elettivamente domiciliati in Roma, via Confalonieri n. 5, presso lo studio degli Avv. ti Luigi Manzi ed Andrea Manzi, dai quali, unitamente all’Avv.
Claudio Michelon, sono rappresentati e difesi –controricorrenti – Nonché contro CARRARO RENATA, CASOLINO PIETRO, COSTELLA GIOVANNI BATTISTA, COZZA ANNA MARIA, MANFRIN MARA, MARTIN CRISTINA, MICHETTI LAURA, ORTU FAUSTA, ROMANO CLELIA, SANTANTONIO MARIA PATRIZIA, SARTORE PIERANGELO, SELWAN RONY ANTOINE, STEVANATO GIORGIO, TALATO r.g. n. 17960/2019 Cons. est. Raffaele Rossi FABIOLA, VALENTI PIETRO, VAROTTO ANTONELLA, VOZZI ALDO, ZANETTI LIA –intimati – Avverso la sentenza del la CORTE DI APPELLO DI VENEZIA n. 3331/2018, depositata il 5 dicembre2018.
Udita la relazione sulla causa svolta nella camera di consiglio in data 17aprile 202 3 dal consigliere RAFFAELE ROSSI . FATTI DI CAUSA 1. I controricorrenti e gli intimati, in epigrafe in dettagli o indicati , alcuni in qualità di attori ed altri in qualità di intervenienti autonomi, deducendo di aver frequentato (in differenti periodi di tempo) corsi post lauream di specializzazione universitaria in medicina e di non aver ricevuto la remunerazione prevista dalle Direttive CEE n. 75/362, n. 75/363 e n. 82/76, domandarono giudizialmente la condanna della Presidenza del Consiglio dei Ministri, del Ministero dell’Istruzione, del Ministero dell’Università e della Ricerca, del Ministero della Salute e del Ministero dell’Economia e delle Finanze al risarcimento dei danni patiti per la mancata attuazione delle menzionate direttive comunitarie.
2. L’adito Tribunale diVenezia accolse le domande, riconoscendo ad ogni attore il diritto alla corresponsione dell’importo di euro 6.713,94 per ciascun anno di corso di specializzazione frequentato nell’arco temporale compreso fino al 1991.
3. La decisione in epigrafe indicata ha - per quanto ancora qui d’interesse -rigettato l’appello interposto dalle PP.AA..
4. Ricorrono uno actu per cassazione la Presidenza del Consiglio dei Ministri, il Ministero della Salute, il Ministero dell’Istruzione, Università e Ricerca e il Ministero dell’Economia e Finanze, affidandosi a due motivi; resistono, con unitario controricorso, le part i in epigrafe analiticamente indicate come controricorrenti. r.g. n. 17960/2019 Cons. est. Raffaele Rossi Non svolgono difese nel giudizio di legittimità le parti in epigrafe singolarmente indicate come intimati.
4. La trattazione delricorso è stata fissata in adunanza camerale ai sensi dell’art. 380-bis.1 cod. proc. civ.. Il Pubblico Ministero non ha presentato conclusioni scritte. I controricorrenti hanno depositato memoria. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Il primo motivodenuncia « violazione e falsa applicazione dell’art. 4, comma 43, della legge 12 novembre 2011, n. 183, e degli artt. 2946 e 2947cod. civ., in relazione all’art. 360, primo comma, num. 3, cod. proc. civ.». La difesa erariale assume l’erroneità della gravata sentenza nella parte in cui ha ritenutol’operatività del termine ordinario decennale di prescrizione ex art. 2946 cod. civ.; sostiene, per contro, l’applicabilità alla vicenda della specifica disposizione dettata dall’art. 4, comma 43, della legge n. 183 del 2011 - che fissa in cinque anni la durata del termine di prescrizione per il diritto al risarcimento del danno da mancato recepimento di direttive comunitarie – e ne inferisce, per conseguenza, l’estinzione dei diritti azionati in causa. 1.1.
La doglianza non supera lo scrutinio di ammissibilità ex art. 360 bis, primo comma, num. 1, cod. proc. civ.. La sentenza impugnata si colloca nel solco di un consolidato orientamento di nomofilachia, meramente contrastato dai ricorrenti, senza tuttavia formulare alcun rilievo critico idoneo a sollecitare una rimeditazione dei presupposti fondativi o degli esiti interpretativi. Costituisce infatti jus receptum, nella giurisprudenza di questa Corte, il principio secondo cui il diritto al risarcimento del danno da inadempimento della direttiva n. 82/76/CEE, riassuntiva delle direttive n. 75/362/CEE e n. 75/363/CEE, sorto in favore dei soggetti che hanno frequentato corsi di specializzazione medica iniziati, dopo l’applicabilità r.g. n. 17960/2019 Cons. est.
Raffaele Rossi del regime eurounitario ed entro l’anno accademico 1990-1991, si prescrive nel termine di dieci anni decorrente dal 27 ottobre 1999, data di entrata in vigore dell’art.11 della legge 19 ottobre 1999, n. 370, laddove, al contempo, in riferimento a detta situazione, nessuna influenza può avere la sopravvenuta disposizione di cui all’art. 4, comma 43, della legge 12 novembre 2011, n. 183 - secondo cui la prescrizione del diritto al risarcimento del danno da mancato recepimento di direttive comunitarie soggiace alla disciplina dell’art.2947 cod. civ. e decorre dalla data in cui il fatto, dal quale sarebbero derivati i diritti se la direttiva fosse stata tempestivamente recepita, si è effettivamente verificato - trattandosi di norma che, in difetto di espressa previsione, non può che spiegare la sua efficacia soltanto rispetto a quanto verificatosi successivamente alla sua entrata in vigore, ossia al 1° gennaio 2012 (Cass. 09/02/2012, n. 1917, che riprende Cass. 17/05/2011, nn. 10813, 10814, 10815, 10816 del 2011, confermate da innumerevoli successivi arresti, tra i quali Cass.15/11/2016, n. 23199;
Cass. 31/05/2018, n. 13758; Cass.19/06/2019, n. 16452; Cass. 19/07/2019, n. 16452; Cass.24/01/2020, n. 1589; Cass. 11/02/2022, n. 4573; Cass., Sez. U, 31/05/2022, n. 17619; Cass., Sez. U, 09/06/2022, n. 18640; Cass.27/09/2022, n. 28130; Cass. 09/11/2022, n. 32959). A fronte di ciò, i copiosi richiami giurisprudenziali citati in ricorso appaiono inconferenti, siccome riferiti a situazioni giuridiche diverse (se non del tutto eterogenee) rispetto alla materia controversa ed altresì formatisi in relazione a disposizioni normative regolanti termini di decadenza, non già di prescrizione (come quello dedotto in causa).
Correttamente, pertanto, il giudice territoriale haritenuto soggetto a termine decennale (non decorso all’epoca di instaurazione della lite, risalente all’anno 2008) il diritto al risarcimento azionato dagli odierni controricorrenti ed intimati , causalmente originato dalla frequenza di r.g. n. 17960/2019 Cons. est. Raffaele Rossi corsi di specializzazione negli anni accademici sino al 1991, ed azionato prima dell’epoca divigenza della legge n. 183 del 2011. 2.Il secondo motivo lamenta «violazione degli artt. 2909 cod. civ. e 324 cod. proc. civ. in relazione all’art. 360, primo comma, num. 3, cod. proc. civ.».
Con riferimento alle posizion i di Marco Avossa, Paolo Lazzarin e Pierangelo Sartore, la difesa erariale eccepisce l’esistenza di un precedente giudicato (costituito, per i primi due, dalla sentenza n. 17309/2005 e, per il terzo, dalla sentenza n. 208/2010, ambedue del Tribunale di Roma) di rigetto delle pretesa risarcitoria: deduce, in particolare, l’identità di petitum e causa petendi tra le controversie , esclusa dalla sentenza qui gravata, e ne fa discendere l’inammissibilità della domanda proposta innanzi il Tribunale di Venezia. 2.1.
Il motivo è fondato, nei termini in appresso precisati. 2.2. Al riguardo, va preliminarmente disattesa l’eccezione di parte controricorrente circa la asserita inammissibile produzione soltanto in sede di legittimità delle sentenze invocate come precedente giudicato. Dalla esposizione narrativa svolta in ricorso, risulta infatti che le due richiamate sentenze sono state già prodotte nel corso del giudizio di appello, mediante allegazione alle «note d’udienza del 19.3.2018, depositate telematicamente il 27.3.2018»(vedi per i resistenti Lazzarin e Avossa, pag. 14 del ricorso e per il ricorrente Sartore la pag. 23: tanto rende palesemente infondato il rilievo di violazione dell’art. 366, primo comma, num. 6, cod. proc. civ.); del contenuto di siffatte pronunce, d’altro canto, dà conto la decisione qui impugnata (al fine di negare l’esistenza di un precedente giudicato) e ciò, logicamente, presuppone l’avvenuta disamina del documento-sentenza. 2.3.
La Corte lagunare ha disatteso l’eccezione di inammissibilità della domanda per precedente giudicato sul rilievo che «nelle sentenze del Tribunale di Roma gli attori Avossa, Lazzarin e Sartore hanno r.g. n. 17960/2019 Cons. est. Raffaele Rossi esercitato un’azione contrattuale diretta volta al riconoscimento della retribuzione e una azione per responsabilità contrattuale ex art. 2043 cod. civ., mentre nella sentenza impugnata si è fatta valere una responsabilità dello Stato per omessa o tradiva trasposizione nel termine prescritto dalle direttive comunitarie, quindi una responsabilità per inadempimento dell’obbligazioneex lege».
La trascritta argomentazione non è conforme a diritto. L’esistenza di un precedente giudicato,preclusivo - per il generale principio del ne bis in idem - della (ri)proponibilità di una domanda giudiziale, « sussiste qualora tra le due controversie vi sia identità di soggetti e di oggetto, tale che tra le due vicende processuali sussista un’ontologica e strutturale concordanza degli estremi identificativi dei due giudizi, nel senso che la precedente sentenza deve avere ad oggetto il medesimo fatto o un fatto ad essa antitetico, non anche un fatto costituente un possibile antecedente logico» (in tal senso, Cass.16/11/2022, n. 33733).
Segnatamente, quanto alla pretesa deimedici all a remunerazione della frequenza di corsi di specializzazione post lauream, questa Corte (ancora una volta, nella citata Cass. n. 33733 del 2022) ha ritenuto che è «configurabile un solo diritto, a prescindere dalla prospettazione in iure del medesimo » : quale che sia la ragione causale addotta a suffragio della domanda di tutela (un’azione risarcitoria di carattere aquiliano per mancata trasposizione nel diritto interno delle direttive comunitarie, l’inadempimento di un’obbligazione nascente ex lege a carico dello Stato in ragione della immediata applicabilità delle direttive in parola, un equo indennizzo da arricchimento senza causa), il bene della vitache si intende conseguire è e rimane il medesimo, cioè a dire il diritto ad una equa compensazione del proprio patrimonio.
Nella specie, la situazione giuridica soggettiva azionata da Marco Avossa, Paolo Lazzarin e Pierangelo Sartorenei giudizi intentati innanzi r.g. n. 17960/2019 Cons. est. Raffaele Rossi il Tribunale di Roma era stata giuridicamente qualificata come istanza risarcitoria dei danni derivanti dal tardivo recepimento delle direttive comunitariee finalizzata all’ottenimento di un’adeguata re munerazione per l’attività prestata durante il corso di specializzazione: il medesimo petitum e la medesima causa petendi della domanda spiegata nel giudizio da cui origina il presente ricorso, formulata in ambedue le controversie senza nemmeno una chiara ed univoca puntualizzazione (peraltro irrilevante, alla luce di quanto detto) della natura della invocata responsabilità dello Stato.
L’identità oggettiva e soggettiva tra i due giudizi risulta allora inequivoca: e la reiezione dell’azione pronunciata dal Tribunale di Roma, con sentenze divenute irrevocabili, impediva, per la definitiva negazione dell’unico bene della vita configurabile, di promuovere nuova domanda diretta ad ottenere l’accertamento del medesimo diritto, sicché la stessadoveva essere dichiarata improponibile. A tanto ben può provvedere questa Corte decidendo nel merito la causa intrapresa da Marco Avossa, Paolo Lazzarin e Pierangelo Sartore, previa cassazione della sentenza gravata in relazione (e limitatamente) al motivo di ricorso accoltoed alle parti menzionate.
3. In ordine al regolamento delle spese di lite, in applicazione del principio della soccombenza le PP.AA. ricorrenti sono tenute, in solido tra loro, alla refusione delle spese del presente grado, liquidate secondo tariffa come in dispositivo, in favore dei controricorrenti, ad eccezione di Marco Avossa, Paolo Lazzarin e Pierangelo Sartore. Circa questi ultimi, la disposta cassazione con dichiarazione di improponibilità della domanda dagli stessi proposta impone nuova regolamentazione delle spese di lite relative all’intero giudizio: stante la soccombenza, Marco Avossa, Paolo Lazzarin e Pierangelo Sartore vanno condannati, in solido tra loro ed in favore delle PP.AA. ricorrenti, r.g. n. 17960/2019 Cons. est.
Raffaele Rossi al pagamento delle spese nella misura - partitamente individuata per ciascun grado di giudizio -specificata in dispositivo. p. q.m. Dichiara inammissibile il primo motivo di ricorso. Accoglie il secondo motivo di ricorso, cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e, decidendo la causa nel merito,dichiara improponibile la domanda proposta da Marco Avossa, Paolo Lazzarin e Pierangelo Sartore. Condanna la Presidenza del Consiglio dei Ministri, il Ministero dell’Istruzione, Università e Ricerca, il Ministero della Salute e il Ministero dell’Economia e Finanze, in solido tra loro, al pagamento in favore dei controricorrent i Alberino Franca, Alessi Alessandra, Bardicchia Michele, Bassetto Franco, Basso Daniela, Bilora Franca, Boccuni Maria Rosaria, Bonfante Luciana, Bordin Anna, Braga Anna, Braga Maria Luisa, Bragaggia Pierantonio, Calabro' Maria Luisa, Cangemi Ninfina, Cassetta Paola, Cassin Enrico, Conte Vincenzo, Costa Mario, Cutrì Nicola, D'Aloja Ugo, De Carlo Michelina, De Domenico Francesco, De Devitis Maria, Diana Rosalia, Donolato Paolo, Farenzena Rosanna, Filippone Marco, Gessoni Gianluca, Giovine Antonio, Lachin Paolo, Lago Paola, Leperdi Mariagrazia, Londei Salvatore, Martino Anna Palma, Masiero Susanna, Matticchio Giuliana, Milito Felice, Monterosso Paolo, Munari Stefano, Napoli Pasquale, Nardi Elisabetta, Nicolin Giuliano, Pagello Pierluigi, Pati Tecla, Pavei Patrizia, Perri Vera, Petrelli Maria Lucia, Petris Maria Grazia, Piarulli Francesco, Predebon Oriana, Presotto Fabio, Puggioni Anna Antonietta, Sacchetto Lorenza, Salvadori Sabrina, Sandri Anna, Santinello Francesco, Sartori Maria Teresa, Scioldo Carlo, Sellani Vincenzo, Stefani Daniela, Teodoro Paolo, Vaccaro Rosalba, Velo Stefano, Veronese Cristina, Vio Alessandra, Vita Pietro, Zanconato Stefania, Zanon Ezioe Zennaro Antenore delle spes e del giudizio di legittimità, che liquida in euro 11.834per compensi, oltre r.g. n. 17960/2019 Cons. est.
Raffaele Rossi alle spese forfetarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200,00 ed agli accessori, fiscali e previdenziali, di legge. Condanna Marco Avossa, Paolo Lazzarin e Pierangelo Sartore, in solido tra loro, alla refusione delle spese di lite dell’intero giudizio in favore della Presidenza del Consiglio dei Ministri, del Ministero dell’Istruzione, Università e Ricerca, del Ministero della Salute e del Ministero dell’Economia e Finanze, liquidate: per il primo grado di giudizio, in euro 8.500, oltre alle spese eventualmente prenotate a debito; per il grado di appello