Italian Supreme Court orders government to pay medical specialists back pay for unimplemented EU directives on specialization courses.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Supreme Court reversed a lower court's dismissal of claims by medical specialists seeking back pay for unimplemented EU directives. While the court rejected the argument that the directives were unknown at the time of filing, it acknowledged the legal uncertainty regarding their applicability to pre-1991 graduates. Consequently, the government was ordered to pay specific compensation amounts to the doctors for the years they completed their specialization courses without remuneration.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 113 Cost.; Art. 24 Cost.: The State is liable for damages caused by the failure to implement Community directives, and the lack of knowledge of the directive at the time of filing does not preclude a claim if the legal situation was objectively uncertain.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
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Generato dall'IATesto completo
iato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 37773/2019 R.G., proposto da PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI, in persona del Presidente del Consiglio pro tempore, rappresentat o e difes o dall’Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio legale in Roma, via dei Portoghesi, n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato –ricorrente – contro GINTOLI ROSARIO, RAPISARDI RICCARDO, ANGILELLO ANDREA, GIAMMANCO GIUSEPPE, PALERMO ANTONINO, RUTA PIERINA E VALENTI MILITO MARIO,tutti elettivamente domiciliati in Roma, viaCosseria n. 2, presso lo studio dell’Avv.
Salvatore Vittorio, dal quale, unitamente all’Avv. Alessandro Palermo, sono rappresentati e difesi –controricorrenti – nonché contro RESPONSABILITA’ CIVILE P.A. – ATTUAZIONE DIRETTIVE COMUNITARIE MEDICI SPECIALIZZANDI r.g. n. 37773/2019 Cons. est. Raffaele Rossi DI GRANDE AULO, elettivamente domiciliatoin Roma, via Cosseria n. 2, rappresentato e difeso dall’Avv. Tiziana Foti –controricorrente – nonché contro MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, UNIVERSITA’ E RICERCA, MINISTERO DELL’ECONOMIA E FINANZE, PATANE’ GIUSEPPINA, PETRALIA CARMELO E RUSSO SEBASTIANO –intimati – Avverso la sentenza del la CORTE DI APPELLO DI CATANIA n. 1361/2019, depositata il giorno 11 giugno 201 9.
Udita la relazione sulla causa svolta nella camera di consiglio in data 17aprile 202 3 dal consigliere RAFFAELE ROSSI . FATTI DI CAUSA 1. Andrea Angilello, Aulo Di Grande, Giuseppe Giammanco, Rosario Gintoli, Antonino Palermo, Giuseppina Patané, Carmelo Petralia, Riccardo Rapisardi, Sebastiano Russo, Pierina Ruta e Mario Milito Valenti, deducendo di aver frequentato (in differenti periodi ditempo) corsi post laureamdi specializzazione universitaria in medicina e di non aver ricevuto la remunerazione prevista dalle Direttive CEE n. 75/362, n. 75/363 e n. 82/76, domandarono giudizialmente la condanna della Presidenza del Consiglio dei Ministri, del Ministero dell’Istruzione, del Ministero dell’Università e della Ricerca, del Ministero dell’Economia e delle Finanzee dell’Università degli Studi di Catania, in via principale, al pagamento della adeguata remunerazione per ogni anno di corso di specializzazione svolto oppure, in via alternativa, al risarcimento dei danni patiti per la mancata attuazione delle menzionate direttive comunitarie, oltre interessi e rivalutazione monetaria.
2. Le domande vennero disattese in ambedue i gradi di merito (celebrati, rispettivamente, innanzi il Tribunale di Catania e la Corte r.g. n. 37773/2019 Cons. est. Raffaele Rossi d’appello della stessa città) per difetto di prova dei presupposti integrativi del diritto all’invocata remunerazione.
3. La sentenza resa in grado di appello fu tuttavia cassata da questa Corte (con ordinanza 08/0/3/2017, n. 2781), in forza del principio di diritto così enunciato: «Il medico specialista che, essendosi iscritto ad una scuola di specializzazione prima del 1991 e non avendo percepito alcuna remunerazione durante il corso, domandi il risarcimento del danno da mancata attuazione delle Direttive 75/362/CEE e 82/76/CEE, non è tenuto a provare che il corso frequentato fosse esclusivo ed a tempo pieno, ma deve solo provare di avere frequentato un corso di specializzazione senza essere stato remunerato». 4.Riassunta la controversia, la decisione in epigrafe indicata, resa in sede di rinvio, ha condannato la Presidenza del Consiglio dei Ministri al pagamento di somme, variamente quantificate, in favore degli originari attori, dichiarando il difetto di legittimazione passiva degli altri Ministeri evocati e della Università degli Studi di Catania.
5. Ricorre per cassazione la Presidenza del Consiglio dei Ministri, affidandosi a due motivi, cui resistono, con unitario controricorso, Andrea Angilello, Giuseppe Giammanco, Rosario Gintoli, Antonino Palermo, Riccardo Rapisardi, Pierina Ruta e Mario Milito Valenti, nonché, con altro controricorso, Aulo Di Grande. Non svolgono difese nel giudizio di legittimità, benché ritualmente evocati, Giuseppina Patané, Carmelo Petralia, Sebastiano Russo , il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca ed il Ministero dell’Economia e delle Finanze. 6.La trattazione del ricorso è stata fissata in adunanza camerale ai sensi dell’art. 380-bis.1 cod. proc. civ..
Il Pubblico Ministero non ha presentato conclusioni scritte. I controricorrenti Angilello, Giammanco, Gintoli, Palermo, Rapisardi, Ruta e Milito Valentihanno depositato memoria. r.g. n. 37773/2019 Cons. est. Raffaele Rossi RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Il primo motivo denuncia «violazione art. 11 legge 19 ottobre 1999, n. 370; d.lgs. 8 agosto 1991, n. 257; Direttive CEE 82/76, 75/362, 75/363, 93/16; Sentenza Corte di giustizia dell’Unione europea del 24 gennaio 2018; art. 2043 cod. civ.», in relazione all’art. 360, primo comma, num. 3, cod.proc. civ..
La doglianza è riferita alle posizioni di Rosario Gintoli e Riccardo Rapisardi, ai quali la sentenza impugnata ha negato la spettanza di alcuna remunerazione per gli anni accademici 1981/82 (anno di inizio dei rispettivi corsi) e 1982/83 ed attribuito invece ristoro risarcitorio, quantificato nellamisurafissata dall’art. 11 della legge n. 370 d el 1999, per i successivi anni accademici di frequenza del corso. La difesa erariale contesta il riconoscimento del risarcimento del danno da mancata attuazione delle menzionate direttive: sostiene, per contro, che nulla spetti agli indicati medici in quanto frequentanti corsi di specializzazione iniziati prima dell’anno 1982, cioè a dire anteriormente alla vigenza della direttiva 82/76. 1.1.
Il motivo è infondato, apparendo l’impugnata decisione conforme ad un consolidato indirizzo ermeneutico di questa Corte, cui si intende dare convinta continuità, non risultando prospettati argomenti idonei ad una sua rimeditazione. 1.2. Il motivo interroga il giudice di legittimità sul se sussista o meno il diritto alla percezione degli emolumenti fissati dalla legge per i c.d. medici specializzandi «a cavallo», ovverosia per quei medici che hanno frequentato e positivamente concluso uno dei corsi di specializzazione riconosciuti in sede europea cominciando nel 1982 (o in anni anteriori) e terminando in data successiva al 10 gennaio 1983.
Si tratta di questione sulla quale questa Corte ha, con rinvii pregiudiziali, in più occasioni richiesto agli organi di giustizia unionale chiarimenti ermeneutici, segnatamente circa la portata applicativa r.g. n. 37773/2019 Cons. est. Raffaele Rossi delle disposizioni dettate dall’art. 2 paragrafo 1, lett. c), dall’art. 3, paragrafi 1 e 2, nonché dall’allegato della direttiva 75/363/CEE del Consiglio, come modificata dalla direttiva 82/76/CEE del Consiglio. Con la sentenza 24 gennaio 2018 (resa nelle cause riunite C- 616/16e C - 617/16), la Corte di Giustizia dell’Unione Europea stabilì che: a) «qualsiasi formazione... come medico specialista iniziata nel corso dell’anno 1982 e proseguita fino all’anno 1990 deve essere oggetto di remunerazione adeguata»;
b) tale obbligo «non dipende dalla adozione, da parte dello Stato membro, di misure di trasposizione della direttiva 82/76»; c) «una remunerazione adeguata per la formazione...dei medici specialisti iniziata nel corso dell’anno 1982 e proseguita fino all’anno 1990deve essere corrisposta per il periodo di tale formazione a partire dal 1° gennaio 1983 e fino alla conclusione della formazione stessa». Con tale decisione, il giudice comunitario aveva chiarito che coloro i quali avessero intrapreso la specializzazionenel corso dell’anno 1982 e l’avessero terminata, a seconda della durata legale, tre, quattro o cinque anni dopo, avevano diritto agli emolumenti di cui all’art. 11 della legge n. 370 del 1999, ma solo decorrere dal 1° gennaio 1983: era rimasto tuttavia irrisolto il dubbio se siffatto diritto dovesse essere riconosciuto anche a chi aveva iniziato la specializzazione prima del 29 gennaio 1982 (data di entrata in vigore della direttiva 82/76).
Sullo specifico punto, nuovamente investita da questa Corte (rinvio pregiudiziale operato da Cass., Sez. U, 29/10/2020, n. 23901), la CGUE, con la sentenza 3 marzo 2022, C-590/20, ha precisato che «l’art. 2, par. 1, lett. c), l’art. 3, par. 1-2 e l’allegato della direttiva 75/363/CEE, come modificata dalla direttiva 82/76/CEE, devono essere interpretati nel senso che qualsiasi formazione a tempo pieno o ridotto come medico specialista, iniziata prima della entrata in vigore, il 29 gennaio 1982, della direttiva del 1982 e proseguita dopo che sia r.g. n. 37773/2019 Cons. est.
Raffaele Rossi scaduto in data 1° gennaio 1983 il termine di adeguamento, deve – per il periodo della formazione e con decorrenza dal 1° gennaio 1983 –essere oggetto di una remunerazione adeguata, a condizione che la formazione riguardi una specializzazione comune a tutti gli Stati, o a due o piùdi essi, e menzionata negli art. 5 o 7 della dir. 75/363/CEE». 1.3. Conformandosi ai dicta del giudice eurounitario, questa Corte, nella sua composizione tipica di organo della nomofilachia interna, ha: -) dapprima affermato (Cass., Sez. U, 31/07/2018, n.20348) che «il diritto al risarcimento del danno da inadempimento della direttiva comunitaria n. 82/76/CEE, riassuntiva delle direttive n. 75/362/CEE e n. 75/363/CEE, sorto in favore di soggetti iscritti a corsi di specializzazione negli anni accademici compresi tra il 1983 ed il 1991, spetta anche per l’anno accademico 1982-1983, ma solo a partire dal 1° gennaio 1983 e fino alla conclusione della formazione stessa» sicché esso va commisurato «non all’intero periodo di durata dell’anno accademico 1982-1983del corso, bensì alla frazione temporale di esso successiva alla scadenza del termine di trasposizione della direttiva (31 dicembre 1982), a partire dalla quale si è verificato l’inadempimento»; -) successivamente puntualizzato (Cass., Sez.
U, 23/06/2022 n. 20278) che «il diritto al risarcimento del danno da inadempimento della direttiva comunitaria n. 82/76/CEE, riassuntiva delle direttive n.75/362/CEE e n. 75/363/CEE, spetta anche in favore di soggetti iscritti a corsi di specializzazione negli anni accademici anteriori al 1982-1983, ma solo a partire dal 1° gennaio 1983 e fino alla conclusione della formazione stessa, sempre che si tratti di una specializzazione medica comune a tutti gli Stati membri, oppure a due o più, come menzionate agli artt. 5 e 7della dir. 75/362/CEE». 1.4.
Sulla scorta degli illustrati prìncipi di diritto, ineccepibile risulta la gravata decisione nella parte in cui ha ravvisato sussistente il diritto di Rosario Gintoli e Riccardo Rapisardi al risarcimento del danno per r.g. n. 37773/2019 Cons. est. Raffaele Rossi mancata equa remunerazione degli anni di frequenza del corso di specializzazione successivi al 1° gennaio 1983.
2. Il secondo motivo prospetta«violazione art. 6 e 8 d.lgs. n. 257 del 1991; art. 11 legge n. 370 del 1999 ; violazione art. 2043 cod. civ.; violazione Direttive CEE 82/76, 75/362, 75/363, 93/16», in relazione all’art. 360, primo comma, num. 3, cod. proc. civ.. La doglianza riguarda le posizioni di Andrea Angilello, Aulo Di Grande,Giuseppe Giammanco, Antonino Palermo, Giuseppina Patané, Carmelo Petralia, Sebastiano Russo, Pierina Ruta, Mario Milito Valenti, tutti medici frequentanti corsi di specializzazione iniziati prima della vigenza del d.lgs. n. 257 del 1991 e protrattisi oltre tale epoca.
La difesa erarialecontesta il quantum liquidato, stimato dal giudice territoriale in euro 6.713 ad anno per la frequentazione anteriore alla data di entrata in vigore deld.lgs. n. 257 del 1991 ed in euro 11.103 adanno per la frequentazione successiva a tale data : in senso contrario si assume, in breve, la non debenza del più favorevole trattamento economico previsto dal d.lgs. n. 257 del 1991. 2.1. La censura è fondata. Ritiene la Corte di dare continuità al principio di diritto, già enunciato in precedenti arresti, secondo cui «in materia di trattamento economico dei medici specializzandi, l’art. 8, secondo comma, del d.lgs. n. 257 del 1991 (“le disposizioni del presente decreto si applicano a decorrere dall’anno accademico 1991-1992”), si interpreta nel senso che il precedente art. 6, il quale aveva tardivamente attuato il diritto comunitario, era applicabile soltanto ai medici che si fossero iscritti ad un corso di specializzazione a decorrere dall'anno accademico 1991- 1992, esclusi, quindi, gli specializzandi che, alla data di entrata in vigore del decreto, già frequentavano corsi di specializzazione, per essersi iscritti in un anno precedente senza averli terminati, e ciò non r.g. n. 37773/2019 Cons. est.
Raffaele Rossi solo per gli anni accademici pregressi, ma anche per i successivi»(così Cass. 31/03/2015n. 6469; Cass. 29/08/2013, n. 19884). 2.2 Ha dunque errato il giudice territoriale nel parametrare il risarcimento del danno all’entità prevista dal d.lgs. n. 257 del 1991 (ovvero euro 11.103 per anno) per gli anni di corso frequentati dopo la vigenza di tale d.lgs.: ai professionisti in parola spetta invece , per l’intera durata del corso di specializzazione, l’importo di euro 6.713,94 per ogni anno, come stabilitodalla legge n. 370 del 1999.
Va pertanto disposta la cassazione in parte qua della impugnata sentenza ma la causa può essere decisa nel merito, non occorrendo ulteriori accertamenti di fatto, atteso che la durata dei corsi svolti dai controricorrenti risulta acclarata dalla pronuncia, con statuizione non attinta da alcun gravame. Può allora procedersi alla nuova liquidazione degli importioggetto di condanna della Presidenza del Consiglio dei Ministri nei seguenti termini, partitamente distinti per ciascun medico: -in favore di Andrea Angilello (cinque anni di corso, dal 1988/1989 al 1992/1993) euro33.569,70; -in favore di Aulo Di Grande (quattro anni di corso, dal 1989/1990 al 1992/1993) euro 26.855,76; - in favore di Giuseppe Giammanco ( due corsi, della durata complessiva di sei anni, dal 1986/1987 al 1991/1992)euro 40.283,64; -in favore di Antonino Palermo (due corsi, della durata complessiva di setteanni, dal 1986/1987 al 1992/1993) euro 46.997,58; - in favore di Giuseppina Patané (quattro anni di corso, dal 1988/1989al 1991/1992) euro 26.855,76; -in favore di Carmelo Petralia (cinque anni di corso, dal 198 7 /198 8 al 1991/1992) euro33.569,70; r.g. n. 37773/2019 Cons. est.
Raffaele Rossi - in favore di Sebastiano Russo (due corsi, della durata complessiva di otto anni, il primo frequentato dal 1983/1984 al 1986/1987, il secondo dal 1989/1990 al 1992/1993) euro 53.711,52; - in favore di Pierina Ruta ( tre anni di corso, dal 19 90 /199 1 al 1992/1993) euro 20.141,82; -in favore di Mario Milito Valenti (due corsi, della durata totale di noveanni, dal 1984/1985 al 199 2 /19 93 ) euro 60.425,46 ; oltre, per tutti, gli interessi al saggio legale dalla proposizione della domanda giudiziale, datata 26 luglio 2001.
3. Nel rapporto tra la ricorrente e i controricorrenti Rosario Gintoli e Riccardo Rapisardi, la obiettiva incertezza all’epoca di formulazione del ricorso della questione sollevata (la quale può dirsi risolta soltanto a seguito della pronuncia della Corte di Giustizia dell’Unione Europea del marzo 2022) giustifica l’integrale compensazione delle spese afferenti il presente giudiziodi legittimità.
4. Quanto al rapporto tra le altre parti in controversia, ferma la compensazione delle spese del giudizio di appello già disposta dalla gravata decisione, il regolamento delle spese del grado segue la soccombenza, con condanna di Andrea Angilello, Aulo Di Grande, Giuseppe Giammanco,Antonino Palermo, Giuseppina Patané, Carmelo Petralia, Sebastiano Russo, Pierina Ruta e Mario Milito Valenti alla refusione, in solido tra loro in ragione della comunanza di interessi, ed in favore della Presidenza del Consiglio dei Ministri dei compensi professionaliliquidati secondo tariffa, come in dispositivo. p. q.m.
Rigetta il primo motivo di ricorso. Accoglie il secondo motivo di ricorso, cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e, decidendo la causa nel merito, condanna la Presidenza del Consiglio dei Ministri al pagamento, per le causali indicate in motivazione, delle seguenti somme: euro 33.569,70 r.g. n. 37773/2019 Cons. est. Raffaele Rossi in favore di Andrea Angilello; euro 26.855,76 in favore di Aulo Di Grande; euro 40.283,64 in favore di Giuseppe Giammanco; euro 46.997,58 in favore di Antonino Palermo; euro 26.855,76 in favore di Giuseppina Patané;euro 33.569,70 in favore di Carmelo Petralia; euro 53.711,52 in favore di Sebastiano Russo; euro 20.141,82 in favore di Pierina Ruta; euro 60.425,46 in favore di Mario Milito Valenti,oltre, per tutti, interessi al saggio legale dal 26 luglio 2011 al dì del soddisfo.
Dichiara interamente compensate le spese del giudizio di legittimità tra la Presidenza del Consiglio dei Ministri e Rosario Gintoli e Riccardo Rapisardi. Dichiara interamente compensate le spese del giudizio di appello tra la Presidenza del Consiglio dei Ministri e Andrea Angilello, Aulo Di Grande, Giuseppe Giammanco, Antonino Palermo, Giuseppina Patané, Carmelo Petralia, Sebastiano Russo, Pierina Ruta e Mario Milito Valenti. Condanna Andrea Angilello, Aulo Di Grande, Giuseppe Giammanco, Antonino Palermo, Giuseppina Patané, Carmelo Petralia, Sebastiano Russo, Pierina Ruta e Mario Milito Valenti, in solido