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Ordinanza Interlocutoria — n. 23105/2023 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed due to invalid service of process to the wrong legal entity.

Numero d'incarto Ordinanza Interlocutoria — n. 23105/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation dismissed the appeal because the notice of filing was served to the defense counsel of the previous collection agent rather than the new entity, Agenzia delle Entrate-Riscossione. The appellant argued for the validity of the service, but the court held that the mandate did not extend to the successor agency. Consequently, the court ordered a new service of process to the correct legal representative within sixty days.

Regesto Legislator

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Art. 291 c.p.c.; Art. 380-bis.1 c.p.c.: Service of a cassation appeal to the defense counsel of the predecessor collection agent is invalid against the successor agency, requiring re-notification to the new entity's legal representative.

Parole chiave

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service of process collection agency cassation appeal validity of notification successor entity legal representation procedural nullity restituzione dei sussidi statali

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 291 c.p.c.
Art. 380-bis.1 c.p.c.
Regio Decreto 1611/1933

Giurisprudenza citata

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Cass., Sez. Un., 23/02/2021, n. 4845
Cass., Sez. Un., 19/11/2019, n. 30008
Cass., 08/06/2021, n. 15911
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Testo completo

l. ha pronunciato la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n.03674/2022R.G., proposto da MARIA AGATINA SCARCELLA; rappresentatae difesa da ll’Avv. Maria De Luca ( ), in virtù di procura in calce al ricorso. -ricorrente- nei confronti di AGENZIA DELLE ENTRATE -RISCOSSIONE (AdER); -intimata- per la cassazione della sentenza n. 1961 /202 1 del TRIBUNALE di MESSINA, depositata il 16 novembre 2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 5 luglio 2023dal Consigliere Relatore, Paolo SPAZIANI. Rilevato che:

C.C.05.07.2023 N. R.G. 03674/2022 Pres. Rubino Est. Spaziani Paolo Spaziani est. con sentenza 16 novembre 2021, n. 1961 il Tribunale di Messina ha rigettato l’opposizione proposta da Maria Agatina Scarcella alla cartella esattoriale proveniente da Riscossione Sicilia s.p.a., con cui, a seguito del decreto ministeriale di revoca del finanziamento pubblico precedentemente concessole, le era stata intimata la restituzione della somma erogata a tale titolo; avverso la sentenza del giudice messinese propone ricorso per cassazione Maria Agatina Scarcella sulla base di dieci motivi; non risponde l’intimata Agenzia delle Entrate-Riscossione; la trattazione del ricorso è stata fissata in adunanza camerale ai sensi dell’art. 380-bis.1.cod. proc. civ.; il Procuratore Generale non ha presentato conclusioni scritte; la parte ricorrente ha depositato memoria.

Consideratoche: non è necessario procedere all’illustrazione dei motivi, i quali non possono essere scrutinati, atteso che dall’esame del fascicolo risulta che la notifica del ricorso ad Agenzia delle Entrate - Riscossione , successore ex lege di Riscossione Sicilia s.p.a., è stata eseguita al difensore nominato dal precedente agente della riscossione e costituitosi nel giudizio di merito, ma non, invece, all’Agenzia stessa nella sua sede legale o al suo indirizzo di posta elettronica certificata; in proposito le Sezioni Unite di questa Corte hanno statuito che, in tema di giudizio di legittimità, la notifica del ricorso eseguita al successore ex legedell’agente della riscossione già parte in causa, cioè alla sopravvenuta Agenzia delle Entrate - Riscossione, è invalida se eseguita al difensore nominato dal precedente agente della riscossione, perché l’ultrattività del mandato in origine conferito a quest’ultimo prima dell’istituzione del nuovo Ente, così nominato e costituito nel giudizio concluso con la sentenza oggetto del ricorso per cassazione, non opera, ai fini della ritualità della notifica del ricorso, in quanto la C.C.05.07.2023 N. R.G. 03674/2022 Pres.

Rubino Est. Spaziani Paolo Spaziani est. cessazione dell’originario agente della riscossione ed il subentro automatico del suo successore sono disposti da una norma di legge, quale il decreto-leggen. 193 del 2016 (Cass., Sez. U n . , 23/02/2021, n. 4845); tale invalidità, peraltro, integra una nullità suscettibile di sanatoria, sia per spontanea costituzione dell'Agenzia, sia a seguito della rinnovazione di quella notificazione, da eseguirsi, ove non già avvenuta, all’Agenzia stessa nella sua sede o al suo indirizzo di posta elettronica certificata (Cass.,Sez.

Un., 23/02/2021, n. 4845, cit. ); l’individuazione nell’Agenzia stessa – e non già nell’Av vocatura Generale dello Stato – del soggetto legittimato a ricevere la notificazione trova fondamento nel rilievo (già svolto dalle stesse Sezioni Unite nella precedente sentenza 19/11/2019, n.30008 e ripreso nella successiva decisione 8/06/2021, n. 15911), secondo cui la rappresentanza in giudizio di AdER da parte dell’Avvocatura dello Stato - anche nei casi in cui quest’ultima ne debba assumere il patrocinio sulla base della convenzione con essa stipulata, tra i quali si pongono i giudizi dinanzi alle sezioni civili della Corte di cassazione - non è declinabile in termini di esclusività, ciò che vale anche per la rappresentanza dal lato passivo, stante il carattere peculiare di detto patrocinio rispetto alle ordinarie ipotesi di patrocinio c.d. autorizzato ex art. 43, quarto comma, del regio decreton. 1611/1933; questo rilievo induce, infatti, ad escludere che possa trovare applicazione, nella fattispecie, l’art. 11 del medesimo regio decreto, che è riferito ai casi di patrocinio obbligatorio delle Amministrazioni dello Stato da parte dell'Avvocatura erariale (Cass.08/06/2021, n. 15911, cit.); appare dunque necessario, ex art.291 cod. proc. civ., ordinare alla ricorrente di provvedere a nuova notifica del ricorso per cassazione C.C.05.07.2023 N. R.G. 03674/2022 Pres.

Rubino Est. Spaziani Paolo Spaziani est. presso la sede legale di AdER, entro sessanta giorni dalla comunicazione della presente ordinanza; P. Q. M. La Corte rinvia a nuovo ruolo, ordinando alla ricorrente di provvedere alla notifica del ricorso ad AdER - Agenzia delle Entrate Riscossione, in persona del legale rappresentante, presso la sede legale, nel termine di 60 ( sessanta ) giorni dal la