Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza Interlocutoria — n. 23104/2023 — snciv Generato dall'IA

Italian court orders inquiry into appellate court's procedural communication failure regarding trial date notice.

Numero d'incarto Ordinanza Interlocutoria — n. 23104/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The court ordered the registry to retrieve the appellate case file and verify whether the defendant was properly notified of the trial date for concluding arguments. The appellant argued that the lack of such notification violated the principle of adversarial proceedings under Article 360 of the Civil Procedure Code. The court decided to suspend the case to investigate these procedural facts before ruling on the nullity claim.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.; Art. 380-bis.1 c.p.c.: When a party alleges procedural nullity due to lack of communication of the trial date for concluding arguments, the court must first verify the factual circumstances of the notification to determine if the violation actually occurred.

Parole chiave

Generato dall'IA
procedural nullity lack of notification adversarial proceedings appellate court trial date communication mancato anticipo delle spese importi compensativi monetari canoni non corrisposti

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.
entrambe le parti hanno depositato memorie; considerato che: in relazione all’ottavo motivo di ricorso, con il quale si denuncia «nullità del procedimento ai sensi dell'art. 360, comma primo, num.
Art. 380-bis.1 c.p.c.
è stata fissata per la trattazione l’odierna adunanza camerale ai sensi dell’art. 380-bis.1 cod.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n. 25145/2020R.G. proposto da Na Pali s.a.s. società francese, rappresentata e difes a dall’ Avv. Nicola Romano (p.e.c. indicata: nicolaromano1@ordineavvocatiroma.org ) , con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via degli Scipioni, n. 281; –ricorrente – contro Liantex S.r.l.in liquidazione, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Gino Frassi (p.e.c. indicata: gino.frassi@como.pecavvocati.it ) , Simone Frassi (p.e.c. indicata: simone.frassi@como.pecavvocati.it ) e Oggetto Mandato Giovanni Smargiassi (p.e.c. indicata: giovannismargiassiavvocato@pec.it), con domicilio eletto presso lo studio di quest’ultimo in Roma, Via Tiepolo, n.4;

–controricorrente – avverso la sentenza della Corte d’appello di Milano , n. 1 864 /20 2 0 , pubblicata il17 luglio 20 2 0 . Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 2 2 giugno 202 3 dal Consigliere Emilio Iannello. Rilevato che: la Liantex S.r.l. in liquidazione convenne in giudizio avanti il Tribunale di Novara la società francese Na Pali s.a.s. chiedendo il pagamento di Euro372.439,47 o la diversa somma che fosse ritenuta dovuta (oltre ad interessi) atitolo di rimborso delle anticipazioni e del compenso per il mandato asseritamente conferitole e comunque quale risarcimento danni per inadempimento dello stesso; espose a fondamento che aveva ricevuto incarico dalla Na Pali s.a.s., alla stregua di mandato senza rappresentanza, di stampare (sulla base di disegni di Na Pali) dei tessuti per abbigliamento da bagno e quindi di vendere tali prodotti semilavorati, con molteplici e ripetute operazioni, ad una terza società (M.G.O.

S.r.l.) che avrebbe provveduto a finalizzare la produzione dei capi (costumi) ordinati dalla mandante; non avendo la M.G.O. pagato il prezzo delle forniture , intese far valere l’esistenza del dedotto mandato per ottenere da Na Pali il rimborso delle anticipazioni sostenute ed il mancato guadagno derivante dalle vendite; nella resistenza della convenuta,il Tribunale di Como ( d avanti a l quale la causa era stata riassunta per ragioni di competenza) rigettò la domanda avendo ritenuto non provato e non plausibile l'asserito mandato, considerato che Na Pali risultavaaver interamente pagato i prodotti finiti ─ comprensivi di tessuto, disegno ed elaborazione grafica ─alla predetta MGO, senza quindi che po te ss e in alcun modo giustificarsi un obbligo di pagamento (per la stampa di disegni sul tessuto) anche in favore della Liantex, con conseguente duplicazione delle voci di spesa; in riforma di tale decisione la Corte d’appello di Milano, con sentenza n. 1864/2020 del 17 luglio 2020, ha invece accolto la domanda e, per l’effetto, ha condannato l'appellata Na.Pali al pagamento, in favore dell'appellante, della somma di € 372.439,47 oltre interessi legali dalladomanda al soddisfo ed oltre alle spese del doppio grado di giudizio; ha, infatti , ritenuto emergere « con sufficiente chiarezza dall'istruttoria svolta, nonché dalla documentazione prodotta (ivi compreso la scambio di mail) che l'operazione commerciale in essere [era] stata concepita da Na.Pali ne i termini e con le modalità prospettate dall'appellante Liantex» e cioè come nascente da incarico di Na.Pali a Liantex di sviluppare e produrre — sulla base delle sue puntuali indi cazioni (disegni, grafica e colori) — tessuti per costumi da bagno, da vendere poi (al prezzo stabilito dallastessa Na.Pali) alla MGO, che avrebbe confezionato il prodotto finito»: rapporti questi – ha soggiunto ─ «qualificabili in termini di cooperazione materiale - e quindi appalto conferito a Liantex a realizzare i tessuti - e giuridica, cioè come mandato a venderli, una volta ultimati ed accettati, ad MGO; e precisamente mandato in rem propriam ossia anche nell'interesse del mandatario, in quanto legitti mato a trattenere l'incasso a ristoro dell'attività prestata»; ha osservato che, peraltro, «al medesimo risultato, si giungerebbe anche ad ipotizzare che il rapporto vada interpretato nel senso che Na.Pali abbia semplicemente promesso a Liantex l'assunzione di una obbligazione da parte del terzo, ossia il futuro acquisto dei prodotti da parte di MGO: infatti inserendosi la promessa nel contesto di un contratto a prestazioni corrispettive, condizionandolo funzionalmente, l'autonomia dei due negozi viene meno, sicché l'inadempimento del terzo all'obbligazione assunta è inadempimento del promittente, conrisarcimento del dovuto»; avverso tale sentenza Na Pali s.a.s. propone ricorso per cassazione articolando nove motivi; vi resiste la Liantex S.r.l. ln liquidazione depositando controricorso;

è stata fissata per la trattazione l’odierna adunanza camerale ai sensi dell’art. 380-bis.1 cod. proc. civ., con decreto del quale è stata datarituale comunicazione alle parti; non sono state depositate conclusioni dal Pubblico Ministero. entrambe le parti hanno depositato memorie; considerato che: in relazione all’ottavo motivo di ricorso, con il quale si denuncia «nullità del procedimento ai sensi dell'art. 360, comma primo, num. 4, cod. proc. civ.: mancata comunicazione della data di udienza di precisazione delle conclusioni e violazione del contraddittorio » , attesone il rilievo preliminare e potenzialmente assorbente, si rende necessario:

─ acquisire a cura della cancelleria il fascicolo d'ufficio del giudizio d'appello (n. 1246/2017 R.G.) definito dalla Corte d'appello di Milano con lasentenza n. 1864/2020; ─ acquisire inoltre informazioni, dalla cancelleria della predetta Corte d’appello, in ordine alla effettuazione della comunicazione del provvedimento di fissazione dell’udienza di precisazione delle conclusioni del 6 febbraio 2020, nonché alle modalità della stessa ed al relativo esito;

P.Q.M.

manda alla Cancelleria di provvedere alla acquisizione del fascicolo d’ufficio del giudizio d'appello (n. 1246 /201 7 R.G.) definito dalla Corte d'appello di Milano con la sentenza n. 186 4/20 20 e di richiedere inoltre, alla Cancelleria della predetta Corte d’appello, le informazioni sopra indicate;rinvia la causa a nuovo ruolo. Così deciso in Roma, nella Camera di