Cassation court orders renewal of service of appeal for material error correction due to expired defense mandate.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe court granted the request to correct a material error in the dispositive section of a prior interlocutory order regarding legal fees. The appellant argued for correction of the text placement, while the respondent did not participate in the hearing. The court ruled that although the service of the appeal was technically invalid due to the expiration of the opposing counsel's mandate, the defect was merely formal and thus subject to renewal rather than dismissal.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 288, comma 3 cod. proc. civ.; Art. 160 cod. proc. civ.: When the defense mandate expires, service of a material error correction appeal must be renewed against the party personally if the original service to the lawyer was ineffective due to the mandate's lapse, though such defects are often sanable.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n. 24843/2022R.G. proposto da Pascale Maria Assunta, rappresentata e difesa dall’Avv. Maria A. Chiarizio (p.e.c. indicata: mariachiarizio@pecstudio.it ) e dall’Avv. Giulio Russo (p.e.c. indicata: giuliorusso@pecstudio.it), con domicilio eletto in Roma, via Fara Sabina, n. 2 , presso lo studio dell’Avv. Massimo De Mattia; –ricorrente – contro Valentino Angelo; –intimato – Oggetto Correzione errore materiale ex art. 391-biscod. proc. civ.avverso la ordinanza n. 24946 /20 21 della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE di ROMA, depositata il 15 settembre2021.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 1 2 luglio 202 3 dal Consigliere Emilio Iannello. Rilevato che Maria Assunta Pascale, con il patrocinio degli Avvocati Maria A. Chiarizio e Giulio Russo, propone ricorso per correzione di errore materiale della ordinanza n. 24946 /20 21 , depositata il 15 settembre 2021, con cui questa Corte, nel dichiarare inammissibile il ricorso proposto nei suoi confronti da Angelo Valentino, per la cassazione della sentenza del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere n. 3299/2019 del 18 dicembre 2019, dopo aver dato atto in motivazione del diritto dei suoi difensori (ossia degli stessi predetti professionisti) alla distrazione delle spese, avendo essi «reso la dichiarazione prevista dall’art. 93 cod. proc. civ.», ha così statuito nel dispositivo in ordine ai capi accessori:
«condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite, che liquida in euro 7.800,00, oltre euro 200,00 peresborsi, oltre rimborso forfetario al 15%, oltre CA e IVA per legge. «Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulter iore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto, con distrazione in favore degli avvocati Maria A. Chiarizio eGiulio Russo»; posto che, in motivazione, è chiaramente espressa la volontà del Collegio di dar corso alla richiesta distrazione delle spese, l’errore segnalato, e del quale si chiede la correzione, consiste nella dislocazione operata nel dispositivo della frase «con distrazione … etc.» dalla sede sua propria in prosecuzione del capoverso relativo al regolamento delle spese ed alla loro liquidazione, al capoverso successivo relativo alla dichiarazione della sussistenza dei presupposti processuali per il raddoppio del contributo unificato ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002;
Angelo Valentinonon svolge attività difensiva in questa sede; la trattazione è stata fissata in adunanza camerale ai sensi dell’art. 380-bis.1cod. proc. civ.; non sono state depositate conclusioni dal Pubblico Ministero; ritenuto che la notifica del ricorso, effettuata oltre un anno dopo la pubblicazione dell’ordinanza di cui si chiede la correzione, risulta invalidamente effettuata nei confronti dell’avvocato che ha difeso la controparte nel giudizio di cassazione; occorre al riguardo rammentare che, in tema di correzione di errore materiale, quando sia trascorso oltre un anno dal deposito dell'ordinanza di cui si chiede la correzione, il ricorso deve essere notificato non al difensore, ma alla parte personalmente, in quanto l'art. 288, terzo comma, cod. proc. civ. pone il limite di un anno alla perpetuatio dell'ufficio del difensore ed all'efficacia dell'elezione di domicilio compiuta per il giudizio, presumendosi la cessazione dell'incarico difensivo; l a notifica al difensore, tuttavia, non è inesistente, in quanto non si traduce nell'impossibilità di riconoscere nell'atto la rispondenza al modello legale della sua categoria(v.
Cass. Sez. U. n. 14916 del 20/07/2016), ma si risolve in una mera violazione in tema di forma, che dà luogo ad una nullità sanabile ex art. 160 cod. proc. civ., con conseguente operatività dei rimedi della rinnovazione o della sanatoria(Cass. n. 3827 del 15/02/2013); va pertanto ordinata la rinnovazione della notifica, come da dispositivo;
P.Q.M.
Visto l’art. 291 cod. proc. civ., ordina la rinnovazione della notifica del ricorso per correzione di errore materiale nei confronti di Angelo Valentino, concedendo all’uopo termine di giorni sessanta dalla comunicazione della presente ordinanza; rinvia la causa a nuovo ruolo. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Terza Sezione