Decreto — n. 22997/2023 — snciv · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAuente DECRETO sul ricorso iscritto al n.30021/2022 R.G. proposto da : IANNOTTI PASQUALE, elettivamente domiciliato in ROMA VIA VALADIER 43, presso lo studio dell’avvocato LIZZA EGIDIO (LZZGDE76A05A783I) rappresentato e difeso dagli avvocati BOCCHINO LUIGI (BCCLGU61B15A783L), MAROTTA PAOLO (MRTPLA75R09B963Y) -ricorrente- contro SVD SRL, in persona del leg. rappr.nte p.t., domiciliato per legge presso la CORTE SUPREMA di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato PASTORE PATRIZIA (PSTPRZ72C43A783U) -controricorrente- avverso la SENTENZA del TRIBUNALE di BENEVENTO n. 1047/2022 depositata il 04/05/2022;
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 380-bis c.p, art. 391 cod. proc. civ; Decreto — n. 22997/2023 — snciv · Corte di Cassazione: proposto da : IANNOTTI PASQUALE, elettivamente domiciliato in ROMA VIA VALADIER 43, presso lo studio dell’avvocato LIZZA EGIDIO (LZZGDE76A05A783I) rappresentato e difeso dagli avvocati BOCCHINO LUIGI (BCCLGU61B15A783L), MAROTTA PAOLO (MRTPLA75R09B963Y) -ricorrente- contro SVD SRL, in persona del leg. rappr.nte p.t., domiciliato per legge presso la CORTE SUPREMA di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato PASTORE PATRIZIA (PSTPRZ72C43A783U) -controricorrente- avverso la SENTENZA del TRIBUNALE di BENEVENTO n. 1047/2022 depositata il 04/05/2022;
Parole chiave
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uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.30021/2022 R.G. proposto da : IANNOTTI PASQUALE, elettivamente domiciliato in ROMA VIA VALADIER 43, presso lo studio dell’avvocato LIZZA EGIDIO (LZZGDE76A05A783I) rappresentato e difeso dagli avvocati BOCCHINO LUIGI (BCCLGU61B15A783L), MAROTTA PAOLO (MRTPLA75R09B963Y) -ricorrente- contro SVD SRL, in persona del leg. rappr.nte p.t., domiciliato per legge presso la CORTE SUPREMA di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato PASTORE PATRIZIA (PSTPRZ72C43A783U) -controricorrente- avverso la SENTENZA del TRIBUNALE di BENEVENTO n. 1047/2022 depositata il 04/05/2022;
Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti; Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo;
P.Q. M. Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna il ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 9 00,00 (novecento) per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge, con distrazione in favore del difensore antistatario. Così deciso in Roma,il 27/07/2023