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Ordinanza — n. 22966/2023 — snciv Generato dall'IA

Ordinanza — n. 22966/2023 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 22966/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.32300/2021 R.G. proposto da : CIAMBRONE LUIGI T., elettivamente domiciliato in ROMA V.LE CARSO 57, presso lo studio dell’avvocato MOSTACCIOLI AMBROGIO, rappresentato e difeso dall'avvocato CIAMBRONE LUIGI TOMMASO -ricorrente- contro UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA (già A urora AGF A ssicurazioni) , elettivamente domiciliatain ROMA VIA TRE OROLOGI 12, presso lo studio dell’avvocato RUSSO CLAUDIO che larappresenta e difende -controricorrente- nonchécontro MENDICINO CATIA, elettivamente domiciliata in ROMA VIA DEL BABUINO, presso lo studio dell’avvocato PAOLA FRANCESCO, rappresentatae difesa dall'avvocato MASCARO PAOLO -controricorrente- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO CATANZARO n. 1400/2021depositata il 14/09/2021 .

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 22966/2023 — snciv · Corte di Cassazione: proposto da : CIAMBRONE LUIGI T., elettivamente domiciliato in ROMA V.LE CARSO 57, presso lo studio dell’avvocato MOSTACCIOLI AMBROGIO, rappresentato e difeso dall'avvocato CIAMBRONE LUIGI TOMMASO -ricorrente- contro UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA (già A urora AGF A ssicurazioni) , elettivamente domiciliatain ROMA VIA TRE OROLOGI 12, presso lo studio dell’avvocato RUSSO CLAUDIO che larappresenta e difende -controricorrente- nonchécontro MENDICINO CATIA, elettivamente domiciliata in ROMA VIA DEL BABUINO, presso lo studio dell’avvocato PAOLA FRANCESCO, rappresentatae difesa dall'avvocato MASCARO PAOLO -controricorrente- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO CATANZARO n. 1400/2021depositata il 14/09/2021 .

Parole chiave

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diritto alla prestazione d'assicurazione assicurazione responsabilità civile professionale decisione giustificata dell'assicuratore contenzioso dell'assicurazione invalidità obbligo dell'assicuratore contro gli infortuni rimborso delle spese d'assicurazione
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Testo completo

a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.32300/2021 R.G. proposto da : CIAMBRONE LUIGI T., elettivamente domiciliato in ROMA V.LE CARSO 57, presso lo studio dell’avvocato MOSTACCIOLI AMBROGIO, rappresentato e difeso dall'avvocato CIAMBRONE LUIGI TOMMASO -ricorrente- contro UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA (già A urora AGF A ssicurazioni) , elettivamente domiciliatain ROMA VIA TRE OROLOGI 12, presso lo studio dell’avvocato RUSSO CLAUDIO che larappresenta e difende -controricorrente- nonchécontro MENDICINO CATIA, elettivamente domiciliata in ROMA VIA DEL BABUINO, presso lo studio dell’avvocato PAOLA FRANCESCO, rappresentatae difesa dall'avvocato MASCARO PAOLO -controricorrente- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO CATANZARO n. 1400/2021depositata il 14/09/2021 .

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 13/06/2023 dal Consigliere PAOLO PORRECA. Rilevato che: l’avvocato Luigi T. Ciambrone ricorre, sulla base di due motivi, per la cassazione della sentenza n. 684 del 2017 della Corte di appello di Catanzaro esponendo che con tale provvedimento era stata ritenuta inoperante la copertura assicurativa riferita al contratto stipulato tra il deducente e la Unipol Assicurazioni, relativamente a un’affermata responsabilità professionale per l’esito di un giudizio introdotto per conto di Catia Mendicino al fine di contestare la validità dell’apposizione del termine al contratto di lavoro tra la stessa e Poste Italiane; resistono con controricorso sia Catia Mendicino che UnipolSai Assicurazioni s.p.a.;

Rilevato che: con il primo motivo si prospetta la violazione e falsa applicazione degli artt. 112, 113, cod. proc. civ., poiché la Corte di appello avrebbe errato mancando di verificare la nullità della clausola “claims made”, in quanto concretamente immeritevole di tutela, subordinando l’indennizzo alla duplice circostanza che sia il danno sia la richiesta di risarcimento fossero avvenute nel corso della vigenza contrattuale; con il secondo motivo si prospetta la violazione e falsa applicazione degli artt. 112, 360 n. 5, cod. proc. civ., 1226, 2043, cod. civ., poiché la Corte di appello avrebbe errato liquidando il danno equitativamente in mancanza dei possibili e doverosi elementi probatori della cui offerta era onerata la danneggiata, e in mancanza della prova del nesso causale rispetto alla probabilità di un diverso esito della lite;

Consideratoche: il ricorso è manifestamente inammissibile; difetta, infatti, completamente, l’esposizione dei fatti processuali richiesta dall’art. 366 n. 3, cod. proc. civ., senza che per ricostruire gli stessi sia possibile attingere agli atti processuali diversi dal ricorso in ragione della riscontrata aspecificità del gravame (Cass., Sez. U., 27/12/2019, n. 34469, Cass., Sez. U., 28 novembre 2018, n. 30754); non risultano le compiute ragioni decisorie della sentenza impugnata, cui pretesamene si rapportano le censure, neppure in ordine alla ricostruita sussistenza della non meglio chiarita responsabilità professionale, e neppure risulta l’esatto tenore della clausola contrattuale assicurativa discussa; per completezza si sottolinea che, per come formulati: - il primo motivo sarebbe stato comunque inammissibile ai sensi dell’art. 360-bis, n. 1, cod. proc. civ., a mente di Cass., Sez.

U., 24/09/2018, n. 22437, e succ. conf. tra cui, ad esempio, Cass., 22/04/2022, n. 12908 e Cass., 26/04/2022, n. 12981; - il secondo motivo sarebbe stato in ogni caso inammissibile, non risultando che la questione sia stata tenuta “sub iudice”, in tesi con specifico appello anche incidentale; consegue l’inammissibilità; spese secondo soccombenza;

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese di ciascuna parte controricorrente liquidate in euro 5.600,00, oltre a 200,00 euro per esborsi, 15% di spese forfettarie e accessori legali. Spese distratte in favore dell’avvocato Paolo Mascaro. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, la Corte dà atto che il tenore del dispositivo è tale da giustificare il pagamento, se dovuto e nella misura dovuta, da parte ricorrente, dell’ulteriore