Cassation court dismisses appeal for inadmissibility due to lack of specific factual findings on contract object determinability.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the lower court's finding of indeterminacy was not based on a lack of motivation but on a specific factual assessment. The appellant argued the contract was valid via relationem, yet the court noted the lower court explicitly rejected this possibility based on conflicting evidence regarding the specific damage event. Consequently, the appeal was rejected as it failed to challenge the factual basis of the original decision.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 348, comma 3, c.p.c.; Art. 116 c.p.c.: An appeal is inadmissible if the lower court's decision on the determinability of a contract's object is based on a specific factual assessment rather than a mere lack of motivation.
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IANI Consigliere ORDINANZA sul ricorso 17696/2021 proposto da: Autoservizi e Noleggi di Romano Carlo Pasquale C. S.a.s. in Liquidazione in persona del Legale Rappresentante, rappresentata e difesa dall’avvocato Todaro Sabrina; -ricorrente - contro Verti Assicurazioni Spa in persona del Legale Rappresentante, rappresentata e difesa dall’avvocato Alasia Alessandro; -controricorrente - avverso la sentenza n. 738/2020 del TRIBUNALE di TORINO, depositata il 11/02/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 13/06/2023 dalCons.
GIUSEPPE CRICENTI.Ritenuto che 1.-Emanuele Rocco, proprietario di una vettura che ha subito danno a causa di una violenta grandinata, ha ceduto il diritto all’indennizzo assicurativo alla carrozzeria “Autoservizi e Noleggi di Romano Carlo Pasquale C. sas”, ora in liquidazione. 2.-Quest’ultima, effettuata la riparazione del veicolo, ha poi preteso che la compagnia di assicurazione, ossia la Verti Assicurazioni spa, corrispondesse l’indennizzo, che, originariamente dovuto per contratto all’assicurato proprietario del veicolo, spettava ora alla medesima carrozzeria che lo aveva ricevuto per cessione. 3.-Atteso il rifiuto da parte della compagnia di assicurazione, la carrozzeria ha agito in giudizio, ottenendo una pronunciadi rigetto da partedel giudice di primo grado, il Tribunale di Torino, che ha ritenuto nulla la cessione del credito per indeterminatezza dell’oggetto, in quanto non era possibile identificare esattamente il credito ceduto. 3.1.-L’appello avverso tale decisione è stato dichiarato inammissibile in limine ex articolo 348 terc.p.c. 4.-Conseguentemente la società di carrozzeria impugna, con un solo motivo,la decisione di primo grado.
Ne chiede il rigetto la Verti Assicurazioni spa con controricorso. Considerato che 5.- L’unico motivo di ricorso prospetta violazione deg li articoli 1260, 1350, 1367, 1368, 1322, 2729 c.c. La tesi è la seguente. Il giudice di merito ha ritenuto erroneamente indeterminato l’oggetto del contratto di cessione, trascurando la circostanza che il contratto è valido anche semplicemente quando l’oggetto, pur non essendo determinato, lo è per relationem,o è comunque determinabile in base a criteri suoi, o ad atti esterni. L’atto, in altri termini, conteneva gli elementi per poterne individuare il contenutoessenziale.
Il motivo è inammissibile.Intanto, non è riportato neanche indirettamente il contenuto dell’atto: si riferisce, ma è circostanza che emerge già dalla sentenzadi primo grado, che la cessione è stata effettuata su modello prestampato predisposto dalla carrozzeria; che viene invocata l’assicurazione “contro i danni eventuali dalla circolazione stradale”, che il credito ceduto è quello nei confronti del “responsabile del sinistro e sua compagnia di Ass.ni”; che l’oggetto è indicato come“credito ed azioni contro il responsabile”.
Se dunque non vi sono altri elementi, ossia il contenuto dell’atto di cessione è solo questo, si tratta degli stessi dati indentificativi già valutati dal Tribunale, che,va ricordato, ha compiuto un accertamen to in fatto, tale essendo l’individuazione del contenuto del contratto, qui censurabile solo per difetto assoluto di motivazione. Peraltro, se i dati identificativi sono questi, correttamente, a voler sindacare l’accertamento del Tribunale, quest’ultimo ha espresso dubbi sulla determinatezza e determinabilità dell’oggetto: va ricordato che il giudice di merito nonha affatto negato che l’oggetto possa determinarsi per relationem, o che sia valido il contratto quando l’oggetto, sebbene non determinato, sia comunque determinabile .
Apagina 4 dà atto di tali possibilità ermeneutiche . Il giudice di merito ha ritenuto, tuttavia, che , essendo quello il contenuto del contratto, il suo oggetto non era neanche determinabile per relationem(a cosa poi? altro punto sucui il ricorrente non dice alcunché). Ed infatti le espressioni usate non sono specifiche del singolo e distinto rapporto, ossia non specificano quale evento, tra quelli oggetto di polizza, è venuto in essere e giustifica l’indennizzo: viene solo invocata l’assicurazione danni da circolazione, che, come è noto, è ciò che identifica una polizza in generale, e non quella concreta; non si identifica neanche il soggetto autore del danno; si fa poi riferimento ad un incidente, mentre l’indennizzo, in giudizio,è chiesto per danno da grandine.
Con la conseguenza che tali elementi non sono sufficienti, sia in quanto riferibili a qualsiasi polizza (“contro il responsabile del sinistro e la sua assicurazione”, oppure “contro i danni derivanti dalla circolazione” per fare degli esempi), sia in quanto contraddittori: si indica un incidente con altro mezzo, e nello stesso tempo il danno da grandine. Il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile. Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 2.200,00, per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200,00, ed agli accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo u