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Ordinanza Interlocutoria — n. 22948/2023 — snciv Generato dall'IA

Ordinanza Interlocutoria — n. 22948/2023 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza Interlocutoria — n. 22948/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE TERZA CIVILEcomposta dai signori magistrati: Oggetto: dott. Lina RUBINO Presidente CORREZIONE DI ERRORE MATERIALE dott. Cristiano VALLE Consigliere dott. Augusto TATANGELO Consigliere relatore dott. Paolo PORRECA Consigliere A d. 08 / 06/2023 C . C . dott.Raffaele ROSSI Consigliere R.G. n. 17745 /20 22 ha pronunciato la seguente Rep. _________________ ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al numero 17745del ruolo generale dell’anno 2022, proposto da Avvocato LA ROSA Rosario (C.F.: LRS RSR 50R24 M088V), nella qualità di procuratore costituito di FOR- NARO Salvatore (C.F.:

Regesto Legislator

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art. 391 bis c.p; Ordinanza Interlocutoria — n. 22948/2023 — snciv · Corte di Cassazione: Sez. 3 , Ordinanza n. 15346del 12/07/2011, Rv. 618859 – 01); l’istanza di correzione avanzata dall’avvocato La Rosa non ri- sulta invero affatto notificata (né può tenersi conto, a tal fine, dell’esistenza, nel fascicolo telematico di un “atto generico” che risulta depositato dal procuratore di Riscossione Sicilia S.p.A., trattandosi di un atto riferito al procedimento “principale” iscritto al n. 18206/2017R.G. e non al presente procedimento per correzione di errore materiale iscritto al n. 17745/2022R.G. e il cui oggetto, sebbene rubricato come “memoria”, è costituito semplicemente dalla comunicazione di contestuale deposito del «mod.

Parole chiave

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condono delle spese procedurali onorari legali anticipo delle spese spese di gratuito patrocinio recupero dei costi sanatoria del vizio procedurale

Disposizioni normative citate

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art. 391 bis c.p
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Testo completo

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE TERZA CIVILEcomposta dai signori magistrati: Oggetto: dott. Lina RUBINO Presidente CORREZIONE DI ERRORE MATERIALE dott. Cristiano VALLE Consigliere dott. Augusto TATANGELO Consigliere relatore dott. Paolo PORRECA Consigliere A d. 08 / 06/2023 C . C . dott.Raffaele ROSSI Consigliere R.G. n. 17745 /20 22 ha pronunciato la seguente Rep. _________________ ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al numero 17745del ruolo generale dell’anno 2022, proposto da Avvocato LA ROSA Rosario (C.F.: LRS RSR 50R24 M088V), nella qualità di procuratore costituito di FOR- NARO Salvatore (C.F.:

FRN SVT 61A01 H168Q) nel ri- corso promosso da Riscossione Sicilia S.p.A. iscritto al n. 18206/2017 del Ruolo Generale Ricorsi della Corte di Cassazione -ricorrente- nei confronti di RISCOSSIONE SICILIA S.p.A. (C.F.: 00833920150), in persona del legale rappresentante pro tempore -intimata- per la correzione di errore materiale della sentenza della Corte di Cassazionen. 22786/2022, pubblicatain data 20 luglio 20 22 ; udita la relazione sulla causa svolta alla camera di consiglio dell’8 giugno 2023dal consigliere Augusto Tatangelo. rilevato che: l’avvocato Rosario La Rosa, qualeprocuratore costituito di Sal- vatore Fornaro nel procedimento promosso da Riscossione Si- cilia S.p.A. e iscritto al n. 18206/2017 del Ruolo Generale Ri- corsi della Corte di Cassazione, ha chiesto la correzione di un errore materiale a suo dire sussistente nella sentenza n. 22785 pubblicata in data 20 luglio 2022, che ha definito tale procedi- mento, con la dichiarazione di inammissibilità del ricorso e la Ric. n. 17745/2022 –Sez. 3 – A d. 8 /6/ 2023 – Ordinanza interlocutoria – Pag . 2 di 4 condanna della società ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità in favore del controricorrente Fornaro; secondo l’avvocato istante, la predetta sentenza avrebbe omesso di disporre la distrazione in suo favore delle spese del giudizio di legittimità, nonostante tale distrazione fosse stata da lui regolarmente richiesta ai sensi dell’art. 93c.p.c.;

è stata disposta la trattazione in camera di consiglio, in appli- cazione degli artt. 375e 380 bis .1 c.p.c. ; il Collegio si è riservato il deposito dell’ordinanza decisoria nei sessanta giorni dalla data della camera di consiglio; considerato che: l’istanza di correzione di errore materiale, alla luce del suo te- nore letterale, è stata iscritta a ruolo dalla Cancelleria, e va qualificata da questo Collegio, come “ricorso”, con la conse- guenza che avrebbe dovuto essere notifica ta alle altre parti ai sensi dell’art. 391 bis c.p.c., disposizione che richiama espres- samente gli artt. 365 e ss. c.p.c. (mentre un diverso procedi- mento è previsto per la correzione di errori materiali disposta d’ufficio, ipotesi che nella specie non ricorre); in particolare, con riguardo all’istanza di correzione di errore materiale proposta dal difensore della parte, al fine di ottenere l’inserimento nel dispositivo della decisione della clausola di di- strazione delle spese in suo favore, omessa per mero errore materiale,è stato chiarito che «il ricorso per correzione di er- rore materiale di una sentenza della Corte di cassazione per omessa pronuncia sulla distrazione delle spese può essere pro- posto dal difensore, fermo restando che, concernendo la corre- zione sia la posizione delsoggetto passivo della condanna nelle spese, sia quella del soggetto attivo, riguardo al quale il difen- sore ha esercitato il suo ministero, il ricorso (o l’istanza) devono essere notificati ad entrambi, e l’omessa notifica disposta dalla S.C. determina l’inammissibilità del ricorso» (Cass., Sez. 6- L , Ric. n. 17745/2022 –Sez. 3 – A d. 8 /6/ 2023 – Ordinanza interlocutoria – Pag . 3 di 4 Ordinanza n. 36579del 14/12/2022, Rv. 666206 – 01;

Sez. 3 , Ordinanza n. 15346del 12/07/2011, Rv. 618859 – 01); l’istanza di correzione avanzata dall’avvocato La Rosa non ri- sulta invero affatto notificata (né può tenersi conto, a tal fine, dell’esistenza, nel fascicolo telematico di un “atto generico” che risulta depositato dal procuratore di Riscossione Sicilia S.p.A., trattandosi di un atto riferito al procedimento “principale” iscritto al n. 18206/2017R.G. e non al presente procedimento per correzione di errore materiale iscritto al n. 17745/2022R.G. e il cui oggetto, sebbene rubricato come “memoria”, è costituito semplicemente dalla comunicazione di contestuale deposito del «mod.

F23 quietanzato della somma di € 196,00 dovuta a se- guito della sentenza/ordinanza n. 022785 del 20/7/2022 per l’applicazione dell’art. 13 co. 1 quater del D.P.R. 30 maggio 2022 n. 115, in relazione alla causa in epigrafe», onde non si tratta di un atto idoneo ad attestare l’avvenuta instaurazione del contraddittorio in ordine all’istanza di correzione); di conseguenza, del suddetto ricorso per correzione di errore materiale(così qualificato l’atto iscritto a ruolo dall’avvocato La Rosa) va disposta la notificazione, a cura del ricorrente, nei confronti ditutte le parti del giudizio di cassazione, ivi incluso, personalmente,il suo stesso assistito Salvatore Fornaro ; per questi motivi la Corte: - dispone la rinnovazione della notifica zione del ricorso per correzione di errore materialeentro 30 giorni dalla comu- nicazione del presente provvedimento, tutte le parti del giudizio di cassazione, ivi incluso, personalmente, lo stesso assistito del ricorrente.

Così deciso in camera di consigli