Italian Supreme Court suspends appeal to public hearing due to novel legal issues on Euribor manipulation and contract validity.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Supreme Court suspended the appeal proceedings regarding an enforcement objection to a mortgage contract involving CheBanca! S.p.A. and Paolo Pagani. The court identified novel legal questions concerning the validity of the loan contract due to alleged manipulation of the Euribor index by a banking cartel. Consequently, the case was remanded to a public hearing to address these significant jurisprudential issues.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 380-bis.1 cod. proc. civ.; When an appeal raises novel and important legal questions regarding the validity of a contract based on the manipulation of an interest rate index, the court must suspend the case for public hearing.
Parole chiave
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Generato dall'IATesto completo
la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n. 27215/2021R.G. proposto da PAGANI PAOLO, in difetto di domicilio eletto in ROMA, domiciliato per legge ivi presso la CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’Avv. Michele Muriti –ricorrente – contro CHE BANCA! S.P.A. –intimata – avverso la sentenza n. 1142 /20 2 1 del la CORTE DI APPELLO DI VENEZIA, pubblicata il 20 aprile2021; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del7 giugno 202 3 dal Consigliere RAFFAELE ROSSI; Rilevato che nella procedura di espropriazione di espropriazione di beni immobili promosso in danno di Paolo Pagani da Giancarlo Moro (in seguito rinunciante) e con l’intervento della società CheBanca! S.p.A., il OPPOSIZIONE ALL’ESECUZIONE r.g. n. 27215/2021 Cons. est.
Raffaele Rossi debitore esecutato spiegò opposizione all’esecuzione, contestando, sotto plurimi profili, il diritto a procedere ed il credito (azionato in forza di contratto di mutuo) dell’interventore; l’opposizione è stata disattesa in ambedue i gradi di merito; ricorre per cassazione Paolo Pagani, affidandosi ad otto motivi illustrati da memoria; non svolge difese in grado di legittimità, benché ritualmente intimata, la società Che Banca! S.p.A.; all’esito dell’adunanza camerale sopra indicata, il Collegio si è riservato il deposito dell’ordinanza nel termine di cui al secondo comma dell’art. 380-bis.1 cod. proc. civ.;
Considerato che la spiegat a impugnazion e involg e questioni giuridiche che, per novità e importanza, assumono indubbia valenza nomofilattica (in specie la denunciata nullità del contratto di mutuo per illegittimità dell’indice Euribor, assunto a parametro determinativo degli interessi, quale conseguenza delladecisione della Commissione europea relativa alla manipolazione del tasso ufficiale Euribor ad opera di un cartello di istituti bancari) e suggeriscono pertanto la trattazione della causa in pubblica udienza; p. q. m. rinvia la trattazione della causa a nuovo ruolo in pubblica udienza.
Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Terza