Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Sentenza — n. 22723/2023 — snciv Generato dall'IA

Cassation Court allows late filing of mortgage transcription note by annulling lower court's extinction ruling.

Numero d'incarto Sentenza — n. 22723/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation annulled the lower court's order extinguishing the foreclosure proceedings due to a late filing of the mortgage transcription note. While the filing occurred after the sale request deadline, the Court ruled that declaring the procedure extinct based on this omission caused an impermissible retroactive setback. Consequently, the Court held that the procedural limit for detecting such omissions is the first hearing following the sale authorization, not the filing deadline itself.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 630 c.p.c.; Art. 557 c.p.c.: The late deposit of the mortgage transcription note does not automatically extinguish the enforcement procedure if detected after the sale authorization hearing, as declaring extinction would cause an impermissible retroactive setback to the creditor's rights.

Parole chiave

Generato dall'IA
mortgage transcription note foreclosure procedure extinction late filing deadline procedural preclusion retroactive setback sale authorization hearing enforcement law retrocessione nell'espropriazione

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 630 c.p.c.
Il reclamo interposto dal procedente ai sensi dell’art. 630 cod.
Art. 557 c.p.c.
12 nonché dell’art. 557 cod.
Art. 569 c.p.c.
civ.); rilevato che nella vicenda in esame il depositoera avvenuto oltre detto momento, ha tuttavia considerato che la pronuncia di inefficacia del pignoramento e di estinzione della procedura, disposta dopo l’adozione (a nota di trascrizione depositata) dei provvedimenti ex art. 569 cod.
Art. 23 comma 8 bis d.l. 28 ottobre 2020 n. 137
Raffaele Rossi Lette le conclusioni motivate del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore GeneraleANNA MARIA SOLDI, formulate ai sensi e nei modi previsti dall’art. 23, comma 8 bis, del d.l.
d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115
art. 615 cod. proc. civ
Dopo aver disposto la messa in vendita dei cespiti staggiti, il giudice della esecuzione, a seguito di opposizione ex art. 615 cod. proc. civ.
art. 630 cod. proc. civ
Il reclamo interposto dal procedente ai sensi dell’art. 630 cod. proc. civ.
art. 569 cod. proc. civ
civ.); rilevato che nella vicenda in esame il depositoera avvenuto oltre detto momento, ha tuttavia considerato che la pronuncia di inefficacia del pignoramento e di estinzione della procedura, disposta dopo l’adozione (a nota di trascrizione depositata) dei provvedimenti ex art. 569 cod.
art. 557 cod. proc. civ
12 nonché dell’art. 557 cod. proc. civ.
art. 307 cod. proc. civ
Modellata sulla falsariga della disciplina dell’estinzione del giudizio di cognizione (art. 307 cod.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Cass., Sez. U., 27/10/1995, n. 11178
Cass., Sez. U, 20/02/2020, n. 4315
Raffaele Rossi Corte: Cass., Sez. U, 20/02/2020, n. 4315) per il versamento da parte del ricorrente - ai sensi dell’art.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

to la seguente SENTENZA sul ricorso iscritto al n. 5428/2021R.G. proposto da MAURO DANILO ed ESPOSITO TERESA, elettivamente domiciliat i in Roma, via A. Bertoloni n. 44, presso lo studio dell’Avv. Teresa Ermocida, rappresentatie difesi dall’Avv. Pietro Menniti –ricorrenti – contro DEUTSCHE BANK MUTUI S.P.A., in persona dellegale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in Roma, via de gli Scipioni n. 157, presso lo studio dell’Avv. Enrico de Crescenzo, dal quale è rappresentato e difeso –controricorrente – Avverso la sentenza n. 1730/202 0 del la CORTE DI APPELLO DI CATANZARO,depositata il giorno 21 dicembre 202 0 .

Udita la relazione svolta alla pubblica udienza tenuta il giorno 21 marzo 2023dal Consigliere RAFFAELE ROSSI. ESPROPRIAZIONE IMMOBILIARE – DEPOSITO NOTA TRASCRIZIONE PIGNORAMENTOr.g. n. 5428/2021 Cons. est. Raffaele Rossi Lette le conclusioni motivate del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore GeneraleANNA MARIA SOLDI, formulate ai sensi e nei modi previsti dall’art. 23, comma 8 bis, del d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, e successive modifiche, con le quali chiedeil rigetto del ricorso.

Lettele memorie depositate da ricorrente e controricorrente . FATTI DI CAUSA 1. C on atto di pignoramento notificato nel settembre 2015, la Deutsche Bank Mutui S.p.A. intraprese innanzi il Tribunale di Catanzaro espropriazioneimmobiliare in danno di Danilo Mauro e Teresa Esposito. Dopo aver disposto la messa in vendita dei cespiti staggiti, il giudice della esecuzione, a seguito di opposizione ex art. 615 cod. proc. civ. spiegata dagli esecutati, dichiarò, con ordinanza resa il 2 luglio 2018, la estinzione del procedimento per inefficacia del pignoramento, sul rilievo del tardivo deposito della nota di trascrizione dello stesso.

2. Il reclamo interposto dal procedente ai sensi dell’art. 630 cod. proc. civ. vennerigettato con sentenza del Tribunale di Catanzaro.

3. La decisione in epigrafe indicata, in accoglimento dell’appello del procedente, ha annullato l’ordinanza di estinzione della procedura. Per quanto qui d’interesse, la Corte d’appello ha ritenuto che il deposito della nota di trascrizione del pignoramento debba avvenire non oltre «il momento del deposito dell’istanza di vendita» (e non già, come opinato dal giudice dell’esecuzione e dalla sentenza di prime cure, entro il termine di cui all’art. 557, terzo comma, cod. proc. civ.); rilevato che nella vicenda in esame il depositoera avvenuto oltre detto momento, ha tuttavia considerato che la pronuncia di inefficacia del pignoramento e di estinzione della procedura, disposta dopo l’adozione (a nota di trascrizione depositata) dei provvedimenti ex art. 569 cod. proc. civ., «indipendentemente dalla sua tardività ex art. 630 cod. proc. civ., determina una inammissibile retrocessione della procedura esecutiva, attribuendo efficacia invalidante ad una omissione oramai r.g. n. 5428/2021 Cons. est.

Raffaele Rossi sanata dal compimento degli atti successivi e, soprattutto, non più esistente al momento della pronuncia del provvedimento».

4. Ricorrono per cassazione Danilo Mauro e Teresa Esposito, affidandosi a quattro motivi, cui resiste, con controricorso, la Deutsche Bank Mutui S.p.A..

4. Fissato per l’udienza pubblica del 21 marzo 2023, il ricorso è stato in pari data trattato in camera di consiglio, ai sensi dell’art. 23, comma 8 bis, del d.l. n. 137 del 2020, convertito nella legge n. 176 del 2020, e successive modifiche, senza l’intervento del Procuratore Generale e dei difensori delle parti, non essendo stata avanzata richiesta di discussione orale.

5. IlP.G. ha formulato conclusioni motivate con cui ha chiesto il rigetto del ricorso.

6. Ambedue le parti hanno depositato memoria illustrativa. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Con il primo motivo, per violazione e falsa applicazione degli artt. 16-deciese 16- undecies del d.l. 18 ottobre 2012, n. 179, in relazione all’art. 360, primo comma, num. 3, cod. proc. civ., si censura la gravata pronuncia laddove non ha dichiarato l’improcedibilità dell’appello per omessa attestazione di conformità all’originale analogico degli atti depositati telematicamente dall’appellante nelcostituirsi in giudizio. 1.1. La doglianza è inammissibile.

Al fine di disattendere l’eccezione ad hoc sollevata dagli appellati, il giudice territoriale ha qualificato l’omessa attestazione di conformità come mera irregolarità, improduttiva di sanzioni processuali; ha altresì ritenuto che gli appellati non avevano «accompagnato» l’eccezione con «alcuna contestazione in ordine alla effettiva corrispondenza delle copie prodotte agli originali». La descritta ratio decidendi non è attinta criticamente dai ricorrenti, i quali, nell’articolazione del motivo, si limitano a puntualizzare quali siano gli atti depositati privi di attestazione (l’atto di conferimento di r.g. n. 5428/2021 Cons. est.

Raffaele Rossi poteri di rappresentanza dell’istituto bancario; la procura alle liti) senza tuttavia nullaargomentare in ordine alle ragioni che condurrebbero alla grave conseguenza processuale ipotizzata né, tampoco, dedurre di aver (nei tempi e modi consentiti, a pena di preclusione, nel giudizio di merito) disconosciuto la conformità agli originali delle copie prodotte.

2. Con il secondo motivo, per violazione dell’art. 65 del r.d. 30 gennaio 1941, n. 12 nonché dell’art. 557 cod. proc. civ. in relazione all’art. 360, primo comma, num. 3, cod. proc. civ., partericorrente si duole del fatto che la Corte d’appello abbia disatteso il principio di diritto enunciato dalla Corte di cassazione (nella sentenza 11/03/2016, n. 4751), così vanificando la funzione nomofilattica assegnata a quest’ultimadalle norme sull’ordinamento giudiziario.

3. Con il terzo motivo, per violazione e falsa applicazione dell’art.557 cod. proc. civ. in relazione all’art. 360, primo comma, num. 3, cod. proc. civ.,si assume che, diversamente da quanto argomentato nella sentenza impugnata, la nota di trascrizione del pignoramento di beni immobili vada depositata, a cura del procedente, entro il termine di quindici giorni dalla sua restituzione da parte del Conservatore dei Registri Immobiliari, a pena di inefficacia del vincolo del pignoramento e di estinzione della procedura esecutiva.

4. Con il quarto motivo, per violazione e falsa applicazione degli artt. 569 e 630, secondo comma, cod. proc. civ. in relazione all’art. 360, primo comma, num. 3, cod. proc. civ., si sostiene che la Corte d’appello abbia erroneamente ritenuto che la tardività del deposito della nota di trascrizione dovesse essere rilevata ex officio non oltre l’udienza di cui all’art. 569 cod. proc. civ.: ad avviso dei ricorrenti, l’inosservanza del termine per il deposito della nota cagiona invece una inefficacia insuscettibile di sanatoria.

5. Priorità logica impone innanzitutto il vaglio del quarto motivo. Esso è infondato.r.g. n. 5428/2021 Cons. est. Raffaele Rossi Il ragionamento sul punto sviluppato dalla gravata sentenza può essere così sintetizzato: l’inosservanza del termine per il deposito della nota di trascrizione del pignoramento ( individuato nel momento di presentazione della istanza di vendita) è causa di estinzione tipica della procedura, rilevabile di ufficio, al più tardi, all’udienza ex art. 569 cod. proc. civ., sicché nel caso di specie era illegittima la declaratoria di estinzione emessa dal giudice dell’esecuzione dopo l’a dozione dell’ordinanza di vendita del bene pignorato (precisamente, oltre due anni dopo, durante il corso delle operazioni delegate), quando, peraltro, il vizio era stato sanato dalla produzione della nota, avvenuta prima dell’udienza ex art. 569 cod. proc. civ..

L’argomentazione, non sindacata circa la premessa qualificatoria del vizio del tardivo deposito della nota di trascrizione (sicché la sua riconducibilità a ragione di estinzione tipica dell’esecuzione non può essere oggetto di apprezzamento ad opera di questa Corte), risulta conforme a diritto, se non altro nei sensi in appresso puntualizzati. L’art. 630, secondo comma, del codice di rito (nel tenore novellato dalla legge 18 giugno 2009, n. 69, applicabile ratione temporis alla vicenda in parola: procedura esecutiva intrapresa nell’anno 2015) prevede che «l’estinzione opera di diritto ed è dichiarata, anche d’ufficio, con ordinanza del giudice dell’esecuzione, non oltre la prima udienza successiva al verificarsi della stessa».

Modellata sulla falsariga della disciplina dell’estinzione del giudizio di cognizione (art. 307 cod. proc. civ.), la disposizione, per un verso, sottrae la causa estintiva dell’esecuzione per inerzia qualificata alla disponibilità delle parti, consentendone la rilevabilità officiosa, d’altro canto fissa un limite preclusivo all’esercizio del potere officioso di rilievo e dichiarazione dell’estinzione, puntualmente individuato nella «prima udienza successiva al verificarsi» della ragione di estinzione. In una visione a più ampio spettro, la barriera temporale in tal guisa stabilita si pone in coerenza con la struttura del proc esso esecutivo r.g. n. 5428/2021 Cons. est.

Raffaele Rossi come successione di subprocedimenti, cioè come serie autonoma di atti ordinati a distinti provvedimenti successivi, connotata dalla deducibilità (ad istanza di parte oppure ex officio) delle situazioni invalidanti nell’ambito della fase del procedimento di accadimento delle stesse, fatti salvi quei vizi che impediscono al processo di conseguire il suo scopo (e cioè l’espropriazione del bene pignorato come mezzo per la soddisfazione dei creditori), rilevabili anche successivamente alla conclusione della fase di verificazione (la configurazione del processo esecutivo nei modi descritti costituisce l’esito di una elaborazione giurisprudenziale di nomofilachia oramai consolidata, sulle orme della basilare Cass., Sez.

U., 27/10/1995, n. 11178). Nella espropriazione immobiliare, per le ipotesi di inattività delle parti determinanti estinzione della procedura che si realizzino nella fase prodromica o preparatoria all’autorizzazione alla vendita, la «prima udienza successiva» è rappresentata, di re gola , dalla udienza di comparizione delle parti ex art. 569 cod. proc. civ. per l’adozione dei provvedimenti sull’istanza di vendita. Correttamente, pertanto, la gravata sentenza ha ravvisato in detta udienza il limite preclusivo alla rilevabilità officiosa del tardivo deposito della nota di trascrizione del pignoramento (cui, come detto, ha ascritto efficacia estintiva della proceduta): riscontrato il superamento di tale limite ha, coerentemente, annullato la declaratoria di estinzione.

6. Il rigetto del quarto motivo, di natura chiaramente pregiudiziale, comporta l’irretrattabilità del rilievo di tardività della doglianza e preclude quindi, assorbendolo, il vaglio di eventuale fondatezza del secondo e del terzo motivo, le questioni poste dai quali restano qui, pertanto, impregiudicate.

7. Il ricorso è rigettato.

8. Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza.

9. Atteso il rigettodel ricorso, va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali (a tanto limitandosi la declaratoria di questa r.g. n. 5428/2021 Cons. est. Raffaele Rossi Corte: Cass., Sez. U, 20/02/2020, n. 4315) per il versamento da parte del ricorrente - ai sensi dell’art. 13, comma 1 - quater , del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 - di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello previsto per il ricorso, ove dovuto, a norma dell’art. 1-bisdello stesso art. 13 .

P.Q. M. Rigetta il ricorso. Condanna parte ricorrente al pagamento in favore della controricorrente delle spese del presente giudizio, che liquida in euro 8.300 per compensi, oltre alle spese forfetarie nella misura del 15 per cento, agliesborsi liquidati in euro 200,00 ed agli accessori, fiscali e previdenziali, di legge. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto