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Ordinanza — n. 22717/2023 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal regarding interest calculation in damages, ruling compensation interest is not capital.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 22717/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation rejected Sabrina Valente's appeal against a lower court ruling that dismissed UnipolSai's opposition to a debt collection notice. Valente argued that compensatory interest should be treated as capital to prove insufficient payment, while UnipolSai contended the lower court correctly devalued prior payments and calculated interest separately. The court held that while compensatory interest is part of the financial loss, it does not logically or legally require capitalization into the principal sum.

Regesto Legislator

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Art. 1223, 1224 c.c.; Art. 360, n. 5 c.p.c.: Compensatory interest constitutes the value of the loss from delayed payment but does not require capitalization into the principal debt.

Parole chiave

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compensatory interest damages calculation capitalization rule debt collection financial loss compensazione dei crediti calcolo e tasso di rimborso ricalcolo delle prestazioni complementari

Disposizioni normative citate

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Art. 342 c.p.c.
Art. 360, n. 5 c.p.c.
Art. 1223 c.c.
Art. 1224 c.c.
Art. 366, n. 6 c.p.c.
8), nel rispetto dei requisiti di cui all’art. 366, n.

Giurisprudenza citata

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Cass., 15/02/2011, n. 3718
civ., anche questioni attinenti al fondo del prodotto decisorio (Cass., 15/02/2011, n. 3718); ed è in realtà quanto ha sostanzialmente fatto la Corte di merito nel caso, solo formalmente indicando di aver proceduto allo scrutinio «ad abundantiam» (pag.
Cass., Sez. U., 20/02/2007, n. 3840
Cass., Sez. U., 17/02/1995, n. 1712
Cass., 31/10/2017, n. 25817
Cass., 24/01/2020, n. 1637
conf., ad esempio, Cass., 24/01/2020, n. 1637 e Cass., 18/05/2022, n.
Cass., 18/05/2022, n. 16027
1637 e Cass., 18/05/2022, n. 16027); spese secondo soccombenza;
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Testo completo

ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.15809/2021 R.G. proposto da : VALENTE SABRINA, domiciliazione digitale , rappresentatae difesa dall'avvocato PERUSI STEFANO (PRSSFN67H09L781Q) -ricorrente- contro UNIPOLSAI ASS.NI S.P.A., domiciliazione digitale , rappresentata e difesa dell’avvocato DORIA BRUNO (DROBRN68L13C352H) -controricorrente- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO BOLOGNA n. 3127/2020 depositata il04/12/2020. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 08/06/2023 dal Consigliere PAOLO PORRECA. Rilevato che Sabrina Valente ricorre, sulla base di tre motivi, corredati da memoria, per la cassazione della sentenza n. 3127 del 2020 della Corte di appello di Bologna, esponendo che la Unipol Assicurazioni s.p.a. aveva opposto un precetto intimato dalla deducente allegando di aver già soddisfatto la somma liquidata in un provvedimento giudiziale a titolo risarcitorio; il Tribunale aveva accolto l’opposizione con pronuncia confermata dalla Corte di appello secondo cui, in particolare, erano corretti i conteggi della consulenza contabile d’ufficio disposta in prime cure, essendo state devalutate le somme liquidate e gli acconti pagati, in modo da rendere comparabili gli importi, ed essendo risultato che il secondo acconto versato aveva superato il dovuto, considerando che gli interessi spettanti non erano soggetti a rivalutazione monetaria a differenza della sorte capitale; resiste con controricorso la UnipolSai Assicurazioni s.p.a.;

Rilevato che con il primo motivo si prospetta la violazione e falsa applicazione degli artt. 342, 360, n. 5, cod. proc. civ., poiché la Corte territoriale avrebbe errato affermando l’inammissibilità del primo motivo di appello, ritenuto limitato alla carenza di motivazione della decisione di primo grado e invece esteso alla contestazione del merito delle statuizioni di quella; con il secondo motivo si prospetta la violazione e falsa applicazione degli artt. 1223, 1224, cod. civ., poiché la Corte di appello avrebbe errato mancando di considerare che gli interessi compensativi, facendo parte del lucro cessante finanziario, avrebbero dovuto ritenersi in quota capitale, concludendo pertanto per l’insufficiente pagamento della somma precettata, nonostante gli acconti, dal che la debenza anche degli ulteriori interessi corrispettivi; con il terzo motivo si prospetta la violazione e falsa applicazione dell’art. 360, n. 5, cod. proc. civ., poiché la Corte di appello avrebbe errato nel ritenere erroneo, illogicamente e senza motivazioni se non apodittiche, il diverso calcolo del consulente di parte della deducente, che aveva invece correttamente seguìto i criteri di cui alla seconda censura;

Considerato che i motivi di ricorso, da esaminare congiuntamente per connessione, sono in parte inammissibili, in parte infondati; la Corte territoriale ha dichiarato inammissibile il primo motivo di appello incentrato sulle dedotte carenze motivazionali della decisione del giudice di prime cure, richiamando la giurisprudenza di questa Corte per cui se il vizio denunciato con l’appello non rientra in uno dei casi tassativamente previsti dagli artt. 353 e 354, cod. proc. civ., è necessario che deduca anche questioni di merito e non solo processuali, con la conseguenza che la mera denuncia di omessa motivazione della sentenza di primo grado doveva ritenersi inammissibile sia per difetto d’interesse che per non rispondenza al modello legale dell’impugnazione in parola (Cass., 29/01/2010, n. 2053); la conclusione è conseguenza della permanente natura di revisione della prima istanza propria dell’appello, che non è un’impugnazione cassatoria e a critica vincolata, imponendo diversamente, salvo eccezioni specificate, la pronuncia nel merito (v.

Cass., 10/05/2018, n. 11299, Cass., 16/11/2017, n. 27199, Cass., Sez. U., 13/12/2022, n. 36481); logicamente, al fine di stabilire se con l'atto d'impugnazione l'appellante si sia limitato a dedurre, inammissibilmente, al di fuori dei casi indicati agli artt. 353 e 354 cod. proc. civ., censure di mero rito avverso una pronuncia a lui sfavorevole nel merito, il giudice del gravame deve guardare anche allo sviluppo dei motivi, e così scrutinare nel merito l'impugnazione ove, con essi, l'appellante abbia dedotto ritualmente, nel rispetto del requisito di specificità della doglianza richiesto dall'art. 342, cod. proc. civ., anche questioni attinenti al fondo del prodotto decisorio (Cass., 15/02/2011, n. 3718); ed è in realtà quanto ha sostanzialmente fatto la Corte di merito nel caso, solo formalmente indicando di aver proceduto allo scrutinio «ad abundantiam» (pag. 5 e seguenti); di ciò si ha conferma sia dall’indicazione d’inammissibilità del singolo motivo di appello sulla carenza motivazionale, con successivo esame “funditus” degli altri, quali richiamati in sintesi nel ricorso per cassazione e riscontrabili nella prodotta citazione davanti al giudice di secondo grado (doc. 8), nel rispetto dei requisiti di cui all’art. 366, n. 6, cod. proc. civ., sia dal tenore del dispositivo della decisione in questa sede impugnata, che è stato di rigetto e non d’inammissibilità (che avrebbe altrimenti reso “tamquam non esset” l’ulteriore disamina:

Cass., Sez. U., 20/02/2007, n. 3840); ciò detto sulla prima censura, la terza è chiaramente infondata proprio perché la motivazione è quella fatta propria dal Collegio di merito nel richiamato scrutinio; la seconda censura, che rappresenta il fondo della lite, da una parte è innervata da profili d’inammissibilità per aspecificità, ex art. 366, n. 6, cod. proc. civ., in quanto non riporta, discutendolo congruamente, il tenore della liquidazione giudiziale risarcitoria oggetto di precetto, d’altra parte non è fondata per come formulata, assumendo che gli interessi “compensativi” vadano computati in quota capitale, nella somma liquidata giudizialmente a titolo risarcitorio; il richiamo a Cass., Sez.

U., 17/02/1995, n. 1712, non è pertinente perché il fatto che gli interessi compensativi siano componente del danno non implica, sul piano logico prima che giuridico,che si capitalizzino: dunque nelle obbligazioni risarcitorie, il creditore dev’essere risarcito, mediante la corresponsione degli interessi compensativi, del danno che si presume essergli derivato dall’impossibilità di disporre tempestivamente della somma dovuta e d’impiegarla in maniera remunerativa, sicché la liquidazione del danno da ritardato adempimento, ove il debitore abbia pagato un acconto prima della quantificazione definitiva, deve avvenire:

a) devalutando l’acconto ed il credito alla data dell’illecito;

b) detraendo l’acconto dal credito;

c) calcolando gli interessi compensativi mediante l'individuazione di un saggio scelto in via equitativa, da applicare prima sull’intero capitale, rivalutato anno per anno, per il periodo intercorso dalla data dell’illecito al pagamento dell’acconto, e poi sulla somma che residua dopo la detrazione dell’acconto, rivalutata annualmente, per il periodo che va da quel pagamento fino alla liquidazione definitiva (Cass., 31/10/2017, n. 25817 e succ. conf., ad esempio, Cass., 24/01/2020, n. 1637 e Cass., 18/05/2022, n. 16027); spese secondo soccombenza;

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese processuali della parte controricorrente liquidate in euro 4.000,00, oltre 200,00 euro per esborsi, 15% di spese forfettarie, e accessori legali. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte rico