Ordinanza — n. 22663/2023 — snciv · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IASI Consigliere ORDINANZA sul ricorso 17991/2022 proposto da: Buscema Concetta, Chiavola Giuseppe, rappresentati e difesi dall’avvocato Bruno Angelo; -ricorrenti - contro Finanziaria San Giacomo S.p.a; -intimata - nonchè contro Elrond Npl 2017 S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avvocato Gulino Giovanni; -controricorrente – avverso la sentenza n. 946/2022 della CORTE D'APPELLO di CATANIA, depositata il 04/05/2022; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 19/06/2023 da CRICENTI GIUSEPPE Ritenuto che 1.-Giuseppe Chiavola e Concetta Buscema hanno prestato fideiussione a favore della società Ripio srl, poi dichiarata fallita, la quale ha accumulato un debito nei confronti del Credito Siciliano.
Regesto Legislator
Generato dall'IAarticolo 100 c.p; Ordinanza — n. 22663/2023 — snciv · Corte di Cassazione: Non è stato documentato questo mutamentodi nome. Il motivo è inammissibile. Non è detto se e in qualitermini la questione è stata posta in appello, nel senso che i due ricorrenti hanno proposto impugnazione solo sull’ammontare delle spese, mentre, a fronte dell’appello incidentale della finanziaria, avrebbero dovuto eccepire nuovamente il suo difetto di legittimazione; ma della adeguata proposizione di tale questione non si dà conto. 6.-Il secondo motivo prospetta violazione dell’art icolo 100 c.p.c e degli artt.1173 e 1260 c.c., nonché dell’art. 132, comma 2 , n. 4 c.p.c. per «omesso esame e valutazione ed omessa motivazione circa un fatto decisivo del giudizio».
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SI Consigliere ORDINANZA sul ricorso 17991/2022 proposto da: Buscema Concetta, Chiavola Giuseppe, rappresentati e difesi dall’avvocato Bruno Angelo; -ricorrenti - contro Finanziaria San Giacomo S.p.a; -intimata - nonchè contro Elrond Npl 2017 S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avvocato Gulino Giovanni; -controricorrente – avverso la sentenza n. 946/2022 della CORTE D'APPELLO di CATANIA, depositata il 04/05/2022; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 19/06/2023 da CRICENTI GIUSEPPE Ritenuto che 1.-Giuseppe Chiavola e Concetta Buscema hanno prestato fideiussione a favore della società Ripio srl, poi dichiarata fallita, la quale ha accumulato un debito nei confronti del Credito Siciliano.
I due garanti hanno costituito un fondo patrimoniale in cui hannofatto confluire alcuni beni. 2.-La Finanziaria ha agito per la revocatoria di tale fondo a garanziadel credito garantito dai due convenuti. 3.-Il Tribunale di Ragusa in primo grado ha rigettato la domanda, negando legittimazione attiva alla Finanziaria. La decisione è stata appellata da Elrond spa, poi subentrata, in via incidentale, mentre i due fideiussori la hanno appellata in via principale sulla liquidazione delle spese. La Corte di Appello di Catania ha rigettato l’appello principale ed, in accoglimento di quello incidentale, ha revocato il fondo patrimoniale. 4.-Avverso tale sentenza Concetta Buscemi e Giuseppe Chiavola ricorrono con quattro motivi.
La Elrond srl ne chiede il rigetto con controricorso. Considerato che 5.-Originario credit ore era il Credito Siciliano, che avrebbe ceduto a C a ssa S an Giacomo spa(oggi Mediocreval ) e poi a Finanziaria San Giacomo, e poi a Enlord srl. 5.1.- Il primo motivo prospetta violazione dell’articolo 100 c.p.c., nonché difetto di motivazione. I ricorrentisostengono che la questione decisiva che dimostrerebbe il difetto di legittimazioneè il collegamento tra Cassa San Giacomo e Mediocreval, nel senso che non v’è prova che si tratti dello stesso soggetto, ossia che Cassa San Giacomo abbia mutato denominazione di Mediocreval.
Non è stato documentato questo mutamentodi nome. Il motivo è inammissibile. Non è detto se e in qualitermini la questione è stata posta in appello, nel senso che i due ricorrenti hanno proposto impugnazione solo sull’ammontare delle spese, mentre, a fronte dell’appello incidentale della finanziaria, avrebbero dovuto eccepire nuovamente il suo difetto di legittimazione; ma della adeguata proposizione di tale questione non si dà conto. 6.-Il secondo motivo prospetta violazione dell’art icolo 100 c.p.c e degli artt.1173 e 1260 c.c., nonché dell’art. 132, comma 2 , n. 4 c.p.c. per «omesso esame e valutazione ed omessa motivazione circa un fatto decisivo del giudizio».
Secondo i ricorrenti manca la prova che la cessione si sia perfezionata in quanto mancano in atti le proposte di cessioni: v’è l’accettazione ma non vi è la proposta, senza la quale non può considerarsi perfezionato l’accordo. Se è vero che la pubblicazione in Gazzetta sostituisce la notifica dell’avvenuta cessione, quest’ultima però deve essersi perfezionata. E manca la prova che lo sia. Il motivo è inammissibile. Anche qui nonsi dice se ed in che termini la questione è stata posta al giudice di appello. 7.-Il terzo motivo prospetta violazione articolo 1 00 c.p.c. e 2901 c.c. , nonché dell’art. 132, comma 2 , n. 4 c.p.c. per «omesso esame e valutazione ed omessa motivazione circa un fatto decisivo del giudizio».
Si sostiene che la Buscema non haprestato alcuna fideiussione, la quale risulta sottoscritta dal marito in proprio e per conto della moglie, ma quest’ultima ha negato di aver conferito potere rappresentativo, e non può il contratto concluso dal falso rappresentate avere efficacia nei suoi confronti. Il motivo è inammissibile. Mira a contestare un accertamento in fatto, ma soprattutto non è autosufficiente, in quanto non dice come ed in che termini sarebbe stata contestata la rappresentanza del marito; se nei giudizi di merito tale contestazione è avvenuta formalmente, atteso il silenzio della sentenza impugnata, e comunque quale fosse il contenuto di tale contestazione, ossia in che termini la Buscema ha eccepito il difetto di rappresentanza, e di conseguenza perché tale eccezione dovrebbe ritenersi fondata. 8.-Il quarto motivo prospetta violazione de gli artt. 91 e 92 c.p.c. , degli artt.132 c.p.c., 118 disp. att. c.p.c. e 111 Cost. , del D.M. n. 55/2014 e della l. n. 247/2012.
I ricorrenti avevano impugnato la sentenza di primo grado, in base alla quale, nel merito, erano vincitori, quanto alla liquidazione delle spese in loro favore , che essi ritenevano insufficiente. Ora si dolgono del rigetto di quella loro impugnazione. Ma lo fanno sostenendo che essa era fondata, in quanto il giudice di primo grado aveva liquidato una somma inferiore rispetto a quelle dovuta per legge e tariffa. Il motivo è inammissibile. Infatti, il giudice di appello , accogliendo l’appello incidentale , ha rigettato di conseguenza quello principale: a seguito dell’accoglimento dell’appello incidentale, i ricorrenti sono diventati soccombenti anche nel merito, con la conseguenza che il giudice di merito ha effettuato una nuova e diversa regolamentazione dellespese per entrambi i gradi di giudizio.
Il ricorso va dichiarato inammissibile.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna i ricorrenti, in solido, al pagamento delle spese di lite, nella misura di 6000,00 euro oltre 200,00 euro di rimborsi. Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrent i , dell’ulteriore impor