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Ordinanza — n. 22515/2023 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal as inadmissible due to lack of necessary jurisdiction regulation under Article 42 c.p.c.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 22515/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The court declared the appeal inadmissible because the lower court's decision on jurisdiction was final and binding. The appellant attempted to add a new ground arguing the appellate court lacked jurisdiction, but no formal jurisdiction regulation was filed within the statutory deadline. Consequently, the judgment on jurisdiction became res judicata, preventing any further challenge on this issue.

Regesto Legislator

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Art. 819 ter c.p.c.; Art. 42 c.p.c.: A party must file a necessary jurisdiction regulation within 30 days of notification if the court has not yet ruled on the merits; failure to do so renders the jurisdiction decision final and bars subsequent appeals based on that ground.

Parole chiave

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necessary jurisdiction regulation res judicata on competence Article 42 c.p.c. Article 819 ter c.p.c. inadmissible appeal finality of jurisdiction ruling statutory deadline compliance compromettibilità

Disposizioni normative citate

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Art. 819 ter, c.p.c.
Art. 42, c.p.c.
Art. 43, c.p.c.
Art. 47, c.p.c.
Art. 327, c.p.c.
articolo 819 ter c.p
articolo 319 ter c.p
Si riscontra altresì istanza di prelievo del 17 novembre 2022 del ricorrente, in cui ancora afferma che ai sensi dell’articolo 319 ter c.p.c.
articolo 43 c.p
articolo 42 c.p
L’unica strada impugnativa, dunque, era il regolamento necessario di competenza di cui all’articolo 42 c.p.c.
articolo 327 c.p
33443), e altrimenti, se la comunicazione non è avvenuta, il termine lungo di cui all’articolo 327 c.p.c.

Giurisprudenza citata

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Cass. sez. 6-3, ord. 17 dicembre 2019 n. 33443
Cass. sez. 6-3, ord. 17 dicembre 2019 n. 33443), e altrimenti, se la comunicazione non è avvenuta, il termine lungo di cui all’articolo 327 c.p.c.
Cass. sez. 3, ord. 5 marzo 2009 n. 5391
Cass. sez. 3, ord. 17 dicembre 2019 n. 33443
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Testo completo

IZZI Consigliere ORDINANZA sul ricorso 7117/2022 proposto da: Czarnocki Lucheschi Andrea, rappresentato e difeso unitamente dagli avvocati Sicchiero Gianluca e Suppiej Giorgio; -ricorrente - contro Lucheschi Maria Elisabetta, rappresentata e difesa dall’avvocato Parente Ascanio; -controricorrente – avverso la sentenza n. 2526/2021 della CORTE D'APPELLO di VENEZIA, depositata il 23 dicembre 2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 6 giugno 2023 dal Consigliere CHIARAGRAZIOSI:Rilevatoche: 7117 /20 2 2 Maria Elisabetta Lucheschi adiva il Tribunale di Treviso, Sezione Specializzata Agraria, per ottenere che fosse dichiarata la risoluzione del contratto di affitto di fondo rustico che aveva stipulato con il figlio Andrea Czarnocki Lucheschi, titolare di azienda agricola, l’11 novembre 2011 per suo inadempimento, con conseguente rilascio, e la condanna al pagamento di canoni non versati.

Controparte si costituiva, eccependo in primis una clausola compromissoria presente nel contratto, e resistendo comunque anchequanto alla legittimazione passiva - il contratto sarebbe stato trasferito, insieme all’azienda, ad Acetaia Ducale Estense s.a.s. di Czarnocki Lucheschi Andrea e, successivamente, ad A.D.E. s.a.s. di Czarnocki Lucheschi - e alla sussistenza di morosità, in via riconvenzionale chiedendo il pagamento di euro 189.613,90 per migliorie, facendo valere il diritto di ritenzione del fondo fino al pagamento stesso. Alla domanda riconvenzionale, peraltro, poi rinunciava.

Con sentenza n. 1778/2020 il Tribunaledichiarava improponibile ogni domanda attorea per clausola compromissoria. Maria Elisabetta Lucheschi proponeva appello, cui resisteva controparte. La Corte d’appello di Venezia, Sezione Specializzata Agraria, con sentenza n. 2526/2021, ritenuta illegittima la deroga alla competenza funzionale delle sezioni specializzate agrarie mediante clausola compromissoria, dichiarava il contratto risoltoper inadempimento del conduttore Andrea Czarn ocki Lucheschi, che condannava al rilascio e a corrispondere all’appellante la somma di euro 3500 oltre interessi quale canone non pagato per l’anno 2014.

AndreaCzarnocki Lucheschi ha proposto ricorso articolato in cinque motivi, da cui si è difesa con controricorso Maria ElisabettaLucheschi. Per quanto qui interessa, il 30 agosto 2022, il ricorrente ha poi depositato, intestando come destinataria la Sesta Sezione Civile, una “Istanza” ex articolo 375 n.5 c.p.c., in cui argomenta - per sei pagine - nel se nso dell’accoglimento del ricorso inserendo di fatto un motivo aggiunto, per cui il ricorso dovrebbe essere accolto giacché la Corte d’appello non poteva riformare la sentenza di Tribunalein quanto priva di competenza ai sensi dell’articolo 819 ter c.p.c.

Si riscontra altresì istanza di prelievo del 17 novembre 2022 del ricorrente, in cui ancora afferma che ai sensi dell’articolo 319 ter c.p.c. la sentenza pronunciata sulla competenza degli arbitri è impugnabile solo con regolamento di competenza, ilche è questione rilevabile d’ufficio. Infine, in data 16 marzo 2023, il difensore del ricorrente avv. Gianluca Sicchiero ha depositato rinuncia al mandato (si rileva che il mandato era stato conferito anche ad altro avvocato, che però non risulta cassazionista). Entrambe le parti hanno depositato memoria.

Consideratoche: Pregiudiziale è il rilievo che la sentenza del Tribunaledi Treviso n. 1778/2020, che è stata oggetto del gravame da cui è sortita la sentenza della Corte d’appello di Venezia n. 2526/20 21 qui impugnata, aveva dichiarato improponibile ogni domanda attorea per clausola compromissoria. L’articolo 819 ter, primo comma, c.p.c. stabilisce che la sentenza che afferma o nega la propria competenza in relazione a una convenzione d’arbitrato è impugnabile ex articoli 42 e 43 c.p.c. L’articolo 43 c.p.c. governa il regolamento facoltativo di competenza, e concerne il provvedimento che ha pronunciato sulla competenza “insieme al merito”.

Nel caso in esame, il Tribunale non aveva assunto decisioni nel merito, essendosi arrestato al diniego della propria competenza in forza della clausola compromissoria. L’unica strada impugnativa, dunque, era il regolamento necessario di competenza di cui all’articolo 42 c.p.c. Quest’ultimo non è stato proposto, essendo invece stato presentato appello. Qualora sia stato utilizzato un mezzo impugnativo non pertinente, è applicabile il regolamento nel caso in cui non si siano già oltrepassati i termini per proporlo, ovvero, se vi èstata comunicazione della pronuncia da parte della cancelleria, il termine breve di 30 giorni ex articolo 47, secondo comma, c.p.c. (cfr.

Cass. sez. 6-3, ord. 17 dicembre 2019 n. 33443), e altrimenti, se la comunicazione non è avvenuta, il termine lungo di cui all’articolo 327 c.p.c. ( cfr. Cass. sez. 3, ord. 5 marzo 2009 n.5391 e Cass. sez. 3, ord. 17 dicembre 2019, n. 33443 ). Nel caso in esame non risulta essere stato utilizzato alcun regolamento, per cui si è formato il giudicato sine dubio, considerato che la sentenza del tribunale risale al 2020. La sussistenza del giudicato, ovviamente, conduce alla inammissibilità del presente ricorso, assorbito ogni altro profilo, con conseguente condanna del ricorrente alla rifusione a controparte delle spese processuali, liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna i l ricorrente a rifondere a controparte le spese processuali, liquidate in un totale di €5000, oltre a € 200 per gli esborsi,al 15% per spese generali e agli accessori di legge . Ai sensi dell'articolo 13, comma 1 quater, d.p.r. 115/2002 dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente , dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello per il ricorso a norma del comm